Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3892 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3892 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: OLIVIERI STEFANO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 23222-2016 proposto dal
Tribunale di Messina con ordinanza n. 4803/2013 del 3/10/16, depositata il
5/10/16 vertente tra:
COSTA FRANCESCA;
RISCOSSIONE SICILIA SPA, PREFETTURA di MESSINA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale RENATO FINOCCHI GHERSI che chiede che la Corte di
Cassazione accolga il ricorso e dichiari la competenza del Giudice di Pace di
Messina, con i conseguenti provvedimenti di legge.
IL COLLEGIO
Premesso :

RG n. 23997/9016
reg. comp. art. 45 c.p.c. Tribunale Messina
(Costa c/A.g.risc. Prov.Messina)

Con
Stefano O13eri

Data pubblicazione: 16/02/2018

-

il Giudice di Pace di Messina, con sentenza in data 4.6.2013 n. 2300, ha
dichiarato la propria incompetenza per valore nella causa introdotta da
Francesca Costa nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a. (Agente per la
riscossione della Provincia di Messina) e di Prefettura di Messina contumace nel giudizio di merito-, con opposizione alla cartella di
pagamento, notificata in data 14.12.2012, relativa a crediti per sanzioni

386/1990), maggiorazioni ed accessori, per un complessivo importo di
Euro 15.537,00

il Tribunale Ordinario di Messina, avanti il quale la causa è stata
riassunta, ha sollevato d’ufficio conflitto di competenza, con ordinanza in
data 5.10.2016, ritualmente comunicata in via telematica ai difensori
della parti costituite in data 7.10.2016, ritenendo che la controversia
dovesse essere attribuita alla competenza “per materia e valore” del
Giudice di Pace, richiamando il precedente di questa Corte in data
20.6.2011 n. 13551 secondo cui “la regola del valore non si applica alla

materia degli assegni”

il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte, ravvisando la
competenza funzionale del Giudice di Pace ed instando per l’accoglimento
della istanza
a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte in data 28.8.2017
l’ufficio di Cancelleria del Tribunale di Messina ha trasmesso le

“attestazioni telematiche di avvenuta comunicazione alle parti costituite
della ordinanza resa in data 5.10.2016 dal GOT del Tribunale di Messina ”
(comunicazione in data 7.10.2016: all’avv. Manlio Greco ed all’avv.
Vincenzo Velini)
Ritenuto :
– che, come emerge anche dalla ordinanza del Tribunale di Messina, il
Giudice di Pace ha qualificato la opposizione a cartella di pagamento come

2
RG n. 23 99 7/2016
reg. comp. art. 45 c.p.c. Tribunale Messina
(Costa c/Agsisc. Prov.Messina)

Co srel.
Stefano
vieri

pecuniarie concernente violazione della legge assegni (legge n.

opposizione “recuperatoria” avverso la ordinanza ingiunzione irrogativa di
sanzioni pecuniarie per violazione della legge n. 386/1990;
– che la disciplina normativa della opposizione ad ordinanza ingiunzione è
stata riformata dal D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 (adottato in conformità
alla norma di delega “in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti

civili di cognizione” di cui all’art. 54 della legge 18 giugno 2009 n. 69 ), che è

(v. art. 34, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 150/2011), e riformulando l’art. 22

(“Salvo quanto previsto dall’articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l’ordinanza-ingiunzione di
pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati
possono proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150”). Le modifiche normative trovano applicazione ai procedimenti
instaurati dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo (art. 36,
comma 1).
A seguito della riforma legislativa, la nuova disposizione dell’art. 6 del D.Lgs.
n. 150/2011 costituisce, pertanto, l’unico riferimento per la individuazione del
riparto di competenze tra il Giudice di Pace ed il Tribunale Ordinario, atteso che
la norma che ad essa rinvia (art. 22 legge n. 689/1981) si limita a prevedere
soltanto che le opposizioni si propongono

“dinanzi all’autorità giudiziaria

ordinaria”.
La nuova norma ha ridefinito i rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella
amministrativa e tributaria, rideterminando le “materie” attribuite al Tribunale
(art. 6, comma 4), ed ha unificato la disciplina processuale secondo il rito del
lavoro (art. 6, comma 1; art. 7, comma 1), senza tuttavia apportare modifiche
al precedente assetto della competenza, in conformità al criterio direttivo
imposto dall’art. 54, comma 4, lett. a) della legge delega n. 69/2009

