Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3891 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3891 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18228-2016 R.G. proposto da:
Fin

Immobiliare

rappresentante

D.M.

s.p.a.,

pro tempore,

in

persona

del

legale

elettivamente domiciliata in

Roma, via San Saba, 12, presso lo studio dell’avvocato Laura
Scorcucchi, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Mini;
– ricorrente contro
Fontana Salvatore;
– intimato avverso la sentenza n. 467/2016 della Corte d’appello di
Palermo, depositata il 17/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo
D’Arrigo.
RITENUTO
La Fin Immobiliare D.M. s.p.a. ha proposto opposizione
avverso un decreto ingiuntivo emesso su istanza di Salvatore

Data pubblicazione: 16/02/2018

Fontana per il pagamento di C 19.350,00 a titolo di indennità
per perdita di avviamento commerciale. Il Tribunale di Palermo
ha accolto l’opposizione, revocando il provvedimento monitorio
opposto.
La Corte d’appello, adita dal Fontana, ha invece ritenuto che

liti, in quanto nello stesso si faceva riferimento a una
procedura fallimentare. Per l’effetto, ha ritenuto che
l’opposizione era stata proposta in carenza dello ius postulandi
e che, di conseguenza, il decreto ingiuntivo era divenuto
definitivo, previa dichiarazione di nullità della sentenza di
primo grado.
Contro tale decisione la Fin Immobiliare D.M. s.p.a. ha
proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di
cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma
1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con
modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta
di trattazione del ricorso in camera di consiglio non
partecipata .
CONSIDERATO
La motivazione del presente provvedimento può essere redatta
in forma semplificata.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 8 cod. proc.
civ., ponendo in evidenza che la procura alle liti, apposta a
margine dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dovesse
ritenersi senz’altro come conferita a tale scopo, a prescindere
dall’errore materiale in essa contenuto (ossia il riferimento ad
una procedura fallimentare).
Il motivo è manifestamente fondato.
La procura alle liti apposta su foglio materialmente congiunto
Ric. 2016 n. 18228 sez. M3 – ud. 13-09-2017
-2-

l’avvocato dell’opponente non avesse un valido mandato alle

all’atto introduttivo è parificata (a seguito modifica dell’art. 83,
terzo comma, cod. proc. civ., disposta dalla legge n. 141 del
1997) a quella in calce, la quale è sempre speciale, riferendosi
comunque al processo cui accede, non rilevando la diversità dei
caratteri a stampa dei due atti, né altri requisiti di forma

Sentenza n. 23777 del 14/11/2011, Rv. 620654).
Nella specie, il giudice d’appello non ha posto in dubbio la
regolarità della congiunzione della procura all’atto cui accede.
Del resto, è pacifico che la procura si considera apposta in
calce anche se rilasciata su foglio separato che però sia
congiunto materialmente all’atto cui si riferisce (ex plurimis:
Sez. 5, Sentenza n. 29591 del 29/12/2011, Rv. 621033).
Ciò posto, poiché il mandato alle liti conferito con procura a
margine o in calce è presuntivamente riferibile all’attività
difensiva compiuta con l’atto cui accede, stante la riferita
specialità “necessaria” della procura così collocata, risulta
irrilevante l’eventuale presenza un errore materiale di
videoscrittura (sul punto v. anche Sez. L, Sentenza n. 11741
del 21/05/2007, Rv. 597286). Tale deve considerarsi, in
particolare, l’aver menzionato una procedura “fallimentare” nel
corpo di una procura alle liti conferita per proporre una
opposizione a decreto ingiuntivo: che si tratti di un semplice
refuso emerge anche dal tenore complessivo del mandato, nel
quale si fa comunque riferimento ad attività processuali tipiche
del giudizio di cognizione e non di quello fallimentare.
La fondatezza del primo motivo determina l’assorbimento del
secondo.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio
alla Corte d’appello, in diversa composizione, cui si demanda
anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Ric. 2016 n. 18228 sez. M3 – ud. 13-09-2017
-3-

nessuno dei quali è prescritto a pena di nullità (Sez. 1,

P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa
la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia
alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

legittimità.

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