Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3890 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. III, 17/02/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 17/02/2020), n.3890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14921-2018 proposto da:

BANCO BPM SPA, in persona del suo procuratore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO VOLTAGGIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato TITO MONTEROSSO;

– ricorrente –

contro

D.G., C.L., C.G.,

C.E.C., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI

STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LANIGRA,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARCELLO MANCUSO;

– controricorrente –

e contro

U.R.A.M.R., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 532/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato VOLTAGGIO ANTONIO;

udito l’Avvocato LANIGRA MAURIZIO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Banca Popolare di Milano spa ha concesso mutuo ipotecario ai fratelli C., ottenendo ipoteca su alcuni loro beni immobili.

Immediatamente dopo la concessione del mutuo, i C. hanno, da un lato, concesso in locazione alcuni dei loro beni a parenti stretti, e dall’altro, hanno conferito altri beni in un fondo patrimoniale appositamente costituito.

La Banca Popolare ha ritenuto che tali atti costituissero un tentativo di sottrarsi alla responsabilità patrimoniale, anche in ragione dell’inadempimento dell’obbligo di restituzione del mutuo, ed ha iniziato una causa al fine di ottenere l’accertamento della simulazione dei contratti di locazione e la dichiarazione di inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale e dei relativi conferimenti. Poichè l’immobile su cui era iscritta ipoteca, e che era uno di quelli concessi in locazione dai debitori a terzi, era stato coattivamente alienato in forza di procedura di esecuzione, la banca ha rinunciato alla domanda relativa a tale bene, ma il giudice di primo grado ha tuttavia dichiarato cessata la materia del contendere su tutte le rimanenti domande.

La corte di appello ha riformato questa statuizione, ed entrando nel merito, ha però rigettato sia la domanda di simulazione delle locazioni (quelle residue) che di revocatoria del fondo patrimoniale.

Ciò ha fatto ritenendo che, quanto alle locazioni, non vi fossero elementi per ritenere apparenti i contratti, e quanto al fondo patrimoniale, non vi fosse più interesse della banca, rimasta soddisfatta dalla procedura esecutiva.

Propone ricorso per Cassazione la Banca Popolare di Milano con cinque motivi. V’è costituzione degli intimati con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata è duplice, in ragione, del resto, della duplicità delle domande.

Quanto all’azione di simulazione delle locazioni, la corte conferma la valutazione effettuata dal giudice di primo grado, nel senso di ritenere insufficienti gli elementi indicati dalla Banca per affermare che i contratti fossero simulati. Quanto invece alla costituzione del fondo patrimoniale, i giudici di secondo grado osservano che la banca ha trovato soddisfazione del suo credito in sede di procedura esecutiva sull’immobile; del resto, secondo i giudici di merito, l’esistenza dell’ipoteca esclude un interesse a revocare gli atti di disposizione costituendo l’ipoteca stessa una garanzia per il creditore; infine, la corte d’appello segnala che l’efficacia del mutuo era condizionata alla concessione della ipoteca e che solo quando questa è stata iscritta il mutuo ha avuto efficacia, con la conseguenza che gli atti di disposizione (la costituzione del fondo patrimoniale) sono anteriori e non già successivi al sorgere della obbligazione, con ogni conseguenza sui presupposti della revocatoria.

2.- I motivi di ricorso attengono sia alla questione della simulazione della locazione che alla questione della costituzione del fondo patrimoniale.

2.1.- Ma è preliminare la considerazione dei motivi che riguardano la persistenza del credito azionato dalla banca e di conseguenza dell’interesse ad agire in revocatoria.

In particolare, secondo la corte di merito, la circostanza che la Banca disponesse di una ipoteca sul bene oggetto di disposizione, di valore doppio rispetto al credito, fa venire meno l’interesse ad agire in revocatoria.

E questo argomento è confutato dalla banca con il terzo motivo, con cui denuncia violazione dell’art. 2901 c.c., proprio in relazione a tale interpretazione.

Il motivo è fondato.

Questa corte, invero, sia pure con relazione al caso in cui l’ipoteca sul bene oggetto di revocazione è a favore di un terzo, ha espresso la regola secondo cui “in tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorchè di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come “eventus damni” (presupposto per l’esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria”. (Cass. 11892/ 2016; Cass. 20671/ 2018).

Ma tali considerazioni possono valere anche per il caso presente, dove l’ipoteca, anzichè a favore di un terzo è a vantaggio dello stesso creditore.

Infatti, l’esistenza di una garanzia specifica (ipoteca) non impedisce in astratto l’interesse alla conservazione della garanzia generica a favore del creditore (art. 2740 c.c.).

Ciò non solo perchè, in astratto, i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (generica) non sono alternativi ad eventuali garanzie specifiche (ipoteca, pegno), ma anzi concorrenti con queste, ma soprattutto in quanto, in concreto, può accadere che la garanzia specifica non soddisfi, e neanche in parte, l’interesse del creditore, come del resto è accaduto nella fattispecie, in cui l’espropriazione iniziata sulla base dell’ipoteca, o in forza di essa, ha fruttato alla banca solo una piccola parte di ricavo a soddisfazione del suo credito.

Quando la garanzia specifica non soddisfi dunque il credito che garantisce, come nella vicenda in questione, non è precluso al creditore di ricorrere ad altri mezzi di tutela e conservazione del credito, e segnatamente alla azione revocatoria. Va dunque accolto il terzo motivo, con assorbimento del primo e del quarto. Di conseguenza, affermato l’interesse ad agire in revocatoria, il giudice di merito dovrà riconsiderare il diritto alla revocatoria e la sussistenza dei suoi presupposti nel caso concreto.

3.- L’altro aspetto riguarda invece la simulazione assoluta dei contratti di locazione.

La corte di merito ha ritenuto che gli elementi addotti dalla banca non fossero sufficienti a ritenere provata la simulazione.

La Banca, con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 1414 c.c., ritenendo errata la valutazione dei giudici di merito in ordine agli elementi presuntivi della simulazione.

A dire il vero, la censura non coglie la ratio, nella rubrica del motivo, in quanto non di erronea interpretazione dell’art. 1414 c.c. si tratta, ma di erronea valutazione egli elementi presuntivi della simulazione.

E tuttavia, anche sotto questo secondo aspetto il motivo è infondato, o ancora inammissibile, in quanto contesta l’uso discrezionale del giudice nella valutazione delle prove indiziarie, ossia degli elementi di prova della simulazione.

Non è violato in realtà l’art. 2729 c.c. in quanto la corte di merito pone a base della decisione elementi forniti dallo stesso ricorrente e li valuta sia singolarmente che insieme considerati.

E’ semmai il valore probatorio di tali elementi che con il motivo di ricorso viene messo in discussione, cosi però censurando un aspetto della decisione di merito che non rientra nel giudizio di legittimità, se non per difetto di motivazione nei termini oggi inteso.

Il ricorso va pertanto accolto in tali termini, la sentenza cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri, rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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