Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3890 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorso (iscritto al n.r.g. 28946/12) proposto da:

C.G. (c.f.: (OMISSIS));

C.B. (c.f.: (OMISSIS));

C.M.T. (c.f.: (OMISSIS));

nonchè da:

S.C. (c.f.: (OMISSIS));

S.G. (c.f.: (OMISSIS));

eredi di C.M.T. deceduta in corso di causa parti

rappresentate e difese: le prime tre, in forza di procura a margine

del ricorso; il quarto, di procura speciale autenticata nelle

sottoscrizioni dal notaio I.R. il (OMISSIS); il quinto,

giusta procura a margine della memoria ex art. 378 c.p.c.: tutte in

favore dell’avv. Prestigiacomo Mario; domiciliate ex lege presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

– M.S. (c.f.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall’avv.

Paolo Roberto Gennaro in forza di procura in calce al controricorso

e domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 1310/2011 della Corte di Appello di Palermo;

deliberata il 27/09/11;

depositata il 19/10/11; non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 dicembre 2016 dal Consigliere Dott. Bianchini Bruno;

udito l’avv. P.M. per le parti ricorrenti;

udito P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.

Russo Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del 5

motivo e per l’assorbimento degli altri motivi del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C., G., M.T. e C.B. citarono innanzi al Tribunale di M.P.S., proprietaria di un appartamento soprastante il proprio, perchè fosse condannata a rimuovere una struttura in cemento armato costruita sul tetto di una propria veranda, lamentando il pericolo alla statica della stessa; chiesero altresì che fosse condannata al risarcimento dei danni. La convenuta resistette alle domande, svolgendo altresì istanze riconvenzionali di demolizione del manufatto avversario e la rimozione di un serbatoio per la raccolta dell’acqua; i C. eccepirono a loro volta l’usucapione del diritto di mantenere la veranda ove essa attualmente si trovava.

L’adito Tribunale condannò la M. alla rimozione del manufatto; accolse la domanda di usucapione; rigettò la domanda di risarcimento dei danni; condannò gli attori a rimuovere i serbatoi dell’acqua.

La M. impugnò tale decisione lamentando che la disposta demolizione si sarebbe basata su una non condivisibile consulenza tecnica – effettuata da un geometra non competente per le strutture in cemento armato – e propose la diversa, ma per lei equivalente, soluzione di consolidamento del basamento del manufatto dei C.; questi ultimi svolsero appello incidentale per la riforma del capo di decisione attinente al risarcimento dei danni.

La Corte di Appello riformò parzialmente la gravata decisione, condannando la M. a contribuire per metà alle spese di consolidamento della veranda dei C., rinvenendo una pari responsabilità delle parti nel deterioramento del manufatto.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso C., G. e M.T. C., facendo valere sette motivi; la M. ha risposto con controricorso; deceduta M.T. C. sono intervenuti i di lei eredi, i figli G. e S.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1 – Preliminarmente va esaminata l’eccezione di acquiescenza sollevata dalla contro ricorrente in ragione del fatto che i C., dopo aver iniziato l’esecuzione in forza della sentenza di primo grado, diretta alla demolizione del manufatto, e dopo che il relativo procedimento era stato sospeso dal giudice dell’esecuzione in attesa dell’esito del giudizio di appello, hanno ripreso la procedura chiedendo il consolidamento forzoso dei manufatti. L’eccezione è infondata perchè i C. hanno adeguato la loro richiesta esecutiva al titolo attualmente a loro disposizione senza che ciò potesse essere considerato rinuncia all’originaria domanda; in tal senso depone anche la constatata urgenza di provvedere al consolidamento, che aveva fatto accogliere la richiesta di concessione dell’esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado.

p. 2 – Inammissibile è l’eccezione – vedi fol 19 del controricorso – di carenza di legittimazione passiva della M. per non essere proprietaria al momento in cui si sono manifestate le infiltrazioni incriminate: ciò in quanto la deduzione difensiva non appare, dalla lettura degli atti consentiti a questa Corte, esser stata sollevata nei pregressi gradi di giudizio e comunque essa neppure sarebbe scrutinabile per carente indicazione del presupposto (cessione a terzi) a base dell’affermazione.

