Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3889 del 18/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 18/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 18/02/2010), n.3889
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10765-2006 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TRIFIROD SALVATORE, giusta mandato a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 274/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 12/04/2005 R.G.N. 477/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/12/2009 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;
udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe specificata la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Vicenza con cui era stata accolta la domanda proposta da A.G. intesa ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto a successivi contratti a termine con i quali era stato assunto dalle Poste Italiane s.p.a. a partire dal 2 febbraio 1998.
2. La società ha proposto ricorso per cassazione e il lavoratore ha resistito con controricorso.
3. Successivamente, la ricorrente ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dalle parti in causa, instando, con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
4. Dal predetto verbale di conciliazione risulta che, in effetti, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo dandosi atto della intervenuta conciliazione e dichiarando che ogni fase di giudizio ancora in corso si sarebbe definita in coerenza con tale accordo.
Ciò posto, si evidenzia la cessazione della materia del contendere in relazione alla controversia, sicchè deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Le spese del giudizio vanno compensate in ragione dell’esito della lite.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010