Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3889 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. III, 17/02/2020, (ud. 13/06/2019, dep. 17/02/2020), n.3889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8401/2018 proposto da:

R.M., C.A., nella rispettiva qualità di unico socio

accomandatario e di unico socio accomandante della estinta società

SERMAR SAS DI R.M. & C., domiciliati ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dagli avvocati PIERLUIGI ALFIERI, MICHELE FRANCO;

– ricorrenti –

contro

ALILAURO GRUSON SPA, in persona del legale rappresentante

D.L.S., domiciliata ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato IMMACOLATA

MARRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2333/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/06/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Sermar sas di R.M. & C. ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro la società Alilauro Gru.So.N. Spa per compensi legati all’attività di raccomandataria marittima che la prima ha svolto per conto della seconda. La Alilauro ha proposto opposizione alla ingiunzione, e, nel corso del relativo giudizio, dopo che la causa era stata rimessa sul ruolo per stabilire, tramite CTU, l’ammontare esatto dei compensi, la Sermar è stata cancellata dal registro delle imprese. Preso atto di tale evento, il giudice ha dichiarato interrotta la causa, che è stata dunque riassunta dai soci R.M., accomandatario e C.A., accomandante. Tuttavia, dietro eccezione da parte della Alilauro, il giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione dei soci, e questa ratio decidendi è stata confermata in appello dai giudici di secondo grado. Propongono ricorso per Cassazione sia l’accomandatario che l’accomandante con dieci motivi di ricorso. V’è costituzione della Alilauro e controricorso della medesima.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata, che conferma quella di primo grado, sta nel ritenere che i soci non avessero legittimazione a riassumere la causa, interrotta per via della cancellazione della società dal registro delle imprese. In sostanza, secondo i giudici di merito, la successione nel processo presupponeva la dimostrazione che vi fosse successione nel credito, e questa dimostrazione difettava, ed anzi, era da escludersi che i soci fossero subentrati nel rapporto sostanziale, in quanto il credito non era affatto certo nè era liquido. Per contro, la successione dei soci di una società cancellata avviene solo nei crediti certi e liquidi.

I due ricorrenti propongono dieci motivi di ricorso. Con i motivi dal primo al sesto, nonchè con i motivi nove e dieci, censurano la sentenza per avere, in violazione, in particolare degli artt. 110 e 111, disatteso la regola secondo cui altra è la successione nel processo (art. 110 c.p.c.) altra la successione nel diritto. E ritengono che, alla luce della decisione delle Sezioni Unite n. 6070/2013, questa distinzione andasse tenuta in conto. Con il settimo motivo denunciano violazione dell’art. 2495 c.c., in quanto v’era comunque stata una successione anche nel diritto controverso (dunque non solo nel processo) essendo tale diritto certo e liquido; e con l’ottavo motivo denunciano omesso esame di un fatto decisivo e controverso, consistente nell’avere trascurato l’avvenuta annotazione in bilancio della fattura azionata, con conseguente formale iscrizione del credito.

2.- Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento comporta assorbimento degli altri. In realtà, a seguito della decisione delle Sezioni Unite (n. 6070 del 2013) è regola che altro è la successione processuale altra la successione nei rapporti sostanziali. Le Sezioni Unite hanno, nei motivi, chiarito che “si è ritenuto che, nei processi in corso, anche se non siano stati interrotti per mancata dichiarazione dell’evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 c.p.c., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo” (Cass. sez. Un. 6070/2013; Cass. 6 giugno 2012, n. 9110; e Cass. 30 luglio 2012, n. 12796). Questa regola è stata correttamente intesa dalla giurisprudenza successiva, che è concorde nell’estenderla anche alle società di persone (Cass. 13183/2017). Cosi che altra è la successione nelle situazioni giuridiche, e dunque il limite in cui i soci sono responsabili ex art. 2495 c.c., altra la successione nel processo.

I soci hanno l’astratta legittimazione a partecipare al processo in successione della società estinta, altra questione essendo quella delle loro successione nella situazione sostanziale.

Va peraltro evidenziato che la corte, avendo pronunciato in rito (ossia ritenendo non legittimati i soci) non poteva pronunciare in merito, ritenendo inesistente il credito vantato dalla società in quanto non riportato in bilancio.

Erroneamente dunque la corte di merito ha assunto che una successione nel processo dipendesse da una successione nel rapporto sostanziale e che quest’ultima andasse dimostrata, in particolare allegando la certezza o la liquidità del credito. Il ricorso va dunque accolto e la causa rinviata alla corte di appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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