(“restando fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione
dell’organo giudicante previsti dalla legislazione vigente”).
3
RG 11.23222/2016
reg. comp. art. 45 c.p.c. Tribunale Messina
(Costa c/Ag.risc. Prov.Messina)

Con el.
Stefano Òjivieri

intervenuto a modificare la legge n. 689/1981, abrogando gli artt. 22 bis e 23

Quanto al “criterio per valore” di riparto della competenza -in materia di
cause relative ad opposizione a sanzioni amministrative- la norma all’art. 6,
comma 5, del Dlgs n. 150/2011 riproduce integralmente la abrogata
disposizione dell’art. 22 bis , comma 3, della legge n. 689/1981, riservando al
Tribunale la competenza, in caso di irrogazione di sanzione pecuniaria per la
quale è previsto un massimo edittale superiore ad Euro 15.493,00 (lett. a); o

proporzionale senza previsione di limite massimo (lett. b); o ancora nel caso di
applicazione congiunta di sanzione pecuniaria e sanzione di natura diversa
(lett. c). In quest’ultimo caso, tuttavia, non viene in questione il “criterio per

valore”, ma quello “per materia”, rendendosi irrilevante l’importo -sia nel
massimo edittale che nella misura proporzionale in concreto applicata- della
sanzione pecuniaria, le volte che siano adottate, da sole o congiunte a sanzioni
pecuniarie, sanzioni amministrative di natura diversa: tale attribuzione di
competenza per materia al Tribunale, trova però deroga nel caso di “sanzioni

non pecuniarie” irrogate (da sole o congiuntamente a sanzioni pecuniarie) per
le violazioni previste: 1-) dal r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736; 2-) dalle legge 15

dicembre 1990 n. 386, e 3-) dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285
Rilevato :
– che la Corte cass. Sez. VI-3 con le ordinanze interlocutorie

Ordinanza interlocutoria n.
31.1.2017;

Sez.

6 – 3,

2568

Sez. 6 – 3,

del 2017 (ECLI:IT:CASS:2017:2568CIV)

Ordinanza interlocutoria n.

(ECLI:IT:CASS: 2017 : 2567CIV) 31.1.2017;

Sez.

2567
6 – 3,

del

2017

Ordinanza

interlocutoria n. 4176 del 2017 (ECLI:IT:CASS:2017:4176CIV) 16.2.2017, ha
richiesto al primo presidente di valutare la opportunità di investire le Sezioni
Unite della Corte, rilevando un contrasto giurisprudenziale in ordine alla
qualificazione del criterio di radicamento della competenza relativa alle
controversie aventi ad oggetto opposizione ad ordinanze ingiunzione irrogative
di sanzioni pecuniarie, devolute dall’art. 22 bis della legge n. 689/1981 (norma
successivamente abrogata dall’art. 34 comma 1 lett. c del Dlgs n. 150/2011) e
dagli artt. 6 e 7 del Dlgs n. 150/2011, rispettivamente, al Giudice di Pace ed al
4
RG n. 9 3 999 / 9 016
reg. comp. art. 45 c.p.c. Tribunale Messina
(Costa clAg.risc. Prov.Messina)

C
rei.
Stefai O livieri

in caso di irrogazione di sanzione pecuniaria determinata in misura

Tribunale Ordinario, ed evidenziando inoltre incertezze applicative del riparto
tra i due giudici, secondo il cd. “criterio per materia “limitato” dal criterio per

valore”, che emerge dal combinato disposto dal comma 3 e dal comma 5
dell’art. 6 del Dlgs n. 150/2011, oltre ad un difettoso coordinamento, nella
stessa materia delle sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice
della Strada, tra il criterio di competenza previsto dall’art. 7 Dlgs n. 150/2011

caso di opposizione al VAV ai sensi dell’art. 204 bis TU n. 285/1992, ed invece
il criterio sopra indicato (di materia limitata dal valore) previsto in caso di
opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto
– che pertanto deve disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della
decisione delle Sezioni Unite

P.Q.M.
Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Roma, 19.12.2017

(che al comma 2, peraltro, prevede un criterio di competenza territoriale), in

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