Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3890 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3890 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA
sul ricorso 9586-2007 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. – c.f./p.i.
00884060526, (già Filiale Capogruppo di Milano ora
Area Territoriale Nord Ovest quale sua dipendenza

Data pubblicazione: 19/02/2014

periferica), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
2013
2017

VIALE MAZZINI 119, presso l’avvocato BISAZZA
TERRACINI ORESTE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato JACOPETTI FRANCESCO, giusta
procura a margine del ricorso;

1

- ricorrente contro

FALLIMENTO PALAZZO S.R.L., in persona del Curatore
avv. GIANLUIGI TOFFOLONI, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 26/B, presso

dall’avvocato PRESTI GAETANO, giusta procura in
calce al controricorso; – .F- 1 0 55513

AS3-

– controricorrente –

avverso la sentenza n.

114/2007 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza

del

17/12/2013

dal

Consigliere

Dott.

LOREDANA NAZZICONE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ORESTE BISAllA
TERRACINI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

l’avvocato MEC GIORGIO, rappresentato e difeso

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha
proposto ricorso, notificato il 23 marzo 2007, per la
cassazione della sentenza della Corte d’appello di
Milano del 5 dicembre 2006, la quale ha confermato la
sentenza del Tribunale di Milano del 24 maggio 2003, di

Fallimento Palazzo s.r.1., proposta dalla banca.
La corte territoriale ha ritenuto infondati tutti
i motivi di appello, in quanto:
a)

ha

ritenuto

illegittimo

l’anatocismo

trimestrale, sulla base dell’orientamento della Corte
di cassazione accolto sin dal 1999;
b) non ha ravvisato il privilegio pignoratizio sul
credito, confermando la sentenza di tribunale, secondo
cui la somma detenuta dalla banca proveniva dal
rimborso a scadenza di un certificato di deposito, mai
costituito in pegno;
c) ha ritenuto tardivamente proposta solo in sede
di appello l’eccezione di compensazione.
Resiste la curatela con controricorso.
Le parti hanno depositato le memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. – Con il primo motivo, la ricorrente denunzia
la falsa applicazione dell’art. 1283 c.c., ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ed il vizio
di motivazione, per avere la sentenza impugnata
considerato illegittima la capitalizzazione trimestrale
degli interessi sui conti correnti di corrispondenza
intrattenuti dalla società presso la banca.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la
violazione e la falsa applicazione degli art. 1851 e
2803 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,

R.G. 9586/2007

3

)k.„

11 co … . el. est.

rigetto dell’opposizione allo stato passivo del

c.p.c., oltre al vizio di motivazione, per non avere la
sentenza impugnata, come già il giudice delegato ed il
tribunale, riconosciuto il pegno irregolare di denaro
per l’importo di 600 milioni delle vecchie lire.
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la
violazione e la falsa applicazione degli art. 1362,

comma, n. 3, c.p.c., non avendo ravvisato la
costituzione del pegno in questione.
Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la
violazione dell’art. 56 legge fall., ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la corte
territoriale ritenuto tardivamente proposta dalla banca
l’eccezione di compensazione fra le somme da essa
detenute per conto del cliente e i debiti del medesimo.
2. – Il ricorso è inammissibile.
In forza dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile al
caso di specie

ratione temporis,

ciascun motivo di

ricorso deve essere assistito dal relativo quesito di
diritto, in quanto ciascuno dei motivi proposti ai
sensi dei n. l, 2, 3 e 4 dell’art. 360, l° comma,
c.p.c. deve, all’esito della sua illustrazione,
tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione
è funzionale all’enunciazione del principio di diritto,
mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui al n. 5
dell’art. 360 c.p.c., il cui oggetto riguarda il solo
iter

argomentativo della decisione impugnata, è

richiesta una illustrazione che deve individuare il
momento di sintesi che concretizzi il fatto
controverso, in relazione al quale la motivazione si
assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per
le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la
motivazione a giustificare la decisione.

R.G. 9586/2007

4

Il co s. el. est.

1363, 1367 e 1371 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo

Nella specie, tutti i motivi del ricorso difettano
della formulazione del quesito di diritto, donde la
declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone.
3. – Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano come nel dispositivo, ai sensi del d.m. 12
luglio 2012, n. 140, applicabile anche alle prestazioni

tariffe (Cass., sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di
lite, che liquida in e 20.200,00, di cui C 200,00 per
esborsi, oltre agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
17 dicembre 2013.

professionali eseguite nel vigore delle previgenti

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