Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3886 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3886 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 26816-2007 proposto da:
NEPHROCARE S.P.A. (P.I. 07762500630), in persona
del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

Data pubblicazione: 19/02/2014

FLAMINIO 44, presso l’avvocato LETTIERI MARTA,
rappresentata e difesa dall’avvocato BARIGELLETTI
2013

FLAVIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

1932

contro

LAMBERTI

ELISABETTA

(C.F.

LMBLBT50D43F839V),

1

CIBELLI

ANTONIO

CBLNTN74L09F8390),

(C.F.

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 22, presso l’avvocato CAIAZZA BRUNELLA,
M

rappresentati e difesi dall’avvocato SETTEMBRE
ANTONIO, giusta procura a margine del

APPUGLIES1 MARIA CRISTINA (C.F. PPGMCR22T67G500B),
R1VERA MARINA (C. F. RVRMRN50M541256S), CATENARO
MARIA ANTONIA (C.F. CNTTSM48A43G500G), PETRUCCI
MARIA SILVIA (C.F. PTRMSL59R591321I), elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 36,
presso l’avvocato FILIPPUCCI SIMONETTA,
rappresentate e difese dagli avvocati VISOCCHI

FILIPPO, ALESSANDRA FABRIZIO, giusta procura in
calce al controricorso e procura speciale per

Notaio dott. ROBERTO LABATE di SORA (CASSINO) Rep.n. 336.673 del 27.6.2013;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 2745/2006 della CORTE

controricorso;

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 05/12/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato BARIGELLETTI

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

4

2

udito,

per

i

controricorrenti

LAMBERTI

+1,

l’Avvocato SETTEMBRE ANTONIO che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito, per le controricorrenti APPUGLIESI +3,
l’Avvocato VISOCCHI FILIPPO, con delega, che si

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

riporta al conroricorso;

3

Svolgimento del processo
Con atto d’accesso arbitrale notificato il 18/6/03,
Nephrocare s.p.a. esponeva:
di avere acquistato da Appugliesi Maria Cristina,

Marina, Lamberti Elisabetta e Cibelli Antonio le quote
rappresentative dell’intero capitale

sociale della

Nephros s.r.1., sulla base della situazione patrimoniale,
in virtù della quale la Nephros risultava creditrice di
ingenti somme verso l’Azienda Sanitaria di Frosinone;
che all’art.5.1 del contratto, i venditori si erano
obbligati ad indennizzare e manlevare l’acquirente di
“ogni

danno,

perdita,

spesa,elemento

negativo,

minusvalenza e/o sopravvenienza passiva di qualsiasi
tipo, natura ed ammontare, riferibile alla gestione
precedente alla presente cessione di quote, che derivi
dalla inesattezza, non veridicità e/o violazione di
qualunque dichiarazione ed impegno prestati e assunti dai
venditori, sulla base del presente contratto”;
che, dopo la stipula del contratto, l’AUSL di Frosinone
aveva negato il pagamento di alcuni crediti e, nel
giudizio pendente avanti al Tribunale di Frosinone, aveva
chiesto la restituzione della somma di euro 1.566.624,11,
oltre interessi, indebitamente pagata al Centro Dialisi,
anteriormente alla vendita di cui si tratta, in carenza
di accreditamento.
4

Catenaro Maria Antonia, Petrucci Maria Silvia, Rivera

La Nephrocare azionava pertanto in relazione a dette
poste la copertura
proprio Arbitro.
Costituito

il

Collegio

Arbitrale,

i

venditori

contestavano la sussistenza dei tre requisiti previsti in
contratto alle clausole 5.1. e 5.3, in subordine,
eccepivano la violazione degli artt. 5.3, 5.5. e 7.1, con
la decadenza dell’acquirente dal diritto all’indennizzo
ed alla manleva per omissione o tardività della denuncia
e, nel merito, l’infondatezza della domanda.
Con lodo deciso e sottoscritto il 24/5/2004, il Collegio
Arbitrale rigettava sia la domanda principale che la
subordinata della Nephrocare, dichiarava che i venditori
erano tenuti a garantire Nephrocare da ogni perdita
conseguente all’esito dei giudizi di opposizione a
decreto ingiuntivo pendenti avanti al TAR Lazio, sez.
Latina, di cui ai nn. Rg. 1783/00 (per euro
206.655,10),693/01(per euro 579.405,00) e 453/99(per euro
105.847,77)e rigettava ogni altra domanda.
Lamberti e Cibelli proponevano impugnazione avverso detto
lodo, ed analoga impugnativa veniva proposta da
Appugliesi, Catenaro, Petrucci e Rivera; in ambedue i
giudizi si costituiva Nephrocare; i due giudizi venivano
riuniti e la Corte d’appello, con sentenza del 24/57/9/2006, ha dichiarato la nullità parziale del lodo, in
relazione alla declaratoria del diritto alla garanzia da
5

