Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3885 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3885 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 16375-2007 proposto da:
LA MICROMECCANICA DEL COMM. LIBERO BALESTRA & C.
S.P.A. (C.F./P.I. 00620890400), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9,
presso l’avvocato BIAMONTI LUIGI, che la
2013
1910

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALESSANDRI NICOLA, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 19/02/2014

contro

COPRECI S. COOP. LTDA, in persona del legale
rappresentante

pro

tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 130, presso
l’avvocato ZAPPULLA GIOVANNI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DRAGOTTI GUALTIERO,
giusta procura speciale per Notaio ANTONIO ROMAN DE
LA CUESTA GALDIZ di PAMPLONA

(SPAGNA)

del

15.6.2007;
– c .F.: 01023-AS078 – controricorrente –

avverso la sentenza n.

103/2007 della CORTE

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 04/12/2013 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;
uditi, per la ricorrente, gli Avvocati LUIGI
BIAMONTI e NICOLA ALESSANDRI che hanno chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito,

per

la

controricorrente,

l’Avvocato

GUALTIERO DRAGOTTI che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

I
.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12 aprile 2000, la Copreci S.
Coop. Ltda conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Forlì La

che: A) nell’ambito di un precedente giudizio instaurato sempre
davanti al Tribunale di Forlì, La Micromeeeaniea aveva dedotto in
particolare: a) di essere titolare del brevetto n. 1200081, concesso il
5 gennaio 1989 a seguito di domanda depositata il 13 giugno 1985,
riguardante un “rubinetto per gas, valvolato, con ridotto ingombro
in altezza, per fornelli e cucine a gas, in particolare per piani di
cottura”; b) di essere venuta a conoscenza, a seguito di una
segnalazione, del fatto che una concorrente spagnola, Copreci S.
Coop. Ltda, aveva prodotto e presentato in Italia ad alcune aziende
operanti nel settore e clienti di Micromeccanica un rubinetto con
caratteristiche riproducenti i principali elementi innovativi del
rubinetto brevettato e di cui alle rivendicazioni contenute nel
brevetto stesso; B) essa attrice , costituitasi nel suddetto giudizio,
aveva contestato gli assunti della controparte e aveva chiesto in via
riconvenzionale la declaratoria di nullità del brevetto; C) esaurita

Micromeccanica del cav. Libero Balestra & C. S.p.A., esponendo

l’istruttoria anche tramite l’espletamento di due consulenze tecniche
d’ufficio, con sentenza n. 192/2000, il Tribunale aveva, tra l’altro,
cosi disposto: “1) in parziale accoglimento della domanda

dell’attrice la Micromeccanica del Cav. Libero Balestra e c.,
dichiara la nullità ai sensi dell’art. 59, 2° co. R.D. 1127/1939 del
brevetto per invenzione industriale n. 1.200.081 concesso alla
Micromeccanica in data 5 gennaio 1989, limitatamente alla parte
attinente la disposizione trasversale dell’elettrovalvola, restando
confermata, nel resto, la validità del brevetto in questione; 2) in
accoglimento della domanda attorea, dichiara che la Copreci ha
violato i diritti dell’attrice, relativamente al predetto brevetto, nei
limiti dell’ambito protettivo del brevetto stesso, di cui alle
rivendicazioni da 1 a 8 rielaborate dal CTU alle pagg. 21-25 della
sua relazione, da far parte integrante della presente decisione”; D)
dopo il deposito della suddetta sentenza, contro cui aveva proposto
impugnazione davanti alla Corte d’Appello di Bologna, essa aveva
prodotto e posto in commercio altro rubinetto dal ridotto ingombro
in senso verticale, caratterizzato da un diverso meccanismo di
2

riconvenzionale proposta da Copreci s. Coop LTDA nei confronti

comando dell’apertura della valvola attraverso cui il gas defluiva; E)
poiché Micromeccanica aveva insinuato che detto rubinetto
rientrava fra quelli “condannati” dal Tribunale di Forlì, era suo inte-

Copreci chiedeva pertanto al Tribunale di accertare e dichiarare che
il rubinetto valvolato per gas di ridotta dimensione in altezza, come
risultante dai disegni tecnici e dal campione che produceva, non
interferiva con quanto rivendicato dal brevetto per invenzione
industriale 1.200.081, di cui la convenuta era titolare.
Questa si costituiva e , negando gli assunti della controparte,
deduceva di non essere stata neppure a conoscenza dell’esistenza di
un modello di rubinetto prodotto da Copreci diverso da quello per il
quale, a suo tempo, era stata promossa azione di contraffazione;
lamentava che dalla citazione e dai documenti allegati emergeva che
il nome commerciale del secondo rubinetto era il medesimo di
quello originario, ossia CAL 22100, e che anche il secondo tipo di
rubinetto violava il suo brevetto.
La Micromeccanica S.p.A. chiedeva pertanto al Tribunale, tra
l’altro, di inibire l’uso del nome e/o marchio, commerciale CAL

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resse farne accertare la legittimità.

