Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3890 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 17/02/2011), n.3890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12398-2007 proposto da:

L.L., M.M.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato FANTOZZI

AUGUSTO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIULIANI FRANCESCO, BELLI CONTARINI EDOARDO, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di CAGLIARI del 15/02/06, depositata l’08/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/01/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito l’Avvocato Ernesto Maria Ruffini (delega avv. Edoardo Belli

Contarini), difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che aderisce

alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Sardegna, decidendo in sede di rinvio, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Cagliari nei confronti di L.L.. Ha motivato la decisione ritenendo che era pacifica la mancanza di merce, che ha giustificato la ripresa, alla data dell’inventario del 30 settembre del 1985; che il giudicato penale secondo il principio affermato da questa Corte con la sentenza di rinvio, non era idoneo a provare il furto; che un furto anteriore a detta data era escluso dalla deposizione di alcuni dipendenti dell’azienda, che avevano affermato che il furto era avvenuto in epoca successiva all’inventario.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo il L., si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con l’unico motivo deducendo vizio di motivazione il L. censura la sentenza impugnata per avere omesso di motivare su una serie di indizi, acquisiti in sede di indagini penale, che confermavano la sussistenza del furto, che secondo il contribuente giustificava la mancanza di merce.

Il ricorso è inammissibile per due motivi.

In primo luogo trattandosi di sentenza pubblicata in data successiva 2.2. 2006 il motivo manca del momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis c.p.c.. Ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 8487 del 2009 che: In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione proposto avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis c.p.c. introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere un momento di sintesi,omologo del quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Va poi rilevato che rispetto agli indizi dedotti nel motivo, che prospettano la possibilità di un furto per la facile accessibilità del magazzino da parte di terzi e dei dipendenti, in possesso delle chiavi del medesimo, il giudice di merito ha privilegiato non illogicamente la prova costituita dalle deposizioni di più dipendenti che hanno escluso il verificarsi di un furto in data anteriore all’inventario. La censura del ricorrente si risolve quindi in una inammissibile censura alla scelta e valutazione delle prove che compete unicamente al giudice del merito”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite; che i contribuenti hanno depositato memorie considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, rilevato che il ricorso è stato proposto anche da M.M.L.; ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della inammissibilità del ricorso. I rilievi contenuti nella memoria non hanno pregio. Il momento di sintesi nella deduzione del vizio di motivazione non è una creazione giurisprudenziale, come assumono i ricorrenti, ma è espressamente previsto dal secondo periodo dell’art. 366 bis c.p.c. che esige, con ribadita pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso. L’omesso rilievo di circostanze che provano il furto è poi logicamente connessa alla considerazione che quel che rilevava, non era che fosse avvenuta sottrazione di merce, ma che essa fosse anteriore e non successiva, come dichiarato dai dipendenti, all’inventario.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i contribuenti al pagamento dell’onorario del presente giudizio liquidato in Euro 3000 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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