Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3889 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3889 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16885-2016 R.G. proposto da:
Sadek Hala, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio,
n. 20, presso lo studio dell’avvocato Saverio Cosi, che la
rappresenta e difende;

– ricorrente contro
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimati avverso la sentenza n. 26/2016 del Tribunale di Roma,
depositata il 04/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo
D’Arrigo.

Data pubblicazione: 16/02/2018

RITENUTO
Sadek Hala ha impugnato una cartella di pagamento innanzi al
giudice di pace di Roma, deducendo – fra l’altro – la mancata
notificazione del verbale di accertamento presupposto. Si sono
costituiti Equitalia Sud s.p.a. e Roma Capitale.

quanto proposta oltre il termine di trenta giorni dalla
notificazione della cartella di pagamento.
L’opponente ha proposto appello innanzi al Tribunale di Roma,
sostenendo – per quanto qui di interesse – che, non essendo
stato mai notificato il verbale di accertamento, non vi era alcun
termine decadenziale da osservare.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, ha respinto il
gravame, ribadendo la tardività dell’opposizione.
Avverso tale pronuncia l’opponente ha proposto ricorso per
cassazione, basato su due motivi illustrati da successive
memorie. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di
cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma
1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con
modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta
di trattazione del ricorso in camera di consiglio non
partecipata.
CONSIDERATO
La motivazione del presente provvedimento può essere redatta
in forma sintetica.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La questione dedotta con il primo motivo di ricorso, relativa
alla decorrenza del termine per l’impugnazione di una cartella
di pagamento, quando con detta opposizione voglia farsi valere
la nullità di un atto presupposto (c.d. opposizione
Ric. 2016 n. 16885 sez. M3 – ud. 13-09-2017
-2-

Il giudice di pace ha dichiarato l’opposizione inammissibile, in

recuperatoria), ha costituito oggetto di un recente arresto delle
Sezioni unite (il cui intervento, peraltro, era stato auspicato
dalla stessa ricorrente con le memorie difensive).
In particolare, è stato affermato il principio secondo cui
l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della

comminata per violazione del codice della strada, ove la parte
deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta
a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o
dell’omissione della notificazione del processo verbale di
accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi
dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme
dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto,
entro trenta giorni dalla notificazione della cartella (Sez. U,
Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323). In tal modo
risulta sanato il contrasto insorto sul punto.
Le pronunce di merito hanno, quindi, correttamente dichiarato
la tardività dell’opposizione alla cartella di pagamento.
L’inammissibilità dell’opposizione determina l’assorbimento
delle altre questioni dedotte.
L’opponente sostiene pure di aver eccepito la nullità del titolo
esecutivo. In realtà riporta un breve stralcio dell’opposizione,
dal quale non emerge con chiarezza quale siano state le
domande di merito proposte con l’originaria opposizione e se le
frasi estrapolate appartengono all’esposizione dei fatti o alle
ragioni della domanda. La doglianza risulta, quindi, sprovvista
del requisito di specificità richiesto dall’art. 366, primo comma,
n. 6 cod. proc. civ. In ogni caso, anche questo vizio, anteriore
alla notificazione della cartella di pagamento, avrebbe natura
“recuperatoria” e soggiacerebbe alla rilevata tardività
dell’opposizione.
Ric. 2016 n. 16885 sez. M3 – ud. 13-09-2017
-3-

riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria,

Quanto all’eccezione di prescrizione, va rilevato che l’appello è
stato rigettato per carenza dei requisiti di cui all’art. 342 cod.
proc. civ. In particolare, il Tribunale ha rilevato che l’eccezione
di prescrizione «è

solo genericamente invocata nelle

conclusioni dell’atto di opposizione e risulta nell’atto d’appello

conclusioni, senza alcuna motivazione a supporto o tipizzazione
e riferimento normativo». Tale ratio decidendi non è stata
specificatamente impugnata e quindi anche il secondo motivo
di ricorso è inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali, poiché
le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Sussistono, invece, i presupposti per l’applicazione dell’art. 13,
comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
sicché l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

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