Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3891 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 16/02/2021), n.3891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28517/2019 R.G. proposto da:

R.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Carnuccio,

con domicilio eletto in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria

civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

AR.GI. SOC. CONS. P.A., in persona del legale rappresentante p.t.

C.M.E., rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Sorace,

con domicilio eletto in Roma, via F. De Sanctis, n. 4, presso lo

studio dell’Avv. Fabio Franco;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Reggio Calabria

depositata il 1 agosto 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 dicembre

2020 dal Consigliere Mercolino Guido.

 

Fatto

RILEVATO

che R.R., proprietaria di un fondo sito in Locri (RC), riportato in Catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, illustrati anche con memoria, avverso l’ordinanza del 1 agosto 2019, con cui la Corte d’appello di Reggio Calabria ha accolto parzialmente l’opposizione proposta dall’Ar.Gi. Soc. cons. p.a. avverso la stima delle indennità liquidate ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 21, per l’occupazione d’urgenza e l’asservimento dell’immobile, disposti per l’esecuzione dei lavori di ammodernamento del tratto Palizzi-Caulonia della Strada statale 106 Jonica;

che l’ArGi ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 21, 44 e 54, e del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 29, censurando l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione d’incompetenza della Corte d’appello da lei sollevata, senza tener conto della modifica del titolo di occupazione intervenuta nel corso del procedimento di stima, la quale aveva comportato la sostituzione dell’espropriazione del fondo con l’imposizione di una servitù di passaggio, con la conseguente inapplicabilità della disciplina dettata dall’art. 54 cit.;

che con il secondo motivo d’impugnazione la ricorrente ribadisce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 21, 44 e 54, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, censurando l’ordinanza impugnata per aver ritenuto ammissibile la domanda, senza considerare che, in quanto non avente ad oggetto la stima di un’indennità di espropriazione, ma un’ordinaria perizia contrattuale, l’opposizione avrebbe richiesto una previa pronuncia di annullamento o risoluzione per inadempimento, non richiesta dall’ArGi, la quale si era limitata chiedere la rideterminazione delle indennità;

che con il terzo motivo d’impugnazione la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 21, 44 e 54 e dell’art. 339 c.p.c., sostenendo che, in quanto avente ad oggetto la determinazione di un’indennità di asservimento, l’opposizione non avrebbe dovuto essere trattata con il rito sommario di cognizione, ma con il rito civile ordinario, e la relativa competenza sarebbe spettata al tribunale, anzichè alla corte d’appello in unico grado;

che i tre motivi, da trattarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente connesse, sono infondati;

che non può infatti condividersi la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui, in quanto avente ad oggetto la determinazione non già dell’indennità di espropriazione, ma di quella di asservimento, la domanda proposta dalla Argi non è riconducibile al D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 37 e 38, ma all’art. 44;

che tale disposizione, analogamente a quella dettata dal previgente L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46, prevede infatti due distinte fattispecie, costituite rispettivamente dall’asservimento di un fondo disposto mediante un decreto ablatorio, che ne costituisce condizione indispensabile, e dal danno permanente, derivante dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al diritto dominicale in conseguenza della realizzazione di un’opera pubblica, subito da soggetti rimasti estranei al procedimento espropriativo, in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l’opera (cfr. Cass., Sez. I, 23/11/2015, n. 23865; 16/09/2009, n. 19972);

che le predette fattispecie si differenziano, oltre che per il fondamento ed i criteri di commisurazione dell’indennità, operante per la prima all’interno della categoria dell’espropriazione e nell’ambito di applicazione dell’art. 42 Cost., e da determinarsi quindi riducendo percentualmente l’indennità corrispondente al valore venale del bene, e giustificata per la seconda da un principio di giustizia distributiva, che impedisce di soddisfare l’interesse generale attraverso il sacrificio del singolo senza che questi venga indennizzato, anche per le modalità di determinazione dell’importo dovuto, che nel primo caso rispecchiano quelle ordinariamente previste per la determinazione dell’indennità di espropriazione, mentre nel secondo prescindono necessariamente dal procedimento espropriativo, al quale il proprietario del fondo asservito risulta estraneo;

che l’applicabilità del procedimento previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21, non dipende quindi dalla circostanza che la realizzazione della opera pubblica comporti l’ablazione del diritto di proprietà sul fondo, anzichè l’imposizione di un vincolo suscettibile di menomare le facoltà di godimento e disposizione del proprietario, bensì dal coinvolgimento di quest’ultimo nel procedimento espropriativo, reso possibile dalla diretta incidenza del vincolo sul bene, che, consentendo d’identificare immediatamente l’avente diritto all’indennità, impone all’espropriante di procedere alla determinazione della stessa in via provvisoria, dando in tal modo l’avvio al subprocedimento disciplinato dal D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 20 e ss.;

che nella specie, essendo stata la ricorrente coinvolta fin dall’origine nel procedimento ablatorio, inizialmente volto all’acquisizione della proprietà del fondo, e soltanto in un secondo momento ridotto all’imposizione di una servitù di passo carrabile finalizzata a consentire l’accesso ai lotti rimasti interclusi e lo svolgimento dell’attività di manutenzione della strada da costruire, devono pertanto escludersi l’illegittimità del ricorso al procedimento previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21, e l’asserita configurabilità della stima effettuata dal collegio dei periti come perizia contrattuale, suscettibile d’impugnazione esclusivamente con le azioni negoziali di annullamento e risoluzione (cfr. Cass., Sez. III, 28/07/2017, n. 18906; 16/03/2005, n. 5678);

che va conseguentemente esclusa anche la subordinazione della ride-terminazione giudiziale dell’indennità alla condizione della previa pronunzia di annullamento o risoluzione della predetta stima, la cui espressa qualificazione come stima definitiva, risultante dall’art. 21 cit., consente al proprietario del fondo asservito di proporre l’opposizione prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, senza dover far valere, come accade per la perizia contrattuale, eventuali vizi idonei ad inficiare la manifestazione della volontà negoziale o l’inadempimento dell’espropriante;

che è proprio la previsione di una precedente fase amministrativa di liquidazione a giustificare inoltre l’assoggettamento della domanda giudiziale di determinazione dell’indennità alla disciplina speciale dettata dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, e dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, imperniata sull’attribuzione della competenza alla corte d’appello in unico grado e sull’applicabilità del rito sommario di cognizione, la cui inoperatività risulta pertanto circoscritta all’ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, in cui la realizzazione dell’opera pubblica comporti una menomazione delle facoltà di godimento di un bene non direttamente espropriato o asservito (cfr. in relazione all’indennità prevista dalla L. n. 2359 del 1865, art. 46, Cass., Sez. I, 30/04/2014, n. 9488; 20/07/2001, n. 9926);

che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con-troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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