Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3890 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 18/02/2010), n.3890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ANTONIO

MANCINI 4/B, presso lo studio dell’avvocato FASANO GIOVANNANTONIO,

che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.;

– intimato –

e sul ricorso n. 17471/2007 proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. VERDI, presso lo studio dell’avvocato TURCO Chiara, (c/o

l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ANTONIO

MANCINI 4/B, presso lo studio dell’avvocato FASANO GIOVANNANTONIO,

che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 5903/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/02/2007 r.g.n. 770/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano;

udito l’Avvocato FASANO RAFFAELA per delega FASANO GIOVANNANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado che aveva riconosciuto all’odierno ricorrente – nei confronti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. – il diritto al ricalcolo della retribuzione per ferie e del trattamento di fine rapporto mediante il computo dei compensi per lavoro straordinario prestato con continuita’, con sentenza non definitiva del 5 aprile 2006 ha respinto la domanda relativa alle ferie e limitato il diritto al ricalcolo del t.f.r. sino all’ottobre 1992 e con sentenza definitiva del 22 febbraio 2007 ha provveduto alla liquidazione delle differenze dovute.

1.1. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto che:

a) per il calcolo delle ferie l’art. 21 del c.c.n.l. del 1989 prevedeva l’inclusione dello straordinario solo per la qualifica degli impiegati e non per quella degli operai, cui apparteneva il ricorrente;

b) con riguardo al t.f.r., la prescrizione eccepita dalla convenuta societa’ non si era compiuta, in relazione al dies a quo decorrente dalla data di cessazione dal servizio;

C) non poteva operarsi alcuna compensazione, ne’ disporsi alcuna restituzione di somme da parte del lavoratore, cosi’ come richiesto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in dipendenza dell’accordo aziendale del 22 giugno 1974, che la clausola di assorbimento – prevista in tale accordo – delle somme corrisposte ai lavoratori in relazione all’aumento del 10% dei ritmi produttivi riguardava esclusivamente gli eventuali compensi connessi alla produttivita’ e non era in alcun modo collegata alle prestazioni di lavoro straordinario dedotte nella controversia;

d) la liquidazione delle relative differenze andava limitata sino all’entrata in vigore del c.c.n.l. 31 ottobre 1992, che non prevedeva il computo dello straordinario ai fini del t.f.r..

2. Avverso questa sentenza il lavoratore propone ricorso per Cassazione deducendo tre motivi di impugnazione. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi, cui il lavoratore resiste, a sua volta, con proprio controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, i ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2. Il ricorso principale consta di tre motivi, ciascuno concluso con quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982 e vizio di motivazione, censurandosi la sentenza impugnata per non avere riconosciuto il diritto al ricalcolo del t.f.r. anche per il periodo successivo all’entrata in vigore del c.c.n.l. del 1992 e, in particolare, per non avere correttamente inteso il significato degli artt. 21 e 34 di tale contratto.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 416 e 436 c.p.c., sostenendosi che la Corte di merito avrebbe dovuto comunque, in via preliminare, ritenere la novita’ della eccezione dell’Istituto relativa all’incidenza del c.c.n.l. del 1992, in quanto sollevata per la prima volta in appello.

2.3. Con il terzo motivo si censura l’interpretazione data dalla Corte d’appello al c.c.n.l. del 1989 circa la non computabilita’ del lavoro straordinario ai fini della retribuzione delle ferie annuali.

3. Il ricorso incidentale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. si articola in due motivi, anch’essi conclusi con formulazione di quesito.

3.1. Con il primo motivo si critica la decisione impugnata, per violazione delle norme sulla prescrizione e di quelle sul t.f.r., nonche’ per omessa pronuncia e vizio di motivazione, e si domanda “se, in costanza di rapporto di lavoro si prescriva, nel sistema normativo introdotto dalla L. n. 297 del 1982, non il diritto all’esigibilita’ del TFR ma il diritto al computo, nella base di calcolo del TFR, delle voci di calcolo che maturano anno per anno e che concorrono a comporre ogni rateo annuale”.

3.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1362 c.c. e segg. e vizio di motivazione; si domanda “se, in applicazione dell’accordo aziendale del 1974, le somme eventualmente dovute al R.F. a titolo di ricalcolo di IDA e TFR in considerazione del lavoro straordinario prestato debbano in ogni caso essere considerate assorbite e/o compensate sino a concorrenza di quanto percepito dal R. per il c.d. punto A”.

4. Il secondo motivo del ricorso principale, da esaminare prioritariamente rispetto al primo, e’ inammissibile poiche’ dalla sentenza impugnata risulta che l’eccezione relativa alla Limitazione temporale dell’incidenza dello straordinario sul calcolo del t.f.r.

era stata proposta dalla societa’ in primo grado e poi riproposta in appello; e non risulta, invece, che il lavoratore abbia dedotto in appello il mancato rilievo, da parte del giudice di primo grado, della decadenza dall’eccezione ai sensi dell’art. 416 c.p.c..

4.1. Il ricorso e’ invece improcedibile con riguardo al primo motivo poiche’ non si puo’ in questa sede procedere alla valutazione della correttezza, o meno, della conclusione ermeneutica della Corte di merito in ordine alle previsioni della contrattazione collettiva dedotta, come anche dell’insufficienza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo la parte ricorrente depositato il contratto collettivo de quo, la cui produzione – nella sua interezza e non soltanto per alcuni stralci – e’ imposta, appunto a pena di improcedibilita’, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, allorche’ si tratti, come nella specie, di contratti collettivi nazionali di diritto privato, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di questa Corte con indirizzo ormai consolidato (cfr.

Cass. n. 28305 del 2009, 28306 del 2009 e altre conformi, nonche’ Cass. n. 19560 del 2007 e altre conf. con riferimento all’art. 420 bis c.p.c.; circa la riferibilita’ della previsione ai contratti collettivi di diritto comune e la ratio sottesa alla sanzione processuale, cfr. Cass., sez. un., n. 23329 del 2009).

4.2. La medesima improcedibilita’ occorre rilevare con riguardo al terzo motivo, in difetto di produzione del contratto collettivo su cui si fonda la censura relativa alla esclusa incidenza dello straordinario anche sulla retribuzione per ferie.

4.3. In conclusione va dichiarata l’inammissibilita’ del secondo motivo e la improcedibilita’ del primo e del terzo motivo del ricorso principale.

5. Da cio’ consegue l’inefficacia del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., rivelandosi l’impugnazione tardiva rispetto alla sentenza non definitiva pronunciata in grado d’appello (non assumendo rilievo la tempestivita’ rispetto alla sentenza definitiva, in assenza di una dedotta riserva di impugnazione ai sensi dell’art. 361 c.p.c.); sicche’ anche tale ricorso va dichiarato inammissibile.

6. Le spese vanno compensate in ragione dell’esito del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Riuniti i ricorsi, dichiara improcedibili il primo e il terzo motivo del ricorso principale e inammissibile il secondo motivo dello stesso ricorso nonche’ il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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