22100, previo accertamento della illegittimità della condotta sotto il
profilo della concorrenza sleale nonché accertare e dichiarare che il
rubinetto valvolato per gas descritto nei disegni e campioni prodotti

inibendone la commercializzazione.
Esaurita l’istruzione mediante espletamento di consulenza tecnica
d’ufficio, con sentenza del 12 luglio 2003, il Tribunale respingeva la
domanda di Copreci e, in accoglimento di quella riconvenzionale di
Micromeccanica, dichiarava che il rubinetto nella nuova versione
prodotto dalla società attrice interferiva con il brevetto n. 1.200.081
di cui la convenuta era titolare, ne inibiva l’ulteriore
commercializzazione in Italia e in Spagna, disponeva che i rubinetti
prodotti da Copreci e i mezzi utilizzati per la loro produzione
fossero assegnati in proprietà a Micromeccanica ovvero distrutti a
spese Copreci; respingeva le altre domande della convenuta e
condannava la società attrice al pagamento delle spese di lite.
Riteneva, in particolare, il Tribunale che Copreci avesse proposto
l’azione al fine di ottenere la verifica che il nuovo rubinetto da essa
prodotto non interferiva con il brevetto Micromeccanica nella sua

da Copreci interferiva con il brevetto di cui essa era titolare,

formulazione originaria e non in quella risultante dalla sua sentenza
depositata il 18 marzo 2000, sicché rigettava la domanda, benché il
consulente tecnico d’ufficio avesse accertato che il nuovo rubinetto

nella predetta sentenza.
Avverso la decisione, con atto notificato il 10 ottobre 2003, Copreci
proponeva appello, deducendo che il giudice di primo grado aveva
erroneamente interpretato la sua domanda, giacché essa intendeva
fare accertare che il nuovo rubinetto non interferiva con il brevetto
della controparte nel contenuto ritenuto valido dal Tribunale di Forlì
con la sentenza 192/2000, situazione questa che era stata
positivamente verificata dal consulente tecnico d’ ufficio.
L’appellante chiedeva pertanto alla Corte di accogliere le
conclusioni indicate in atto di appello.
Micromeccanica S.p.A. si costituiva tardivamente in giudizio per
resistere al gravame chiedendone il rigetto . Chiedeva altresì il
risarcimento dei danni verificatisi successivamente alla sentenza
impugnata.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 103 del 2007, in

_C

non interferiva con la protezione brevettuale nei termini riconosciuti

totale riforma della sentenza di primo grado : 1) dichiarava che il
rubinetto valvolato per gas di ridotta dimensione in altezza, come
risultante dai disegni tecnici e dal campione in atti, esaminati dal

primo grado il 20 marzo 2001, non interferiva con le rivendicazioni
del brevetto 1.200.081 come limitate dal Tribunale di Forlì nella
sentenza n. 192 del 2000;2) respingeva conseguentemente tutte le
domande proposte da Micromeccanica .
Avverso la detta decisione ricorre per cassazione la Micromeccanica
sulla base di nove motivi cui resiste con controricorso la Copreci.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la società la ricorrente si duole per aver
l’impugnata sentenza ritenuto che la declaratoria di nullità parziale
della rivendicazione n.1 del brevetto di Micromeccanica, di cui alla
sentenza del Tribunale di Forlì n. 192/00, all’epoca non passata in
giudicato, potesse essere considerata come avente efficacia fra le \
parti, sia pure ai fini limitati dell’interpretazione della domanda di

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consulente tecnico d’ufficio nell’ambito della relazione depositata in

accertamento negativo formulata da Copreci nel secondo giudizio
proposto davanti al Tribunale di Forlì.
Sostiene la ricorrente che, secondo la previsione di cui all’art. 79 1.inv.

riformulazione di una rivendicazione brevettuale non fa stato fra le
parti se non a seguito del suo passaggio in giudicato, con la
conseguenza che essa ,prima di tale momento, non ha rilevanza
neanche a fini interpretativi della domanda di mero accertamento
proposta da una parte in un separato giudizio al fine di ottenere una
declaratoria di non interferenza di un prodotto con il brevetto
oggetto della declaratoria di nullità in questione.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente si duole per aver
l’impugnata sentenza ritenuto validamente proposta ex art. 100
c.p.c. la domanda della Copreci pur se riferita ad una situazione
giuridica non ancora esistente e meramente ipotetica e futura, quale
quella derivante dalla eventuale passaggio in giudicato ed efficacia
ex art. 79 1.1. di una nuova formulazione di una rivendicazione del
brevetto Micromeccanica de quo.
I

detti motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati

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e degli artt. 2908 e 2909 c.c., la sentenza di nullità parziale con

congiuntamente e si rivelano infondati.
Va premesso che inappropriato appare il richiamo all’art 79 1.inv., che
prevede esclusivamente l’efficacia erga omnes delle pronunce di

