Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3891 del 14/02/2017
Cassazione civile, sez. II, 14/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.14/02/2017), n. 3891
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al n.r.g. 20667/12) proposto da:
– B.D. (c.f.: (OMISSIS));
– C.C. (c.f.: (OMISSIS));
Parti rappresentate e difese in forza di procura a margine del
ricorso, dagli avv.ti Alberto ed Alessandro Lucchetti; elettivamente
domiciliate presso lo studio dell’avv. Luigi Pettinari in Roma, via
Magliano Sabina n. 24;
– ricorrenti –
contro
S.A. (c.f.: (OMISSIS));
R.B. in SANTINI (c.f.: (OMISSIS));
Parti rappresentate e difese dall’avv. Livio Bonci, nonchè dall’avv.
Federico Hernandez ed elettivamente domiciliate presso lo studio del
secondo in Roma, via Gramsci n. 14, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrenti-
nonchè nei confronti di:
L.P. (c.f.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall’avv.
Barbieri Maurizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dell’avv. Luigi Strano in (OMISSIS), giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 302/2012 della Corte di Appello di Ancona;
deliberata il 28/03/12; depositata il 16/05/12; non notificata.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che:
I coniugi B. e C. citarono S.A. e R.B., proprietari di un appartamento sito al primo piano di uno stabile in (OMISSIS), lamentando che detti convenuti avrebbero utilizzato a loro esclusivo vantaggio un corridoio di accesso ai garages il quale invece doveva essere considerato di proprietà condominiale; chiesero che, accertata tale funzione ed utilizzo del corridoio ne fosse dichiarata la natura condominiale; i S.- R. chiesero di chiamare in manleva i propri danti causa, S. ed L.A. e i loro eredi, di questi si costituirono solo M. e L.S.; il primo eccepì la propria carenza di legittimazione avendo agito, nella vendita ai S. – R., solo quale procuratore speciale del secondo; estromesso L.M., il G. rigettò la domanda.
I B. – C., proposero appello principale ed I S.- R. svolsero gravame incidentale per ottenere il ripristino integrale dello stato dei luoghi: la Corte di Appello di Ancona rigettò il gravame principale e quello incidentale.
Per la cassazione di tale sentenza i B. – C. hanno proposto ricorso che è stato notificato anche a L.A., erede dei genitori LA.Al. ed P.A., a sua volta erede di LA.Al.; hanno resistito S.A. e R.B. in S. da un lato e L.P. dall’altro con separati controricorsi: quest’ultima ha fatto valere la carenza di legittimazione per aver rinunciato all’eredità dei propri genitori ( L.C. e B.A.).
Dato atto che all’udienza del 20 dicembre 2016 l’avv. Alessandro Lucchetti per i ricorrenti e l’avv. Filippo Hemandez, munito di delega dell’avv. Federico Hernandez, per le parti contro ricorrenti S. – R., hanno chiesto pronunciarsi l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso ed accettazione di essa;
il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. RUSSO Rosario Giovanni ha concluso in conformità;
risulta depositato atto di rinunzia al ricorso sottoscritto da C.C. e dal figlio B.M., anche quali eredi dell’altra parte ricorrente B.D., deceduto dopo la notifica del ricorso, nonchè dai procuratori delle parti ricorrenti; tale rinuncia è stata accettata dalle parti contro-ricorrenti S.A. e R.B. in S..
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
ricorrono le condizioni per la declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza onere di spese, stante l’adesione alla rinunzia.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione della Corte di Cassazione, il 20 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017