Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3891 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 18/02/2010), n.3891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA GIUSEPPE VERDI N. 10, presso lo studio dell’Avvocato TURCO

Chiara, (c/o l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che

la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ANTONIO MANCINI 4/B presso lo studio dell’avvocato FASANO

GIOVANNANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 637/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/05/2006 R.G.N. 9762/02;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano;

udito l’Avvocato RAFFAELLA FASANO per delega FASANO GIOVANNANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta dall’odierno intimato nei confronti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., intesa ad ottenere il ricalcolo dell’indennita’ di anzianita’ e del trattamento di fine rapporto, nonche’ delle mensilita’ supplementari, mediante il computo dei compensi per lavoro straordinario prestato con continuita’.

1.1. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto che: a) la prescrizione eccepita dalla convenuta societa’ non si era compiuta con riguardo al ricalcolo dell’indennita’ di anzianita’ e del t.f.r., in relazione al dies a quo decorrente dalla data di cessazione dal servizio; b) non poteva operarsi alcuna compensazione, ne’ disporsi alcuna restituzione di somme da parte del lavoratore, cosi’ come richiesto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. in dipendenza dell’accordo aziendale del 22 giugno 1974, che la clausola di assorbimento – prevista in tale accordo – delle somme corrisposte ai lavoratori in relazione all’aumento del 10% dei ritmi produttivi riguardava esclusivamente gli eventuali compensi connessi alla produttivita’ e non era in alcun modo collegata alle prestazioni di lavoro straordinario dedotte nella controversia; c) non poteva esaminarsi, in quanto nuova, l’eccezione dell’Istituto intesa a limitare il ricalcolo del t.f.r. a seguito della entrata in vigore del c.c.n.l. del 1992; d) il ricalcolo doveva riguardare anche le mensilita’ supplementari, alla stregua delle specifiche previsioni contenute nel c.c.n.l. del 1989.

2. Avverso questa sentenza l’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. propone ricorso per Cassazione deducendo quattro motivi di impugnazione. Il lavoratore intimato resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso consta di quattro motivi, tutti conclusi con quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

1.1. Con il primo motivo si critica la decisione impugnata, per violazione delle norme sulla prescrizione e di quelle sul t.f.r., nonche’ per vizio di motivazione, e si domanda “se, in costanza di rapporto di lavoro si prescriva, nel sistema normativo introdotto dalla L. n. 297 del 1982, non il diritto all’esigibilita’ del TFR ma il diritto al computo, nella base di calcolo del TFR, delle voci di calcolo che maturano anno per anno e che concorrono a comporre ogni rateo annuale”.

1.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1362 c.c. e segg. e vizio di motivazione; si domanda “se, in applicazione dell’accordo aziendale del 1974, le somme eventualmente dovute al S. a titolo di ricalcolo di IDA e TFR in considerazione del lavoro straordinario prestato debbano in ogni caso essere considerate assorbite e/o compensate sino a concorrenza di quanto percepito dal S. per il c.d. punto A”.

1.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla statuizione di inammissibilita’ della eccezione formulata dalla ricorrente circa la limitazione del richiesto ricalcolo, ai sensi del c.c.n.l. del 1992; si chiede se la questione dell’interpretazione di tale contratto possa costituire “domanda nuova”, o se le limitazioni dedotte in forza di tale interpretazione siano corrette.

1.5. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 1362 c.c. in relazione alle clausole dei contratti collettivi del 1989 e del 1992, nonche’ di quelle contenute nel regolamento del personale, riguardanti il calcolo delle mensilita’ supplementari e si chiede alla Corte di accertare che il lavoro straordinario non possa essere incluso nella basi di calcolo di tali istituti collaterali.

2. I primi due motivi di ricorso sono infondati.

2.1. Quanto al primo, come questa Corte ha gia’ precisato in analoghe controversie, il lavoratore puo’ far valere il suo diritto al trattamento di fine rapporto, distintamente, mediante l’azione di accertamento, fin tanto che persista l’interesse ad eliminare uno stato di incertezza in ordine alle modalita’ di maturazione del trattamento (sia nel caso in cui la composizione della base di computo del trattamento di fine rapporto sia stata conosciuta mediante la comunicazione degli accantonamenti, sia in quello in cui tale composizione possa venire in discussione a seguito dell’eventuale erogazione di anticipazioni), e mediante l’azione di condanna, una volta che il rapporto sia cessato e si intenda ottenere la liquidazione di tale trattamento; e, allorche’ venga proposta, come nella specie, quest’ultima azione, diretta ad una diversa liquidazione mediante il ricalcolo del t.f.r., l’interesse ad agire, identificandosi, non tanto con l’eliminazione di uno stato di incertezza che si protrae de die in diem, quanto con il ricevimento di una somma di denaro in conseguenza di un inesatto adempimento, sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, cui sono subordinate, oggettivamente, l’esistenza del diritto e la proposizione dell’azione, si’ che soltanto da tale momento puo’ decorrere la prescrizione (cfr. Cass. n. 11536 del 2006, ed altre conformi).