.

di cui all’art.5.1 e nominava il

parte della Nephrocare, in relazione ai giudizi di
opposizione a decreto ingiuntivo, ed ha rigettato nel
merito la domanda di garanzia, confermando nel resto il
lodo.

l) ha respinto il primo motivo, ritenendo inammissibile
la censura concernente l'”errata qualificazione della
questione di fatto”; infondata la censura intesa a
prospettare l’erronea interpretazione del contratto, in
quanto volta a far valere una diversa interpretazione
rispetto a quella operata dagli Arbitri; insussistente la
dedotta contraddittorietà tra le statuizioni adottate
dagli Arbitri, per avere questi rilevato che, sia alla
data di redazione dei bilanci e della situazione
patrimoniale posti a base dell’atto di cessione di quote
che alla stipula del contratto, non era affatto probabile
la perdita patrimoniale connessa alla proposizione
dell’azione di ripetizione di indebito della AUSL, e che
era invece diversa la situazione fattuale riguardo ai
crediti maturati da Nephros verso la AUSL, appostati in
bilancio, e per i quali era stato necessario adire le vie
giudiziali;
2) ha respinto il secondo motivo, per tradursi in
un’inammissibile censura della motivazione degli Arbitri,
sufficiente invece a giustificare le ragioni poste a base
della decisione;
6

Nello specifico, la Corte territoriale:

5) ha accolto il terzo motivo d’impugnazione, ritenendo
errato il principio applicato dagli Arbitri, in relazione
all’esonero di Nephrocare dalla prova della riferibilità
delle somme di cui alla garanzia al periodo precedente al

controparte fatta valere solo in comparsa conclusionale e
nella memoria di replica, richiamando il più recente
orientamento del S.C. sulla mancata contestazione, che
ritiene necessaria l’esplicita ammissione della
controparte oppure l’assunzione di una posizione
difensiva assolutamente incompatibile con la negazione
dei fatti costitutivi.
Dichiarata pertanto la nullità parziale del lodo, la
Corte d’appello è passata direttamente al rescissorio,
non avendo le parti articolato mezzi istruttori, ed ha
respinto nel merito la domanda di garanzia in relazione
alle eventuali perdite connesse al contenzioso con la
AUSL, ritenendo che non era provata la riferibilità degli
importi alla gestione precedente alla cessione di quote,
ex art. 5 dell’atto di cessione, non potendo tale prova
essere desunta dalle affermazioni contenute nei ricorsi
per decreto ingiuntivo, in mancanza dei necessari
riscontri documentali(fatture, estratti di scritture
contabili, ecc.).
Avverso detta pronuncia ricorre Nephrocare, sulla base di
quattro motivi.
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trasferimento delle quote, attesa la contestazione della

Si difendono con separati controricorsi Lamberti e
Cibelli, ed Appuglitsi ed altri.
I controricorrenti hanno depositato le memorie ex art.378
c.p.c.

1.1.- Col primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio
di violazione e falsa applicazione dell’art.829,2 ° comma
c.p.c., nella formulazione applicabile, anteriore alla
riforma del d.lgs. 40/2006, per avere la Corte d’appello
ritenuto quale vizio di nullità del lodo la valutazione
dei fatti e delle prove acquisite nel giudizio arbitrale.
La ricorrente deduce che gli Arbitri avevano preso atto
della documentazione (decreti ingiuntivi con le
indicazioni delle fatture con numeri e date, antecedenti
alla cessione delle quote; dichiarazione del Giudice,che
preso atto degli estratti autentici delle scritture della
Nephros allegati al ricorso, aveva firmato le
ingiunzioni; comparse della ASL, che non contestava le
date delle prestazioni, e la relativa eccezione era stata
sollevata solo in comparsa conclusionale) e che il vizio
di motivazione può rilevare solo nel caso di carenza
totale o tale da non consentire la ricostruzione
dell’iter logico seguito.
1.2.- Il motivo è inammissibile.
La censura della ricorrente presuppone una lettura non
corretta della sentenza della Corte d’appello, che,
8