p. 3 – Con il primo motivo si assume che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un’ultrapetizione (extrapetizione) – o in alternativa, che avrebbe accolto una difesa della M. svolta per la prima volta in appello – avendo sostituito alla demolizione del manufatto sovrastante quello dei C. un mero contributo al consolidamento di quest’ultimo. Contestano in particolare i ricorrenti che tale mutatio potesse trovare valida giustificazione nel potere – dovere del giudice di appello di interpretare l’originaria domanda; negano in particolare che fosse corretto il presupposto dal quale era partito il giudice dell’appello, vale a dire che non sarebbe stato in contestazione l’avversario diritto alla realizzazione ed al mantenimento del manufatto (in quanto avvenuto con il consenso dei ricorrenti) bensì il diritto ad ottenere l’eliminazione del pericolo per la stabilità della veranda sottostante; sostengono altresì l’erroneità della statuizione secondo cui la M., sia pure in via subordinata al rigetto delle avversarie richieste, si sarebbe dichiarata disposta al consolidamento del basamento della propria veranda.

p. 2. Con il secondo motivo si assume che la motivazione della Corte distrettuale sarebbe viziata, avendo omesso l’esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo svolto alcun accertamento, anche a mezzo di consulenza tecnica, in merito a quanto emerso dalla CTP – dichiarata inammissibile per tardività di produzione in appello – secondo la quale il pericolo alla statica del manufatto dei C. non sarebbe stato causato dalla insufficiente sezione dei ferri costituenti la struttura in cemento armato, bensì dalla dimensione dei pilastri che sorreggevano la struttura, divenuti insufficienti a seguito del posizionamento del manufatto della M..

p. 3 – Con il terzo motivo si assume la violazione delle norme che delimitano la competenza professionale dei geometri, inibendo a tali professionisti ogni intervento sulle opere in cemento armato (R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. l).

p. 4 – Con il quarto motivo si lamenta nuovamente l’omessa motivazione in ordine al valore da attribuire ai danni alla struttura dei ricorrenti al fine di identificarne le cause, sostenendo che esse non sarebbero da ricondursi alla insufficienza dei ferri utilizzati per il cemento armato ma anche e soprattutto al peso della sovrastante struttura.

p. 5 – Con il quinto motivo si assume la violazione e, ad un tempo, la falsa applicazione dell’art. 1125 c.c. per avere la Corte del merito addebitato ad entrambe le parti le cause delle infiltrazioni al solaio – essendo imputabili solo alla proprietaria del sovrastante manufatto – avendo omesso la Corte del merito di considerare l’incidenza causale del peso della sovrastante struttura e la preesistenza del terrazzo costituito dalla parte superiore della veranda di essi C., rispetto alla edificazione della M..

p. 6. Con il sesto motivo le parti ricorrenti lamentano una violazione dell’art. 2043 c.c., per aver negato, la Corte del merito, il diritto al risarcimento dei danni sofferti, in considerazione della origine dell’ammaloramento dei pilastri e della struttura di essi C., non considerando il contributo causale determinato dal peso della struttura posta in essere dalla M.; contestano in particolare che essa fosse stata costruita con l’assenso di essi ricorrenti.

p. 7 – Con il settimo motivo si deduce una violazione dell’art. 92 c.p.c., per avere, il giudice dell’appello, condannato la M. al pagamento solo di metà delle spese processuali: ciò in quanto non sarebbero stati esposti i giusti motivi per la parziale compensazione.

p. 8 – E’ fondato il primo motivo e gli altri risultano assorbiti.

p. 8.a – La corte distrettuale ha invero ricondotto la disponibilità della M. ad un intervento per lei meno gravoso – rispetto alla condanna alla rimozione del manufatto costruito sopra la veranda dei C. – nell’ambito della originaria domanda di veder eliminato il manufatto sovrastante, così da poterne interpretare l’oggetto in maniera alternativa rispetto a quanto prospettato in citazione: così operando però il giudice dell’impugnazione non ha considerato che limite al potere di interpretare il contenuto della domanda è rappresentato dal petitum mediato (il c.d. bene della vita) richiesto, così che solo se esso rimanga inalterato detto potere di interpretazione può essere legittimamente esercitato. Dalla lettura della sentenza di appello (fol 1) è invece rimasto attestato che l’oggetto della richiesta dei C. era esclusivamente la demolizione del manufatto perchè ad essa (ed al carico che essa rappresentava per la sottostante veranda) si imputava l’ammaloramento delle strutture della veranda di proprietà. In ogni caso poi la “disponibilità” della convenuta ad una soluzione emendativa (frutto di una propria elaborazione difensiva dei risultati della consulenza tecnica di ufficio) mai avrebbe potuto modificare il petitum originario.

p. 9 – L’accoglimento del motivo determina la cassazione dell’impugnata decisione, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa l’impugnata decisione in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione soggettiva, anche per la ripartizione dell’onere delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione della Corte di Cassazione, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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