Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3892 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. III, 17/02/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 17/02/2020), n.3892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6005-2018 proposto da:

L.D.Q.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DONATO MELLONE;

– ricorrente –

contro

R.I., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE AFFINITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 532/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 11/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

Fatto

RILEVATO

che:

Nel 2013, con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., L.d.Q.A. chiese al Tribunale di Lecce di ordinare il rilascio in suo favore di un immobile in Corigliano d’Otranto di cui era proprietaria, concesso in comodato precario a R.I. per esigenze temporanee di quest’ultima e mai restituito nonostante rituale richiesta di rilascio. Chiese altresì la condanna della R. al pagamento dei danni per ritardato rilascio.

Si costituì la convenuta, contestando la domanda e sostenendo: che le parti avevano avviato trattative per la vendita del suddetto immobile; che il contratto definitivo non era mai stato stipulato per inadempimento della L.d.Q., nonostante la R. avesse versato un acconto sul prezzo, ed effettuato all’interno dell’immobile lavori di ristrutturazione in vista del futuro acquisto, indicati nella consulenza di parte che allegava. In via riconvenzionale, chiese il ristoro di dette somme a titolo risarcitorio, ovvero per arricchimento indebito della controparte.

11 Tribunale di Lecce, con sentenza n. 5136/2015, rigettò la domanda di rilascio dell’immobile e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò la L.d.Q. al risarcimento dei danni in favore della R..

2. La decisione, per quel che qui ancora rileva, è stata confermata dalla Corte di Appello di Lecce con la sentenza n. 532/2017, depositata l’11 luglio 2017.

La Corte territoriale ha condiviso la decisione di primo grado, osservando che la R. aveva provato il versamento alla controparte di un importo complessivo di Euro 27.000, mentre la L. non aveva nemmeno indicato un diverso rapporto obbligatorio tra le parti che potesse giustificare un simile pagamento, limitandosi ad allegare l’esistenza di generici rapporti tra persone facoltose.

Secondo la Corte, peraltro, l’esistenza del versamento di denaro in epoca successiva all’inizio dell’occupazione, escludeva la configurabilità del comodato, in quanto negozio tipicamente gratuito.

Infine, in ordine allo stato dell’immobile a necessità degli interventi di manutenzione, la corte d’appello ha respinto le censure della L.d.Q. in ordine alla mancata ammissione della testimonianza del D.D. in ordine al buon stato di manutenzione dell’immobile, rilevando che dai verbali del giudizio di primo grado si ricavava che la ricorrente non aveva insistito per l’ammissione di detta prova dopo l’escussione dei testi indicati dalle parti.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di quattro motivi, la signora L.d.Q.A..

3.1. Resiste con controricorso la signora R.I.. Considerato che:

4.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 c.c..

Anche ad accedere alla ricostruzione dei fatti operata dalla R., non si sarebbe potuto applicare l’art. 1337 c.c., non vertendosi in una fase di trattative per addivenire ad una futura vendita.

Nella fattispecie, vi sarebbero semmai stati tutti gli elementi per qualificare il contratto posto in essere dalle parti come un vero e proprio contratto preliminare di compravendita (prezzo, individuazione del bene oggetto della vendita e consegna dello stesso), il quale però doveva essere ritenuto nullo per difetto di forma.

4.2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2725 c.c..

Ai sensi di detta norma, la resistente non avrebbe potuto provare per mezzo dei testimoni l’intervenuto accordo sul bene da vendere, da qualificarsi come vero e proprio contratto preliminare.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

Il fatto che fosse stato raggiunto un accordo su alcuni punti di massima del futuro contratto di compravendita, pur non avendo le parti ancora dato forma scritta alla pattuizione, non precludeva alla R. la possibilità di invocare la responsabilità precontrattuale della ricorrente.

L’accordo su tali elementi, nonchè la consegna dell’immobile, dimostravano al contrario che la trattativa tra le parti aveva raggiunto uno stadio avanzato, idoneo a far insorgere nella R. il ragionevole affidamento circa la positiva conclusione delle stesse.

Non sussiste, pertanto, la violazione della norma di diritto lamentata.

Da ciò consegue l’infondatezza del secondo motivo, posto che ciò che la R. ha provato per mezzo di testimoni non è l’esistenza di un contratto, bensì di trattative per la vendita dell’immobile.

4.3. Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1803 e 1808 c.c..

La sentenza impugnata avrebbe errato nell’affermare che le spese sostenute dal comodatario escluderebbero la configurabilità del comodato, quale negozio tipicamente gratuito.

In realtà, secondo la giurisprudenza, le spese sostenute dal comodatario per la manutenzione e le tasse non inficierebbero natura del contratto.

Peraltro, le spese sostenute dalla R. per la manutenzione dell’immobile in comodato sarebbero modeste in relazione alle sue capacità economiche.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente si limita ad affermare che le spese sostenute dalla R. per la manutenzione dell’immobile non potrebbero avere l’effetto di escludere la gratuità del contratto.

Tuttavia, la Corte d’appello aveva concluso in tal senso non solo in considerazione di tali spese, ma anche del versamento dell’importo di Euro 27.000, del quale la ricorrente non fornisce alcuna possibile giustificazione alternativa che ne consenta di escludere la natura di (acconto sul) corrispettivo.

4.4. Con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente lamenta che la corte non avrebbe correttamente motivato sulla doglianza dell’omesso ascolto del testimone D.D..

In realtà all’udienza del 1 luglio 2014 difesa della ricorrente chiese al giudice un rinvio per l’ascolto del teste D.D., ma il Tribunale aveva lo stesso giorno dichiarato chiusa l’istruttoria orale.

La mancata assunzione del teste, che aveva abitato l’immobile in questione sino a poco tempo prima della concessione in comodato e che avrebbe quindi confermato che l’abitazione non era fatiscente, avrebbe privato la ricorrente del diritto di provare un fatto storico del giudizio, consentendo anche una diversa valutazione dei quesiti da porre al c.t.u..

Quest’ultimo infatti, nella sua analisi, aveva specificato di aver fatto riferimento alle opere elencate dal consulente di parte della resistente, senza entrare nel merito di chi le avesse eseguite e dell’epoca in cui le stesse erano state realizzate, in quanto non oggetto del quesito.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza perchè la ricorrente riporta solo dei frammenti ‘fotograficì dei verbali delle udienze dai quali si dovrebbe evincere che essa aveva in realtà insistito per l’ammissione del teste D.D..

Peraltro, secondo l’orientamento già in passato espresso da questa Corte, “qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, la stessa manifesta con tale inequivoco comportamento la sua volontà di rinunciare all’audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta di remissione della causa al collegio in sostanza accede alla rinuncia al teste. (Cass. n. 12241 del 2002).

Il principio è stato poi ribadito per l’ipotesi in cui la parte, omettendo di insistere nell’assunzione del mezzo di prova già ammesso, chieda il rinvio per la precisazione delle conclusioni, precisandosi che “in tema di istruzione probatoria nel rito ordinario, spetta alla parte attivarsi per l’espletamento del richiesto mezzo istruttorio che il giudice abbia ammesso; sicchè, ove la parte rimanga inattiva, chiedendo la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per l’espletamento del mezzo di prova, è presumibile che abbia rinunciato alla prova stessa” (Cass. n. 18688 del 2007).

Nel caso di specie, la difesa della ricorrente all’udienza successiva alla chiusura dell’istruttoria si era limitata a chiedere che la causa venisse rinviata per la discussione con termine per deposito di note. E, nemmeno in tali note, aveva formulato alcuna richiesta di assunzione della testimonianza del D.D..

5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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