Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3887 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 16/02/2021), n.3887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19584/2018 R.G. proposto da:

G.M., GI.MA. e G.N., rappresentati e difesi

dall’Avv. Federico Montaldo, con domicilio eletto in Roma, viale

Giulio Cesare, n. 14-A/4, presso lo studio dell’Avv. Gabriele

Pafundi;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA (OMISSIS), in persona del

Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Prof.

Sergio Menchini e dall’Avv. Cristiana Carcelli, con domicilio eletto

in Roma, via Ludovisi, n. 35, presso lo studio dell’Avv. Mario G.

Ridola;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1622/17

depositata il 19 dicembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 dicembre

2020 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

che G.M., Gi.Ma. e G.N., già proprietari di un fondo della superficie di 6745 mq. sito in (OMISSIS), alla località (OMISSIS), e riportato in Catasto al (OMISSIS), hanno proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso la sentenza del 19 dicembre 2017, con cui la Corte d’appello di Genova ha rigettato l’opposizione da loro proposta contro la stima delle indennità dovute dalla Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana (OMISSIS) per l’occupazione d’urgenza e l’espropriazione dell’immobile, disposte rispettivamente con decreti del 13 novembre 2008 e del 28 maggio 2010, ai fini della realizzazione del nuovo Ospedale delle (OMISSIS);

che l’Azienda Usl ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 32 e 37, dell’art. 42 Cost. , comma 3, e della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell’escludere l’edificabilità del suolo espropriato, in quanto assoggettato a vincolo idrogeologico, la sentenza impugnata non ha considerato che tale vincolo era stato rimosso al momento dell’emanazione del decreto di esproprio, il quale era finalizzato alla realizzazione di un’opera diversa da quella prevista dal Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Regionale Toscana (OMISSIS), nel quale era incluso il fondo;

che, ad avviso dei ricorrenti, la Corte d’appello ha inoltre omesso di considerare che la localizzazione dell’opera ha avuto luogo in virtù di una variante al Piano Regolatore Generale, le cui norme di attuazione prevedevano, all’art. 29, la destinazione del suolo alla realizzazione di un “ospedale aperto”, comprendente esercizi commerciali, direzionale, strutture alberghiere e di ristorazione e spazi per attività culturali, in tal modo consentendo lo sfruttamento del suolo per una serie di servizi a reddito, con ingiusta locupletazione dell’ente espropriante a danno degli espropriati;

che il motivo è infondato;

che, come accertato dalla sentenza impugnata, il fondo espropriato era incluso in zona ASIP (aree strategiche per interventi di prevenzione) del Piano di Assetto Idrogeologico, e quindi assoggettato ad un vincolo d’inedificabilità assoluta, derogabile, ai sensi dell’art. 10 del Piano, esclusivamente per la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili;

che è stato altresì accertato che il nuovo Ospedale è stato realizzato proprio in conformità della predetta deroga ed in attuazione di un accordo di programma stipulato tra la Regione Toscana, la Provincia di Massa Carrara, l’Ausl ed altri enti, che prevedeva anche l’esecuzione di opere di risanamento idrogeologico, ponendo i relativi costi a carico della Regione;

che la realizzazione dell’opera pubblica non ha pertanto comportato la rimozione del vincolo idrogeologico, al quale non può attribuirsi carattere espropriativo, in quanto rientrante tra le limitazioni legali della proprietà fissate in via generale, con la conseguenza che, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 4, la sua incidenza risulta suscettibile di valutazione ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione;

che il predetto vincolo riveste infatti natura conformativa, in quanto incidente non già su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, ma su una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche (cfr. Cass., Sez. I, 13/06/2014, n. 13521; 1/12/2011, n. 25721; 13/05/2005, n. 10119);

che nessun rilievo può assumere, ai fini della qualificazione del fondo, la circostanza che, nell’ambito del piano, parte dello stesso fosse destinata alla realizzazione di opere di prevenzione, costituendo tale destinazione null’altro che una manifestazione del vincolo imposto sul bene, e non essendo la stessa indennizzabile neppure in caso di espropriazione finalizzata all’esecuzione delle predette opere;

che parimenti irrilevante, ai fini del riconoscimento della vocazione edificatoria del fondo espropriato, è la circostanza che l’opera per la cui realizzazione è stata disposta l’espropriazione includesse spazi non adibiti allo svolgimento dell’attività ospedaliera, ma destinati alla prestazione di servizi accessori di supporto alla stessa, di assistenza e di accoglienza del pubblico, dei quali non era prevista la gestione diretta da parte dell’Ausl, ma l’affidamento a privati;

che infatti, come più volte affermato da questa Corte, la destinazione urbanistica di suoli a servizi di pubblica utilità, che precluda ai privati forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, deve considerarsi di per sè sufficiente ad escluderne l’edificabilità, anche nel caso in cui, al solo fine di assicurare la fruizione pubblica degli spazi, siano previste possibilità di sfruttamento da parte di soggetti privati, dal momento che l’eventuale redditività che il bene può assicurare in tal caso al titolare richiede comunque una specifica previsione di appositi strumenti convenzionali con cui al privato si conceda o si appalti l’attuazione del servizio di pubblica utilità, dal quale egli possa ricavare un reddito (cfr. Cass., Sez. I, 23/ 06/2010, n. 15213; 21/03/2007, n. 6808);

