Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3892 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 16/02/2021), n.3892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 10097/2020

R.G., sollevato dal Tribunale di Ancona con ordinanza in data 11

marzo 2020, nel procedimento vertente tra:

H.A., da una parte, e il MINISTERO DELL’INTERNO, dall’altra;

ed iscritto al n. 1322/2020 R.G. di quell’Ufficio;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 dicembre

2020 dal Consigliere Mercolino Guido;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale CERONI Francesca, che ha chiesto la

dichiarazione della competenza del Tribunale di Ancona.

 

Fatto

RITENUTO

che con decreto comunicato il 6 dicembre 2019 il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza in ordine all’impugnazione proposta da H.A. avverso il provvedimento di trasferimento adottato nei suoi confronti dall’Unità Dublino, operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione costituito presso il Ministero dell’Interno, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 3, comma 3;

che, a seguito della riassunzione del giudizio, il Tribunale di Ancona, dichiarato competente dal predetto decreto, ha sollevato conflitto negativo di competenza, con ordinanza dell’11 marzo 2020, sostenendo che il criterio di prossimità previsto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 4, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, che individua il giudice territorialmente competente in base alla permanenza del migrante in una struttura o in un centro di accoglienza, non è applicabile alle controversie relative alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale;

che le parti non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che, a sostegno della propria iniziativa, il Tribunale di Ancona ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino o da una delle articolazioni territoriali introdotte dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, spetta alla sezione specializzata del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, in applicazione del criterio generale di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 1, secondo periodo, del non operando invece il criterio correttivo di prossimità di cui al comma 3 dello stesso art. 4, in quanto, diversamente da quanto accade per le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, per l’Unità Dublino, sia prima che dopo l’istituzione delle sue articolazioni territoriali, il D.L. n. 13 del 2017, art. 3, commi 3 e 3-bis, non prevedono una ripartizione per circoscrizioni che consenta di ravvisare un collegamento territoriale effettivo tra la struttura o il centro di accoglienza in cui è ospitato il ricorrente e l’autorità che ha adottato il provvedimento, tale da giustificare l’applicazione del suddetto criterio correttivo (cfr. Cass., Sez. VI, 12/07/2019, nn. 18755, 18756 e 18757);

che il predetto orientamento ha costituito tuttavia oggetto di rimedita-zione ad opera di più recenti pronunce, le quali, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3, coordinato con il comma 1, hanno affermato che, alla luce della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., e dell’obbligo di garantire un ricorso effettivo ad ogni persona, imposto dall’art. 13 CEDU della CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nonchè delle innovazioni introdotte nel quadro normativo dal D.L. n. 113 del 2018, la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino o dalle sue articolazioni territoriali deve ritenersi disciplinata dall’indicato criterio di prossimità, anche nell’ipotesi in cui il ricorrente sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 (cfr. Cass., Sez. VI, 22/10/2020, n. 23108; 18/06/2020, n. 11873; 28/11/2019, n. 31127);

che, in applicazione di tale principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, la competenza in ordine all’impugnazione del provvedimento di trasferimento spetta alla Sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale di Ancona, nella cui circoscrizione territoriale ha sede la struttura di accoglienza presso cui si trova il ricorrente.

che la natura officiosa dell’iniziativa esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Ancona, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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