Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3887 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.14/02/2017),  n. 3887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24408/2012 proposto da:

L.R. & C. SAS, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SALARIA 320, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

CAPPELLINI, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO MAZZI;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE

N. 22, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO BARDUCCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO NICCOLAI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 784/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato NICCOLAI Francesco, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società L.R. & C. sas, con sede in (OMISSIS), ricorre contro il Sig. R.G. per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Firenze, riformando la sentenza del Tribunale di Montepulciano, si è pronunciata sull’azione di regolamento di confini dalla stessa proposta accertando che il confine tra la proprietà di tale società e la proprietà di R.G. coincide “con la linea mediana del fossetto di scolo contraddistinto con colore viola nella planimetria” allegata alla c.t.u. svolta in corso di causa.

Il ricorso si fonda su tre motivi relativi:

– il primo, al vizio di violazione di legge, con riferimento all’art. 950 c.c., ed al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;

– il secondo, al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;

– il terzo, al vizio di ultrapetizione.

Il signor R. ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 6.12.16, per la quale solo la società ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la società ricorrente argomenta che, poichè nella specie non esistevano elementi certi per determinare il confine, la corte territoriale avrebbe violato l’art. 950 c.c., giungendo a tale determinazione sulla scorta di elementi incerti – dalla stessa ritenuti attendibili sulla base di una motivazione insufficiente – invece che attenendosi alle risultanze delle mappe catastali.

Il motivo è infondato perchè la corte d’appello, astenendosi dal ricorrere alle mappe catastali in una fattispecie che, secondo il suo accertamento di fatto, consentiva di accertare il confine in base allo stato dei luoghi, si è rigorosamente attenuta al disposto dell’art. 950 c.c.; secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti, nel giudizio di regolamento di confini l’art. 950 c.c., consente al giudice di attenersi al confine delineato dalle mappe catastali solo in caso di obiettiva e assoluta mancanza di prove idonee (che possono essere anche di natura presuntiva) a determinare il confine in modo certo (sent. n. 4658/89).

Quanto al dedotto vizio di motivazione, la censura si risolve nella prospettazione di un dissenso sulle conclusioni di merito a cui è pervenuto il giudice territoriale in ordine all’apprezzamento lo stato dei luoghi. Essa risulta dunque inammissibile, perchè, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Al riguardo va altresì ricordato che questa Corte ha già chiarito, per un verso, che il motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo anteriore alla riforma del 2012 (applicabile nel presente giudizio) – si denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (sent. n. 2805/11); per altro verso, che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (sent. n. 16499/09).

Con il secondo motivo si lamenta la pretesa contraddittorietà della motivazione in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo provato che il R. avesse mutato lo stato dei luoghi e, al contempo, giudicando non provato che il fossetto di scolo delle acque meteoriche individuato come confine naturale fosse stato realizzato dal R. medesimo; in tal modo, secondo la società ricorrente, la corte fiorentina avrebbe trascurato le ammissioni dello stesso R. e le prove documentali prodotte in sede di merito all’odierno ricorrente.

Anche il secondo motivo va rigettato, perchè il denunciato vizio contraddittorietà non sussiste; nella sentenza gravata, infatti, si ascrive all’opera del R. una recinzione ed un rilevato in tufo risalenti agli anni 90, ma non la realizzazione del rossetto fondovalle, la cui origine naturale viene motivata sul rilievo che la stessa “inizia leggermente a monte della piscina e, soprattutto, essendovi due ripide scarpate, è logico che in fondo alle stesse nel tempo si sia formato un fossetto di raccolta delle acque piovane provenienti dei fondi superiori ed adiacenti”. Per il resto, il motivo sviluppa doglianze di puro merito, non riconducibili, per i principi sopra espressi a proposito del primo mezzo di gravame, al paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Con il terzo motivo si denuncia il vizio di ultra petizione in cui la corte

territoriale sarebbe incorsa individuando il confine tra i fondi in un tracciato (al centro del fossetto di fondovalle) diverso – e più favorevole al R., in quanto più spostato verso la proprietà L. – di quello indicato dallo stesso R.. La doglianza va disattesa perchè il richiamo al principio della domanda di cui all’art. 112 c.p.c., è fuori luogo. L’oggetto dell’azione di regolamento di confini, infatti, non è la rivendicazione di un’area ma la determinazione certa del confine, rispetto alla quale la richiesta di restituzione dell’area rientrante nel confine accertato costituisce domanda implicita meramente consequenziale; cosicchè, secondo il risalente insegnamento di questa Corte (cfr. sent. n. 3220/77), non si ha ultrapetizione se il giudice, nel fissare il confine, assegni all’attore una zona di terreno non richiesta in citazione.

In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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