Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3886 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 17/02/2011), n.3886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2838-2010 proposto da:

G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati CARDILE FRANCESCO, MERLINO NICOLA, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, ALESSANDRO RICCIO, giusta

mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 57/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

15/01/09, depositata il 05/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

Il Tribunale di Messina, in relazione alla domanda proposta da G.S. contro il Ministero del tesoro e l’Inps con ricorso del 16.6.2003, diretta al riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile, dichiarato il difetto di legittimazione del Ministero, condannava l’Inps al pagamento dell’assegno con decorrenza dal 19.1.2005, pur accertando che sussisteva uno stato di invalidità del 74% dal gennaio 2004. Dava rilievo infatti alla data in cui l’interessato aveva perfezionato il requisito dell’incollocamento chiedendo l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio.

L’appello proposto dal G. era rigettato dalla Corte d’appello di Messina con sentenza depositata il 5.2.2009, la quale rilevava che proprio alla data di domanda di iscrizione nelle liste speciali doveva darsi rilievo quanto al requisito dell’incollocamento, visto che l’interessato avrebbe avuto la possibilità di iscriversi da epoca precedente, essendo stato riconosciuto invalido al 60% già in sede di Commissione. Quanto alla compensazione delle spese del primo grado, osservava che essa era giustificata dalla decorrenza del diritto giudizialmente riconosciuto, in rapporto all’epoca della domanda amministrativa e alla data del ricorso in giudizio.

Il G. ricorre per cassazione con tre motivi. L’Inps resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato una memoria, ma oltre il relativo termine di legge.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo. Si censura il mancato riconoscimento del diritto con decorrenza dalla data del perfezionamento del requisito sanitario. In particolare si adombra che possa essere attribuita rilevanza alla iscrizione nel collocamento delle categorie protette anche se intervenuta solo il 19.1.2005.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norma di diritto e vizi di motivazione circa un punto decisivo. In sostanza si sostiene che, riguardo al requisito dell’incollocamento, avrebbe dovuto darsi rilievo alla mancata contestazione da parte dell’Inps.

Il terzo motivo impugna, sotto il profilo del vizio di motivazione la pronuncia sulle spese: quelle di secondo grado avrebbero dovuto essere riconosciute a seguito dell’accoglimento dell’impugnazione ed era censurabile la confermata compensazione delle spese del primo grado.

Il ricorso appare qualificabile come inammissibile a norma dell’art. 366 bis c.p.c., nella specie applicabile ratione temporis, la cui prima parte richiede che, nelle ipotesi di ricorso di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si concluda a pena di ammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto, e la cui seconda parte richiede che, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (per la necessità di una specifica formulazione conclusiva e sintetica ai fini della chiara indicazione di tali elementi, analoga a quella relativa al quesito di diritto, cfr. Cass. S.U. n. 20603/2007, 16528/2008; Cass. n. 8897/2008).

Infatti nella specie non risulta osservato nessuno di tale adempimenti. Può rilevarsi inoltre, riguardo al secondo motivo, e alla relativa deduzione che non vi era stata contestazione dell’Inps circa il requisito dell’incollocazione, che nella esposizione del motivo è carente anche l’indicazione (specifica) dell’avvenuta allegazione con il ricorso introduttivo delle circostanze inerenti all’incollocazione. Riguardo al terzo motivo deve rilevarsi che in sostanza è fatta valere la violazione delle norme di diritto sulla regolazione delle spese del giudizio.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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