Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3887 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3887 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 19254-2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Direttore, in proprio e quale procuratore
della SOCIETA’ DI cuuroLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS
(SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARLA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE
ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO,
GIUSEPPE MATANO;

– ricorrenti contro
PEQUIGNOT FRANCOISE MARIA;

– intimato –

Data pubblicazione: 16/02/2018

t

avverso la sentenza n. 900/2015 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 03/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA

SPENA.

Ric. 2016 n. 19254 sez. ML – ud. 05-12-2017
-2-

PROC. nr . 19254/2016 RG

RILEVATO
che con sentenza in data 9 luglio 2015- 3 febbraio 2016 (nr.
900/2015) la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza del
Tribunale di Forlì, dichiarava l’illegittimità dell’iscrizione di PEQUIGNOT
FRANCOISE MARIA nella Gestione Commercianti, quale socia illimitatamente
responsabile della società in nome collettivo Bracci Rinaldo & C., la cui
attività era limitata all’affitto della azienda di ristorazione «La Trattoria» in
Cesenatico;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’INPS, in proprio e nella
qualità di procuratore speciale della società di Cartolarizzazione dei Crediti
INPS (SCCI) spa, affidato ad unico motivo, al quale non ha opposto difese la
PEQUIGNOT, rimasta intimata;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;

CONSIDERATO
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
che con l’unico motivo viene denunziata— ai sensi dell’articolo 360 nr.
3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 202, 203
e 208, della legge nr. 662/1996 n. 613 e dell’art. 3, comma 2, della legge
45/86, assumendo l’Ente previdenziale che l’attività di riscossione dei canoni
di locazione di immobili svolta da una società rientri in quella di gestione del
patrimonio immobiliare, che ha natura di attività commerciale, come
riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte sotto il diverso profilo della
assoggettabilità ad IVA delle prestazioni.
Da ciò deriverebbe la sussistenza dell’obbligo contributivo per il socio
della snc che eserciti la predetta attività giacchè la partecipazione sociale
implica di per sé lo svolgimento di un’attività lavorativa con i caratteri di
abitualità e prevalenza, trattandosi del soggetto abilitato a compiere atti in
nome della società, con piena e diretta responsabilità per la gestione. A tale
riguardo l’INPS ha altresì dedotto che per attività lavorativa deve
considerarsi non solo l’attività materiale o esecutiva ma anche quella di
natura intellettuale, quale ricorrente nella ipotesi di riscossione di canoni di

i

PROC. nr . 19254/2016 RG

locazione e che il giudizio di prevalenza deve essere compiuto nell’ambito
della stessa società e non rispetto a qualsiasi altra attività eventualmente
compiuta dal soggetto;
che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;
che, infatti, questa Corte (Cassazione civile, sez. VI, 21/08/2017, n.
20236; sez. VI 29 dicembre 2016 n. 27376, sez. VI, 11/02/2013, n.

con orientamento consolidato che in questa sede va ulteriormente ribadito,
che l’attività di riscossione di canoni di locazione, non finalizzata alla
prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di
costruzione, non esorbita dalla semplice gestione degli immobili concessi in
locazione e, pertanto, non configura esercizio di attività commerciale ai fini
dell’iscrizione nella gestione commercianti.
Presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è
invece, in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1996 n.
662, art. 1 comma 203 ( che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art.
29, comma 1), lo svolgimento di un’attività commerciale.
Tale principio è estensibile anche alli ipotesi, qui rilevante, in cui la
attività sociale si esaurisca nell’affitto di azienda, poiché anche in tale
eventualità vi è un mero godimento ( del bene-azienda) e non anche
l’esercizio dinamico dell’attività di impresa ( in termini: Cass., sez VI,
31/05/2017 nr. 13820; 9/05/2017 nr. 11252; 06/04/2017 nr. 8872;
03/03/2017 nr. 5479 ; 11/02/2013 nr. 3145) .
E’ stato accertato in fatto— con giudizio in questa sede non contestato—
che la snc di cui la PEQUIGNOT era socia non svolgeva attività diverse da
quella limitata alla riscossione del canone di affitto dell’ azienda di cui era
proprietaria. Dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività
commerciale resta invece irrilevante il contenuto dell’oggetto sociale;
che pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso
va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.;
che nulla va statuito sulle spese, essendo la PEQUIGNOT rimasta
intimata;

2

3145; Cassazione civile, sez. lav., 06/09/2016, n. 17643) ha già chiarito,

PROC. nr . 19254/2016 RG

che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma i quater, DPR 115
del 2002;

PQM
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del

dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella adunanza del 5 dicembre 2017

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

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