che con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32, e dell’art. 42 Cost., comma 3, nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che la sentenza impugnata non ha considerato che, come fatto presente durante l’espletamento della c.t.u., le aree destinate dal Piano di Assetto Idrogeologico ad interventi di prevenzione costituivano soltanto una porzione ridotta di quelle espropriate;

che il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto una questione non ritualmente sollevata nel giudizio di merito, e non riproponibile pertanto in sede di legittimità, neppure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che, come precisato dagli stessi ricorrenti, la questione riguardante l’inclusione meramente parziale del fondo espropriato in zona ASIP è stata infatti sollevata soltanto nella memoria di replica, nella quale il loro difensore si è peraltro limitato a richiamare un grafico allegato alla relazione predisposta dal loro consulente tecnico di parte, senza neppure precisare se la circostanza fosse stata specificamente sottoposta all’attenzione del c.t.u. o avesse costituito oggetto di osservazioni alla relazione dallo stesso depositata, mentre nella comparsa conclusionale era stata dedotta esclusivamente la posteriorità dell’approvazione del Piano di Assetto del Territorio rispetto alla localizzazione dell’Ospedale, aggiungendosi genericamente che lo stesso non avrebbe potuto “influire sui terreni espropriati G. per via della loro ubicazione”;

che i rilievi delle parti alla c.t.u., ove non integrino eccezioni di nullità del relativo procedimento, disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, a meno che non comportino l’introduzione nel giudizio di nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi o di nuove domande, eccezioni o prove, e possono quindi ben essere proposti in comparsa conclusionale, a condizione che il breve termine a disposizione per la memoria di replica non si traduca in una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, mentre non possono in alcun caso essere sollevati nella memoria di replica (cfr. Cass., Sez. III, 21/08/2018, n. 20829; Cass., Sez. I, 26/07/ 2016, n. 15418), rispetto alla quale non è riconosciuta alla controparte la facoltà di argomentare e controdedurre;

che con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 12 preleggi e del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, osservando che, nel qualificare come vincolo preordinato all’esproprio la destinazione prevista dalla variante, la sentenza impugnata ha attribuito all’art. 29 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale un senso contrastante con il suo significato letterale e con il connotato sociale insito nella qualificazione dell’opera pubblica come “ospedale aperto”, avendo ritenuto che i servizi annessi alla stessa avessero una destinazione funzionale esclusivamente all’attività ospedaliera, e quindi preclusiva della gestione da parte di soggetti esterni;

che, secondo i ricorrenti, l’esclusione dell’edificabilità connessa alla destinazione prevista dalla variante comporta inoltre una vanificazione del valore effettivo delle aree espropriate, in contrasto con l’art. 32 cit., avente la finalità di neutralizzare l’incidenza negativa del vincolo preordinato all’esproprio;

che il motivo è infondato;

che il significato attribuito dalla sentenza impugnata all’art. 29 delle norme di attuazione del piano regolatore non contrasta infatti con il suo tenore letterale, il quale, nel subordinare lo svolgimento di attività diverse da quella sanitaria all’interno dell’area destinata all’Ospedale alla condizione che le relative strutture siano realizzate direttamente dall’ente sanitario ed esclusivamente funzionali all’attività ospedaliera, non si riferisce alle sole attività di volontariato ed assistenza sociale, ma a tutte le attività menzionate in precedenza;

che l’uso del singolare per riferirsi alle predette attività costituisce manifestamente il frutto di un errore grammaticale, reso evidente dalla circostanza che, nel prevedere la destinazione di spazi al volontariato e all’assistenza sociale, la disposizione non menziona le attività, ma le associazioni che vi si dedicano, adoperando invece il termine “attività” per riferirsi a quelle perisanitarie, culturali e di intrattenimento;

che la previsione della necessità di un rapporto di funzionalità esclusiva con l’attività ospedaliera non può considerarsi d’altronde sufficiente a precludere ai privati l’esercizio delle predette attività e di quelle commerciali, direzionali, alberghiere e di ristorazione, anch’esse menzionate dalla disposizione in esame, ben potendo le stesse essere affidate in concessione o in appalto a soggetti esterni, senza che ciò comporti il venir meno dell’idoneità della destinazione impressa al suolo a precluderne lo sfruttamento a fini edificatori da parte di privati;

che, in quanto ricollegabile alla natura conformativa del vincolo derivante dalla destinazione all’attività ospedaliera, l’esclusione della vocazione edificatoria del fondo, ai fini della determinazione del valore di mercato da tenere in conto nella liquidazione delle indennità di espropriazione ed occupazione, non si pone in contrasto con l’art. 42 Cost., costituendo espressione delle possibilità legali di sfruttamento del suolo, desumibili dagli strumenti urbanistici vigenti, e dell’incidenza di un vincolo che, a differenza di quelli preordinati all’esproprio, afferisce in via generale al regime giuridico di tutti i beni compresi in una determinata zona, e non comporta quindi un obbligo d’indennizzo;

che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della contro-ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

 

 

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