2.2. Con riguardo al secondo motivo, si osserva che in relazione all’accordo aziendale del 1974 la Corte di merito ha escluso che le clausole invocate dalla societa’ ricorrente, e particolarmente il c.d. punto A) di tale accordo, possano fondare un credito del datore di lavoro, implicante la compensazione con il credito dedotto dai lavoratori, ovvero un eventuale saldo in favore della societa’, in relazione alla previsione di “assorbibilita’” di compensi riconosciuti come corrispettivo dell’aumento dei ritmi di produzione.

Tale conclusione si fonda sull’interpretazione dell’accordo (riservata al giudice di merito in ragione della sua efficacia limitata, diversa da quella propria degli accordi collettivi nazionali oggetto di esegesi diretta da parte di questa Corte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006) e, in particolare, viene giustificata con il tenore letterale e con la ratio della clausola invocata, avendo i giudici d’appello rilevato, in particolare, che la eventualita’ di un assorbimento di compensi relativi al ritmo della produzione non potesse che riguardare compensi analoghi, riguardanti comunque la produttivita’, e fosse estranea, invece, ai compensi percepiti dai lavoratori per la prestazione di lavoro straordinario; d’altronde, hanno anche osservato i giudici d’appello, un effetto “ablativo” di compensi per t.f.r., realizzato per via della mancata inclusione di compensi per prestazioni straordinarie, avrebbe determinato una reformatio in pejus incompatibile con le disposizioni imperative della L. n. 297 del 1982.

Cio’ posto, osserva la Corte che le osservazioni critiche svolte in ricorso sono indirizzate, sostanzialmente, a sostenere un diverso risultato interpretativo dell’accordo predetto, considerato preferibile a quello accolto nella sentenza censurata. Ma una censura siffatta e’ comunque inammissibile alla stregua della funzione del giudizio di legittimita’, limitata, per accordi del tipo in esame, al controllo della motivazione e alla verifica dell’impiego corretto dei canoni ermeneutici secondo le censure proposte dal ricorrente.

D’altra parte, la prospettazione di una diversa ricostruzione storica della clausola e dei suoi intenti finalizzati alla definizione di controversie pendenti in materia di calcolo dello straordinario non potrebbe comportare – alla luce delle considerazioni sopra premesse – un diretto esame del diverso risultato interpretativo da contrapporre a quello raggiunto dal giudice di merito con riguardo alla natura e alla funzione del negozio, avendo peraltro escluso la Corte di merito la configurazione di una transazione – per mancanza dell’aliquid datum atque retentum — alla stregua dell’accertata eterogeneita’ dei compensi (per la produttivita’ e per lo straordinario), impeditiva del sinallagma negoziale preteso dalla datrice di lavoro; ne’ la mancata considerazione di un tale intento specifico di transazione in capo all’Istituto, prospettato in questa sede, che avrebbe determinato ex se il datore di lavoro alla stipulazione dell’accordo, potrebbe risolversi nel vizio qui denunciato, atteso che la comune volonta’ delle parti deve essere desunta in funzione di cio’ che nelle clausole dell’accordo esaminato appare obiettivamente voluto in relazione ad un determinato istituto, si’ da risolversi ogni eventuale dubbio nell’unita’ di intento che si puo’ desumere obiettivamente dalla formula contrattuale, allorquando risulti che su di essa si volle formato il consenso.

2.3. Fondato e’ il terzo motivo.

2.3.1. Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che la deduzione di applicabilita’, o meno, ad un rapporto di lavoro della disciplina dettata da un contratto collettivo, al fine di farne discendere conseguenze di merito, in quanto costituisce un’eccezione in senso lato e non in senso stretto non e’ soggetta al regime di decadenza stabilito dall’art. 416 c.p.c. (cfr. Cass. n. 388 del 1983). Tale precedente e’ stato riconfermato anche di recente (cfr. Cass. n. 11108 del 2007) alla luce della elaborazione giurisprudenziale e dottrinale intervenuta in materia di definizione delle eccezioni di merito (cfr., in particolare, Cass., sezioni unite, n. 1099 del 1998;

Id., n. 761 del 2002; Id., n. 15661 del 2005).

