Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3886 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3886 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 14430-2016 proposto da:
DE SALVE OSVALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VERCELLI N. 19, presso lo studio dell’avvocato GENNARO
ZICCARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO)
REA ,E;

– ricorrente Contro
TRENIT,U1A SPA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO NIARESCA, che la rappresenta e
difende;

– controricorrente avverso la sentenza n. 8841/2015 della CORTE D’APPELLO) di
ROMA, depositata 1’01/02/2016;

ut,22,

e

Data pubblicazione: 16/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA

SPENA.

Ric. 2016 n. 14430 sez. ML – ud. 05-12-2017
-2-

PROC. nr . 14430/2016 RG

RILEVATO
che, con sentenza in data 9.12.2015- 1.2.2016 nr. 8841 la Corte di
appello di Roma, in accoglimento del gravame di TRENITALIA s.p.a. ed in
riforma della decisione del Tribunale di Roma, respingeva la domanda di
OSVALDO DE SALVE per la condanna della società TRENITALIA spa, nella
qualità di coobbligata solidale ex art. 29, 2° comma, D. L.gs 276/2003, al

mensilità (complessivi euro 10.564,99) maturati quale dipendente della
società Pietro Mazzoni Ambiente s.p.a., appaltatrice del servizio di pulizia
da TRENITALIA spa;

che il giudice del gravame riteneva estensibili alla fattispecie di causa i
principi affermati da questa Corte nell’arresto nr. 15432/2014, in particolare
in ordine alla inapplicabilità agli appalti pubblici del disposto di cui all’art.
29, comma 2 D. L.gs 276/2003;

che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza OSVALDO DE
SALVE, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui oppone difese, con
controricorso, Trenitalia s.p.a;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;

CONSIDERATO
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
che

il ricorrente ha denunziato —ai sensi dell’art. 360 n. 3

cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione dell’art. 29 , 2° comma,
D.L.gs. 276/2003, osservando che la applicazione nell’appalto di causa del
D.L.gs. 163/2006 non escludeva la applicabilità dell’art. 29, comma 2, d.lgs.
276/2003 giacchè il primo testo normativo ( cd. codice degli appalti
pubblici) conteneva una disciplina derogatoria rispetto a quella comune
riguardo alla sola procedura ed alle regole di scelta del contraente mentre lì
dove il codice degli appalti pubblici non disponeva trovava applicazione la
disciplina privatistica. Al di fuori del caso delle amministrazioni pubbliche,
alle quali l’art. 29, comma 2, non si applicava per il disposto dell’articolo 1
comma 2 dello stesso testo di legge ( come chiarito dall’art. 9 D.L. 76/13)

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pagamento del trattamento di fine rapporto e del rateo di tredicesima

PROC. nr . 14430/2016 RG

per gli altri soggetti non vi erano ragioni per non ritenere pienamente
applicabile la normativa generale di cui al suddetto articolo 29, comma 2.

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;
che in questa sede si intende assicurare continuità al principio di
diritto , già enunciato da questa Corte ( Cassazione civile, sez. VI,
03/05/2017, n. 10777, Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2016, n. 10731),

dall’art. 29, comma 2, del D.LGS. n. 276 del 2003— esclusa per le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001— è,
invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie Trenitalia s.p.a., società
partecipata pubblica).
Nei citati precedenti si è evidenziato come per i soggetti pubblici la
esclusione della applicazione dell’articolo 29 D.Lgs. 276/2003 discenda
unicamente dalla previsione contenuta nell’articolo 1 dello stesso D.Lgs. e
non anche da una pretesa esaustività della disciplina degli appalti pubblici o
dalla incompatibilità tra le due suddette discipline. In questo senso la
disciplina del decreto legge 76/2013, articolo 9, comma 1— (secondo cui le
disposizioni dell’articolo 29, comma 2 del D.L.gs. 276/2003 non trovano
applicazione per le sole pubbliche amministrazioni individuate dall’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)— ha chiarito un
principio immanente nel sistema.
La differente regolamentazione tra «aggiudicatori» privati ed
«aggiudicatori» pubblici non è sospettabile di illegittimità costituzionale, con
riguardo al rilievo della disparità di trattamento fra enti pubblici e privati
imprenditori ed alla limitazione di iniziativa economica di tali ultimi enti, per
l’aggravio connesso alla previsione di responsabilità ai sensi dell’art. 29 D.
L.GS. 276/2003. Quanto al primo profilo, sono state già evidenziate da
questa Corte le peculiarità delle due situazioni a confronto, che giustificano
la diversità delle discipline (v. da ultimo Cass. 10.10.2016 n. 20327),
osservandosi che nell’appalto privato il committente non incontra alcun
limite nella scelta del contraente laddove nelle procedure di evidenza
pubblica la tutela dei lavoratori è assicurata sin dal momento della scelta del
contraente, poiché gli enti aggiudicatori nella valutazione delle offerte «sono

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secondo cui in materia di appalti pubblici la responsabilità solidale prevista

PROC. nr . 14430/2016 RG

tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto
al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza…» (art. 86 D.L.GS
163/2006) oltre che ad effettuare controlli preventivi anche in merito al
rispetto da parte della impresa concorrente della normativa in materia di
sicurezza, degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, degli adempimenti
previdenziali ed assistenziali (art. 38 D.L.GS 163/2006). La diversità delle

giustifica la posizione più onerosa prevista per gli imprenditori privati con
partecipazione pubblica rispetto a quella di altri operatori economici, privati
o pubbliche amministrazioni, in relazione alla peculiarità della loro
qualificazione giuridica, che li rende soggetti ad entrambe le discipline. In
relazione all’ulteriore profilo di incostituzionalità deve osservarsi come non
sia precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla
diversa natura dei committenti.
che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, deve
accogliersi il ricorso del lavoratore per manifesta fondatezza, con cassazione
della decisione impugnata e rinvio alla Corte di appello di Roma, che
provvederà a nuovo esame della controversia alla luce del principio di diritto
enunciato, nonchè alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di
legittimità;
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia—
anche per le spese— alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza del 5.12.2017
IL PRESIDENTE

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situazioni a confronto e degli interessi che in ciascuna vengono in rilievo

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