Motivi della decisione

conformemente al terzo motivo di impugnazione, ha
dichiarato la nullità parziale del lodo non per vizio di
, motivazione( ex art. 829,1 ° comma n.5, che richiama
l’art.823 c.p.c., e quindi anche il n.5 di detta

c.p.c.), per avere ritenuto esonerata Nephrocare dalla
prova del fatto costitutivo del proprio diritto, ex
art.2697 c.c., applicando erroneamente il principio di
non contestazione.
2.1.- Col secondo mezzo, la ricorrente si duole della
violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e
dell’art.116 c.p.c., e del vizio di omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione sull’asserita carenza di
.

prova.
Nephrocare denuncia che la Corte d’appello non ha
prestato la dovuta attenzione ai documenti prodotti in
occasione del lodo: i decreti ingiuntivi, con numeri e
date delle fatture, ed in calce il provvedimento del
Giudice; la stessa produzione di controparte della
situazione patrimoniale della Nephros, all.E del
contratto, ove erano descritti i crediti, che controparte
non ha pagato; e non ha considerato il comportamento
della controparte di fatto ammissivo.
2.2.- Il motivo è inammissibile.

La ricorrente, infatti, si limita ad una generica
indicazione dei documenti che, in tesi, non sarebbero
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norma),ma per errore di diritto ( ex art.829,2 ° comma

stati adeguatamente valutati dalla Corte del merito, non
precisando i dati decisivi dai quali si sarebbe dovuto
ricavare la prova certa della riferibilità degli importi
indicati alla gestione precedente alla cessione di quote.

della Corte territoriale, ovvero che, prive di valenza
probatoria le affermazioni contenute nei decreti
ingiuntivi in relazione all’epoca di maturazione dei
crediti, non erano stati prodotti i necessari riscontri
documentali.
Del tutto generico è il riferimento alla situazione
patrimoniale di Nephros in atti, non potendosi in ogni
caso ricavare dalla indicazione dei crediti l’attinenza e
le date di maturazione degli stessi.
Priva infine di alcun contenuto ammissivo è l’indicazione
del comportamento processuale della controparte, che si
era difesa negando di essere tenuta alla garanzia in
oggetto.
3.1.- Col terzo mezzo, la ricorrente denuncia il vizio di
violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c. 116
c.p.c., nonché di omessa valutazione delle prova in atti.
Nephrocare deduce che vi erano in atti tre sentenze, ove
erano chiarite la natura, le date di provenienza dei
crediti, tanto da essere stata valutate dal Tar per
respingere la domanda di ingiunzione, e nelle quali era

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Né la parte, a ben vedere, censura il rilievo di base

stato chiarito che le prestazioni erano antecedenti
all’accreditamento concesso nel 2000.
3.2.- Il motivo è infondato.
Le censure, oltre ad essere carenti per genericità, come

neppure i contenuti propri delle sentenze citate, sono
nel merito infondate.
E’ principio consolidato che il Giudice non è tenuto a
valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed
a confutare tutte le argomentazioni delle parti, essendo
sufficiente che egli, dopo avere valutato le une e le
altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali
è fondato il suo convincimento, dovendosi ritenere
a

disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e

.

circostanze che,sebbene non menzionati specificamente,
sono logicamente incompatibili con la decisione adottata
(così, tra le ultime, le pronunce 8767/2011, 17097/2010,
8023/2009), e il vizio di omesso esame di una prova può
essere denunciato come omissione di motivazione su di un
punto decisivo, solo ove la prova non esaminata sia di
per sé idonea a dimostrare circostanze tali da
invalidare, con giudizio di certezza e non di mera
probabilità, l’efficacia delle altre risultanze
istruttorie determinanti il convincimento del Giudice, di

4

modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di
fondamento(così la pronuncia 11457/2007).
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emerge dalla formulazione del motivo, ove non si indicano

E nella specie, non v’è nessuna indicazione che possa
indurre a ritenere decisiva la mancata valutazione delle
citate pronunce.
4.1.- Il quarto motivo, relativo alle spese, non è

precedenti censure.
5.1.- Il ricorso va quindi respinto, e le spese del
giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a
carico della ricorrente, in quanto soccombente.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento alle

controricorrenti, Lamberti e Cibelli,

nonché ad Appugliesi, Catenaro, Petrucci e Rivera, delle
spese,

liquidate

per

ciascuna

delle

due

parti

controricorrenti, nella somma di euro 15.000,00, oltre
euro 200,00 per esborsi; oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2013
Il Presidente

autonomo, ed è quindi assorbito dalla reiezione delle

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