2.3.2. Puo’ dirsi che, in generale, tutte le ragioni che possono portare al rigetto della domanda, per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche d’ufficio, in base alle risultanze rite et recte acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso per l’effetto di regole processuali. Sotto questo profilo, tutte tali ragioni – che siano rilevate dal giudice per sua iniziativa o per difesa della parte interessata – si contrappongono alla domanda (cfr. art. 112, 186 c.p.c., art. 277 c.p.c., comma 1), con la particolarita’ che esse, allorche’ siano prospettate dalla parte, si qualificano propriamente come atti processuali che – nella loro ordinata progressione verso il provvedimento del giudice – concorrono strumentalmente alla decisione. Corollario di tale principio e’ che la verifica del giudice in ordine alla sussistenza del titolo, che e’ la funzione propria della sua giurisdizione, si compie, di norma, ex officio in ogni stato e grado del processo, nell’ambito proprio di ognuna delle sue fasi (a prescindere, dunque, dalla contrapposizione fra azione dell’attore ed eccezione del convenuto).

2.3.3. Che la legge preveda determinati casi in cui quelle ragioni (eccezioni) si debbano far valere necessariamente dalla parte interessata e’ una scelta che proviene dalla legge sostanziale e si giustifica in ragione della tutela di interessi di merito che sono nella disponibilita’ della parte: in questo senso, la limitazione dell’anzidetto potere – dovere del giudice e’ simmetrica a quella derivante dal c.d. principio della domanda, nel senso che il giudice, come non puo’ pronunciare su domande non proposte ovvero oltre i limiti delle domande proposte, ugualmente non puo’ esaminare ragioni impeditive o estintive (eccezioni) che per legge devono essere proposte dalla parte che vi ha interesse; e cio’ giustifica che – diversamente da quanto avviene per le eccezioni processuali – la previsione di non rilevabilita’ d’ufficio si pone come una particolare limitazione (derivante dalla tutela di interessi di merito liberamente disponibili) del potere – dovere del giudice di verificare l’esistenza di una condizione dell’azione, cioe’ il titolo. A riprova di cio’, viene immediatamente in rilievo il disposto dell’art. 112 c.p.c., secondo il quale il giudice non puo’ pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, dovendosi riconoscere che il tenore letterale della norma e’ tale da configurare come “normale” la pronuncia d’ufficio, si’ che il richiamo alle eccezioni non rilevabili dal giudice si traduce in un avvertimento dell’esistenza di casi particolari nei quali l’iniziativa della parte e’ indispensabile. Di tale generale disposizione costituisce una specificazione, nell’ambito del rito lavoristico, l’art. 416 c.p.c., comma 2, che, nell’assoggettare l’esercizio dell’attivita’ processuale delle parti ad un regime di preclusioni e decadenze funzionale alla puntuale determinazione dell’oggetto della controversia anche con riguardo al giudizio di gravame, espressamente vi ricomprende le eccezioni di merito che non siano rilevabili d’ufficio (cfr. Cass., Sez. un., n. 1099 del 1998, cit.); e solo queste, inoltre, sebbene il testo della norma non ne faccia uguale menzione espressa, comunemente si ritengono essere le eccezioni oggetto del divieto di cui all’art. 437 c.p.c., comma 2, (cfr. ex multis Cass. n. 4115 del 1996), che direttamente rileva nella presente controversia.

2.3.4. Come la giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito (cfr.

Cass., sez. un., n. 1099 del 1998, cit.; Cass. n. 11108 del 2007, cit.), l’art. 112 c.p.c. e’ una norma di rinvio alle disposizioni che prevedono caso per caso l’indispensabile iniziativa della parte, senza che sia necessaria o possibile per l’interprete la ricerca di un criterio generale di individuazione che resta inespresso nelle norme sopra indicate e che non e’ dato desumere da altra norma o dall’intero sistema: non, in particolare, il criterio che individua l’eccezione in senso stretto nella contrapposizione di un fatto idoneo ad impedire gli effetti tipici del fatto costitutivo (secondo una configurazione simile all’exceptio di formazione pretoria) e l’eccezione in senso lato, o mera difesa, nella negazione del diritto azionato (da far valere nei modi piu’ svariati: negando il fatto costitutivo della domanda ovvero l’esistenza della norma o la sua applicabilita’ al caso concreto, e in genere negando l’esistenza delle condizioni del provvedimento richiesto), che l’ordinamento rivela ipotesi di rilevabilita’ d’ufficio di meri fatti impeditivi o estintivi (quali la novazione oggettiva e il pagamento) e, al contrario, ipotesi in cui la inesistenza del titolo dipendente da situazioni giuridiche (quale la prescrizione del diritto) deve essere fatta valere dalla parte interessata.

