Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3886 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 18/02/2010), n.3886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13600-2006 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo Studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e RASPANTI RITA,

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale atto Notar

Carlo Federico Tuccari di ROMA del 24/03/2006 rep. n. 70346;

– ricorrente –

contro

M.R., M.G., A.G., quali

eredi di M.M.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE

SANTE, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1035/2 005 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata

il 27/10/2005 R.G.N. 138/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato RASPANTI RITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata del 27 ottobre 2005 il Tribunale di Chieti, riformando la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda proposta nei confronti dell’Inail dagli eredi di M. A., che aveva chiesto il ripristino della rendita per malattia professionale nella misura del 13% per silicosi, costituita in data 31 ottobre 1983 e revocata il primo febbraio 1992; nei gradi di merito erano state espletata due consulenze da cui era emerso che non vi era malattia indennizzabile fin dal momento della costituzione della rendita e i Giudici d’appello – facendo applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9, per cui la rettifica deve intervenire nel decennio e deve fondarsi su metodi e strumenti disponibili all’epoca del provvedimento originario – affermavano che la soppressione della prestazione, ancorchè qualificata come revisione per miglioramento, costituiva invece rettifica per errore, in relazione alla quale l’Istituto non aveva offerto alcuna prova di avere proceduto al nuovo accertamento con gli stessi criteri e metodi disponibili all’epoca della originaria determinazione erronea, nè elementi in tal senso potevano trarsi dalle consulenze esperite. Avverso detta sentenza l’Inail ricorre con un unico complesso motivo, illustrato da memoria.

Gli eredi M. resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Inail denunzia violazione della L. n. 88 del 1989, art. 55 e D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9, nonchè violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, perchè la rettifica era avvenuta nel 1992, e quindi nell’ambito del decennio dalla data di comunicazione dell’originario provvedimento errato, che era del 1983. Peraltro l’esame radiologico del 1991 evidenziava l’assenza di lesioni parenchimali e quindi l’assenza di silicosi. Inoltre la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 191 del 2005 aveva dichiarato incostituzionali il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9, commi 5, 6 e 7 a causa della retroattività con cui era stata introdotta la decadenza decennale a carico di esso Istituto, per cui la rettifica per errore effettuata nel 1991 avrebbe dovuto essere valutata alla luce della L. n. 88 del 1989, art. 55 che consentiva la rettifica senza limiti di tempo. Il ricorso merita accoglimento.

Va premesso che l’errore è verificato dal giudice indipendentemente dal fatto che l’Inail abbia aperto un procedimento rivolto al riesame di quanto deciso in precedenza oppure di revisione per sopravvenuto mutamento delle condizioni dell’assicurato (cfr. Cass. n. 10842 del 16/08/2000). Nella specie i Giudici di merito hanno effettivamente errato nel ritenere applicabile la disposizione che impone all’Inail di procedere alla rettifica per errore nel decennio (D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9, commi 5, 6 e 7), usando i criteri, metodi e strumenti di indagini disponibili all’atto del provvedimento originario, mentre la medesima non operava giacchè la rettifica era avvenuta nel 1992 e quindi prima ancora della sua entrata in vigore, come ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 del 2005. L’obbligo di procedere alla rettifica nel decennio scatta dunque solo dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000 e quindi non può riguardare la presente fattispecie (la rendita era stata costituita nel 1983 e revocata nel 1992), che rimane regolata dalla L. n. 88 del 1989, art. 55 che consentiva la rettifica per errore senza limiti di tempo nello stesso senso Cass. n. 3486 del 15/02/2007).

Poichè la rettifica fu disposta nel 1992, e da quella data la prestazione era stata soppressa, sembrano irrilevanti le argomentazioni svolte in controricorso sui termini spettanti all’Istituto di procedere a correzione dal 2000 in poi.

Patimenti irrilevanti sembrano le deduzioni contenute in controricorso sul fatto che sarebbe scaduto il termine per procedere a revisione, dal momento che, nella specie, non si è nell’ambito della revisione della rendita per miglioramento, ma di rettifica per errore, cui ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 55, si poteva procedere in ogni tempo, con conseguente soppressione, da quel momento in poi, della rendita erroneamente concessa.

Va ancora rilevato che le successive disposizioni intervenute, ossia il D.L. n. 115 del 2005, art. 14 vicies quater convcrtito nella L. n. 168 del 2005, poi modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 778, sono irrilevanti in quanto si applicano alla rettifica per errore sia avvenuta nel vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9.

Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata va cassata e non essendovi necessità di ulteriori accertamenti all’esisto del principio affermato, per cui la rettifica per errore era legittima, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo con cui si chiedeva il ripristino della prestazione.

Nulla per le spese dell’intero processo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. non essendo applicabile ratione temporis il disposto dal D.L. 30 settembre 2003, n. 326, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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