Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3889 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 16/02/2021), n.3889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29689/2018 R.G. proposto da:

CASA DI CURA SAN FRANCESCO DI R.R. S.R.L., in persona del

legale rappresentante p.t. L.M., rappresentata e difesa

dall’Avv. Pierantonio Micciulli, con domicilio in Roma, piazza

Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del Direttore

generale p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Ettore Jorio,

con domicilio eletto in Roma, viale Parioli, n. 72;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 506/18

depositata il 17 marzo 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 dicembre

2020 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

che la Casa di Cura San Francesco di R.R. S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, avverso la sentenza del 17 marzo 2018, con cui la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato il gravame da essa interposto avverso la sentenza emessa il 13 febbraio 2013 dal Tribunale di Cosenza, che, in accoglimento della domanda proposta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, aveva condannato la ricorrente alla restituzione della somma di Euro 476.444,95, oltre interessi legali, non trattenuta a titolo di sanzione prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 88, sul corrispettivo delle prestazioni sanitarie rese nell’anno 2001;

che l’Asp ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8-quater e 8-quinquies, sostenendo che, nel ritenere applicabile l’abbattimento tariffario previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 88, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della disciplina dettata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 182 del 2001, avente ad oggetto la ripartizione del fondo sanitario regionale, n. 512 del 2001, riguardante l’assegnazione dei fondi e la fissazione del tetto massimo di spesa, e nn. 615 del 2002 e 311 del 2005, che escludevano l’operatività del predetto meccanismo per le prestazioni di riabilitazione, prevedendo il pagamento delle prestazioni non remunerate, e demandando all’Asp l’effettuazione dei conguagli in base ai ricoveri effettivamente avvenuti;

che la disciplina regionale prevedeva inoltre un complesso metodo di calcolo per l’applicazione del meccanismo sanzionatorio, il quale implicava una serie indefinita di variabili, erroneamente misurate, così come era stato erroneamente applicato il metodo di calcolo;

che pertanto, anche a voler ritenere applicabile l’abbattimento tariffario, incombeva all’Asp l’onere di fornire la prova della qualità e della quantità delle prestazioni inappropriate rese da essa ricorrente, delle ragioni dell’inappropriatezza e della percentuale di scostamento dagli standards regionali, vertendosi in tema di ripetizione dell’indebito e non potendosi attribuire efficacia normativa ai provvedimenti del direttore generale dell’Asp;

che le censure sono inammissibili, in quanto, presupponendo che l’azione di ripetizione dell’indebito sia stata accolta in virtù della ritenuta applicabilità dell’abbattimento previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 88, sulla remunerazione complessiva delle prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza rese da soggetti erogatori di assistenza sanitaria in eccedenza rispetto agli standards stabiliti dalla regione, non attingono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non si è pronunciata affatto in ordine alla sussistenza delle condizioni prescritte per l’abbattimento, avendo ritenuto che l’intero importo percepito dalla ricorrente a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese non fosse dovuto, e dovesse quindi essere restituito;

che la Corte territoriale, nel confermare che tra le parti non era stato stipulato alcun contratto relativamente all’anno 2001, nel quale erano state rese le prestazioni di assistenza il cui corrispettivo costituiva oggetto della domanda di ripetizione dell’indebito, ha ritenuto infatti erronea l’affermazione del Tribunale, secondo cui il rapporto doveva ritenersi disciplinato esclusivamente dalle delibere della Giunta regionale, sostenendo che, in assenza del predetto contratto, previsto dal D.Lgs. n. 231 del 1991, artt. 8-quater e 8-quinquies (recte: n. 502 del 1992) e non desumibile da facta concludentia, la ricorrente non aveva titolo per pretendere il pagamento delle prestazioni, e quindi neppure per trattenere l’importo dell’abbattimento, alla cui restituzione era limitata l’azione di ripetizione proposta dall’Asp;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

 

 

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