Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3887 del 18/02/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 3887 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Data pubblicazione: 18/02/2013

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si conwini. A
Roma,( 01 /PI?
il Presidente
Dott. Mario Adamo

DEPOSITATO IN CANCE14211
:1.4
IL

A-

1 Funziona
Ant

CT. 19197/11 – avv. Cimino
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE V TRIBUTARIA

L’Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001) in persona del Direttore
pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm©mailcert.avvocaturastatolt) presso i cui uffici è domiciliata in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
FREDA ELENA
Ricorrente
in punto
annullamento sentenza CTR di Napoli Sez. 01^ n. 576/1/09 del
28.12.09.
premesso
che con nota prot. n. 115511 del 22.10.12 la Direzione Provinciale di
Caserta ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama 1′ art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
fa istanza
affinché codesta Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari
l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n.
289/2002.
Allegato: fotocopia comunicazione di regolarità.

istanza di estinzione per condono liti minori
nel ricorso n. 9531/11

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