Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3888 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 16/02/2021), n.3888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22744/2018 R.G. proposto da:

ITALFONDIARIO S.P.A., in persona dell’amministratore delegato p.t.

Giuseppina Braggion, in qualità di avente causa della CASTELLO

GESTIONE CREDITI S.R.L., mandataria con rappresentanza della INTESA

SEC NPL S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Dario Martella, con

domicilio eletto in Roma, largo di Torre Argentina, n. 11;

– ricorrente –

contro

P.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Arioli, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3100/18

depositata il 22 giugno 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 dicembre

2020 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Italfondiario S.p.a., in qualità di avente causa della Castello Gestione Crediti S.r.l., mandataria con rappresentanza dell’Intesa SEC NPL S.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, avverso la sentenza del 22 giugno 2018, con cui la Corte d’appello di Milano ha accolto il gravame interposto da P.G. avverso la sentenza emessa il 29 aprile 2016 dal Tribunale di Pavia, dichiarando prescritti i crediti derivanti dai contratti di mutuo n. (OMISSIS) del (OMISSIS) e n. (OMISSIS) del (OMISSIS), ed escludendo quindi il diritto dell’Italfondiario di procedere all’esecuzione forzata preannunciata con atto di precetto notificato il 24 novembre 2008;

che il P. ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2943 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, con riguardo alla prescrizione del credito derivante dal contratto n. (OMISSIS), ha escluso l’efficacia interruttiva di un pagamento parziale eseguito il (OMISSIS), senza tenere conto del riconoscimento del debito contenuto in una lettera del 16 settembre 1994, riguardante entrambi i contratti, e ritenuta invece idonea ad interrompere la prescrizione;

che il motivo è infondato, dovendosi escludere che il fatto del quale la ricorrente lamenta l’omessa valutazione sia idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, avuto riguardo all’affermazione conclusiva contenuta nella sentenza impugnata, e rimasta incensurata in questa sede, secondo cui, anche a voler attribuire efficacia interruttiva al pagamento parziale, lo stesso non consentirebbe di escludere l’intervenuta prescrizione del credito relativo al contratto n. (OMISSIS), in quanto la notificazione del precetto opposto ha avuto luogo ad oltre dieci anni di distanza dalla sua effettuazione;

che parimenti infondato è il secondo motivo, con cui la ricorrente insiste sulla violazione degli artt. 2697 e 2943 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè sull’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, sempre con riguardo all’interruzione della prescrizione del credito derivante dal contratto n. (OMISSIS), non ha tenuto conto della comunicazione della cessione di credito inviata al P. il (OMISSIS), della quale aveva escluso l’efficacia interruttiva relativamente al credito derivante dal contratto n. (OMISSIS);

che, in quanto non accompagnata neppure da un semplice sollecito di pagamento, la predetta comunicazione deve considerarsi infatti anch’essa inidonea ad orientare in senso diverso la decisione, avuto riguardo al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della produzione dell’effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta dell’adempimento, che, pur non richiedendo l’uso di formule solenni nè l’osservanza di particolari adempimenti, risulti idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass., Sez. VI, 7/09/2020, n. 18546; 14/06/2018, n. 15714; Cass., Sez. lav., 25/08/ 2015, n. 17123);

che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, la tardiva presa di posizione da parte del P. in ordine alla deduzione del pagamento parziale ed alla produzione della predetta comunicazione, avvenute in primo grado e contestate soltanto con l’atto di appello, non può ritenersi sufficiente a giustificare l’applicazione del principio di non contestazione, ai fini dell’affermazione dell’intervenuta interruzione della prescrizione, dal momento che l’onere di contestazione, al cui inadempimento l’art. 115 c.p.c. ricollega l’espunzione del fatto dal thema probandum, ha ad oggetto i fatti storici sottesi alle domande ed alle eccezioni proposte dalle parti, e non si estende pertanto alle conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione dei fatti dedotti e dei documenti prodotti (cfr. Cass., Sez. III, 5/03/2020, n. 6172; Cass., Sez. VI, 1/02/2019, n. 3126; 21/12/2017, n. 30744);

che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro-ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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