2.3.5. Ne risulta, in definitiva, che nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioe’ quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte (artt. 1242, 2938, 2969 c.c.); ma – come la richiamata giurisprudenza non ha mancato di osservare — ricorrono ipotesi in cui l’iniziativa necessaria della parte, a prescindere dalla espressa previsione normativa, e’ richiesta “strutturalmente”, perche’ il fatto integratore della eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio, come si verifica con riguardo a tipiche azioni costitutive, prevedendosi la facolta’ del convenuto di proporre un’eccezione di annullamento del contratto (art. 1442 c.c., u.c., cui si contrappone la previsione di rilievo officioso in relazione all’eccezione dichiarativa della nullita’, ex art. 1421 c.c.) o di rescissione (art. 1449 c.c., comma 2) ovvero di risoluzione per eccessiva onerosita’ (art. 1467 c.c.) ecc: le quali ipotesi di eccezione in senso proprio, d’altra parte, sono accomunate a quelle cosi’ previste espressamente dalla legge (compensazione, prescrizione, decadenza) dalla circostanza che la scelta del debitore di eccepire o no il fatto o la situazione giuridica impeditiva o estintiva discende dalla tutela di un interesse di merito dello stesso debitore di adempiere comunque alla pretesa attorea (per esempio, avendo interesse a conservare il proprio credito senza opporlo in compensazione oppure rinunciando ad eccepire la prescrizione o pagando il debito prescritto per tutelare l’immagine dell’impresa oppure eseguendo il contratto annullabile per una sopravvenuta convenienza economica ecc). Sta di fatto che in tale novero non rientra la deduzione di effetti conseguenti alla applicabilita’ di una clausola di contratto collettivo, che non e’ prevista come eccezione in senso proprio ne’ corrisponde, per sua struttura, alla titolarita’ di un’azione costitutiva, sicche’ per la sua proposizione non e’ configurabile la decadenza di cui all’art. 416 c.p.c., comma 2, e all’art. 437 c.p.c., comma 2.

2.3.6. Ne’ alla medesima deduzione, formulata solo con l’atto d’appello, potrebbe riconnettersi – nell’ambito delle eccezioni in senso lato – l’onere di specifica contestazione dei fatti affermati dall’attore, previsto dall’art. 416 c.p.c., comma 3, al cui mancato adempimento consegue – secondo quanto chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 761 del 2002 – l’effetto dell’inopponibilita’ della contestazione nelle fasi successive del processo e, sul piano probatorio, quello dell’acquisizione del fatto non contestato ove il giudice non sia in grado di escluderne l’esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo (cfr. Cass. n. 17947 del 2006; n. 11108 del 2007, cit.). Al riguardo si osserva che questo particolare meccanismo si riferisce ai fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, e cioe’ ai fatti materiali che integrano la pretesa: e’ tale, nel caso di specie, lo svolgimento delle prestazioni straordinarie da parte del lavoratore, su cui potrebbe discutersi se siano state o meno oggetto di contestazione, ma non, invece, la limitazione dell’incidenza del lavoro straordinario sul t.f.r., che non costituisce un fatto, bensi’ un giudizio che, in relazione alla pretesa attorea, puo’ impedire l’accoglimento della domanda in relazione al periodo successivo all’entrata in vigore di quel contratto, a prescindere dall’avvenuto accertamento del fatto affermato dall’attore (cioe’, lo svolgimento delle prestazioni straordinarie) e previo accertamento, invece, di fatti allegati dal convenuto (quale l’applicazione del contratto con riferimento alla qualifica dell’attore e al periodo di servizio da lui prestato).

2.3.7. Sotto ogni profilo, dunque, deve escludersi che la questione potesse essere non esaminata dal giudice d’appello, la cui statuizione al riguardo e’ dunque meritevole delle censure mosse in ricorso.

2.4. Infine, il ricorso e’ improcedibile quanto al quarto motivo, relativo alla ritenuta incidenza dello straordinario anche sulle mensilita’ supplementari, poiche’ non si puo’ in questa sede procedere alla valutazione della correttezza, o meno, di tale conclusione, come anche dell’insufficienza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo la parte ricorrente depositato il contratto collettivo de quo, la cui produzione – nella sua interezza e non soltanto per alcuni stralci – e’ imposta, appunto a pena di improcedibilita’, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, allorche’ si tratti, come nella specie, di contratti collettivi nazionali di diritto privato, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di questa Corte con indirizzo ormai consolidato (cfr.

Cass. n. 28305 del 2009, n. 28306 del 2009 e altre conformi, nonche’ Cass. n. 19560 del 2007 e altre conf. con riferimento all’art. 420 is c.p.c.; circa la riferibilita’ della previsione ai contratti collettivi di diritto comune e la ratio sottesa alla sanzione processuale, cfr. Cass., sez. un., n. 23329 del 2009).

3. In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, mentre vanno rigettati il primo e il secondo motivo e dichiarato improcedibile il quarto. La sentenza impugnata va percio’ cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perche’ proceda all’esame dell’eccezione di merito riguardante l’applicazione nella controversia del contratto collettivo del 1992 e gli effetti conseguenti a tale applicazione in relazione alla domanda proposta dal lavoratore.

4. Il giudice di rinvio pronuncera’ altresi’ sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo motivo e dichiara improcedibile il quarto; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA