Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3886 del 16/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 16/02/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 16/02/2021), n.3886
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16598/2018 R.G. proposto da:
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t. R.V.,
rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Maggiore, con domicilio
eletto in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso l’Avvocatura
Capitolina;
– ricorrente –
contro
3P SERVICE S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21725/17 depositata il
20 novembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 dicembre
2020 dal Consigliere Guido Mercolino.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza del 22 dicembre 2014 il Giudice di pace di Roma accolse l’opposizione proposta da Roma Capitale avverso il decreto ingiuntivo n. (OMISSIS), emesso il (OMISSIS), con cui, su ricorso della 3P Service S.r.l., in qualità di cessionaria di un credito vantato dalla Soccorso Medori S.r.l., era stato intimato all’opponente il pagamento della somma di Euro 1.993,08, oltre interessi legali, a titolo di corrispettivo per il servizio di custodia di un veicolo sequestrato dalla Polizia municipale ed affidato in custodia alla società cedente;
che l’appello proposto dalla 3P Service è stato accolto dal Tribunale di Roma con sentenza del 20 novembre 2017, che ha rigettato l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e rigettando l’appello incidentale proposto da Roma Capitale;
che avverso la predetta sentenza Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi;
che la 3P Service non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 112 e 324 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver rigettato l’eccezione di abusivo frazionamento del credito sollevata da essa ricorrente in primo grado e riproposta con l’appello incidentale, in contrasto con il giudicato esterno formatosi per effetto di precedenti pronunzie, aventi ad oggetto analoghi crediti ceduti dalla Soccorso Medori alla 3P Service ed azionati separatamente da questa ultima;
che con il secondo motivo la ricorrente insiste sulla violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver rigettato l’eccezione di giudicato esterno sollevata da essa ricorrente in primo grado e riproposta con l’appello incidentale, in relazione a precedenti sentenze pronunciate in analoghi giudizi, con cui era stato affermato che l’unico soggetto legittimato al pagamento era la Prefettura, cui spetta, ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, art. 11, la liquidazione del corrispettivo dovuto per il servizio di custodia;
che i due motivi, da trattarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente connesse, sono infondati;
che, nel rigettare l’eccezione di giudicato, la sentenza impugnata si è attenuta puntualmente al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’autorità del giudicato sostanziale opera esclusivamente entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione, e presuppone quindi che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità, oltre che delle parti, anche del petitum e della causa petendi (cfr. Cass., Sez. VI, 11/09/2020, n. 18994; Cass., Sez. I, 24/03/2014, n. 6830; 27/01/2006, n. 1760);
che nella specie la predetta identità è stata correttamente esclusa in virtù dell’osservazione che i precedenti giudizi, in cui erano state pronunciate le sentenze invocate dalla ricorrente, pur vertendo tra le medesime parti ed avendo ad oggetto un’identica questione di diritto, consistente nell’individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese di custodia dei veicoli sequestrati, si riferivano a crediti distinti, derivanti da una pluralità di rapporti contrattuali, aventi ciascuno ad oggetto l’affidamento in custodia di un veicolo diverso;
che la diversità dei rapporti giuridici allegati a sostegno delle domande separatamente proposte non può ritenersi esclusa dall’unicità del contratto stipulato tra la 3P Service e la Soccorso Medori, in virtù del quale quest’ultima ha ceduto alla controricorrente i crediti vantati nei confronti di Roma Capitale per le singole prestazioni di custodia rese in favore di quest’ultima, avendo tale cessione comportato esclusivamente una modificazione soggettiva dei rapporti obbligatori, senza incidere sull’oggettiva autonomia degli stessi, in virtù della quale è stata correttamente esclusa la configurabilità del giudicato esterno;
che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimata.
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021