momento a partire dal quale i detti effetti decorrono. Tale aspetto è
disciplinato ,invece, dall’art 59 bis 1.inv.( applicabile ratione
temporis) che prevede che la declaratoria di nullità di brevetto ha
effetto retroattivo fatte salve alcune situazioni previste dalla norma
stessa che qui non rilevano.
Ciò posto, va preliminarmente rilevata la sussistenza dell’interesse ad
agire da parte della ricorrente.
Quest’ultima ha proposto azione di accertamento negativo sul fatto che
la nuova versione ( rispetto a quella del precedente giudizio) del
proprio rubinetto per gas valvolato non costituiva contraffazione di
quello prodotto da La Micromeccanica in relazione alle
rivendicazioni del brevetto n.1.200.081 di quest’ultima come le
stesse risultavano dalla sentenza della Corte d’appello di Bologna n.
657 del 2002 (all’epoca della citazione in giudizio non ancora
passata in giudicato) che aveva confermato la sentenza del

8

nullità di un brevetto passate in giudicato ,ma che non regola il

Tribunale di Forlì n. 192/00 che aveva riconosciuto la parziale
nullità di alcune delle dette rivendicazioni.
Va anzitutto messo in evidenza che il rubinetto del gas della Copreci

precedente giudizio era stato accertato costituire contraffazione del
brevetto n.1.200.081 de La Micromeccanica.
Resta da verificare se il non ancora avvenuto passaggio in giudicato, al
momento della notificazione dell’atto di citazione, della sentenza
della Corte d’appello di Bologna emessa nel primo giudizio possa
ritenersi una circostanza idonea a far ritenere non sussistente o
comunque non ancora sorto l’interesse ad agire della Copreci al
momento dell’ introduzione del presente giudizio.
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che
1″interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una
situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di
ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non
conseguibile senza l’intervento del giudice, poiché il processo non
può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri
pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e

9

per cui è causa è diverso dall’altro rubinetto della stessa che nel

concreto che essa intenda in tal modo conseguire ( ex plurimis Cass
6749/12 — Cass 2051/11- Cass 15355/10) . Peraltro è stato altresì
precisato che l’interesse ad agire con un’azione di mero

lesione d’un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno
stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o
sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti,
costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile,
giuridicamente rilevante e non conseguibile se con l’intervento del
giudice (Cass 13556/08- Cass 4496/08; Cass 17026/06 ; Cass sez
un 264/96).
Nel caso di specie, la Copreci con la domanda di accertamento
negativo intendeva conseguire il risultato giuridicamente
apprezzabile di accertare che il proprio prodotto non costituiva
contraffazione di un altro con la conseguente responsabilità, in tal
modo chiarendo una situazione di incertezza relativamente alla
possibilità di mettere o meno il proprio prodotto in produzione e
distribuzione commerciale al fine altresì di evitare possibili lesioni
all’altrui diritto.

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accertamento non implica necessariamente l’attuale verificarsi della

La parte aveva dunque , visto l’esito del precedente giudizio ,interesse
a verificare che la nuova versione del rubinetto non costituisse
nuovamente una contraffazione del brevetto di controparte.

fosse ancora passata in giudicato al momento della introduzione del
presente giudizio non vale ad escludere il già individuato interesse
ad agire.
Non può, in primo luogo, non rilevarsi che la società ricorrente
avrebbe ben potuto chiedere ab origine l’accertamento della non
contraffazione del proprio rubinetto valvolato anche in relazione
alle originarie rivendicazioni del brevetto n.1.200.081 de La
Micromeccanica e successivamente in corso di giudizio, qualora la
sentenza n. 657/02 della Corte d’appello di Bologna fosse nelle
more passata in giudicato, avrebbe potuto ridurre la domanda di
accertamento alle rivendicazioni per come le stesse risultavano dal
predetto giudicato.
La limitazione ab origine della domanda solo a queste ultime non ha,
dunque, alcun rilievo ai fini dell’interesse ad agire, posto che la
ricorrente avrebbe anche potuto ritenere, a prescindere dal futuro
41

La circostanza che la sentenza della Corte d’appello di Bologna non

possibile giudicato, che il nuovo rubinetto valvolato da essa
predisposto non costituisse contraffazione di alcuni aspetti delle
rivendicazioni originarie del brevetto di Micromeccanica ma avesse

avrebbe di per sé legittimato la Copreci ad agire in giudizio
chiedendo l’accertamento negativo rispetto a quegli aspetti ove
riteneva sussistere incertezza.
Sotto un diverso profilo, non può non rilevarsi che il passaggio in
giudicato della sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 657/02
non costituiva un presupposto dell’azione bensì una mera
condizione in quanto incidente sul diritto ad ottenere una sentenza
favorevole e, pertanto, era sufficiente che sussistesse nel momento
della decisione della lite.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione di norme di
diritto da parte della sentenza impugnata laddove ha ritenuto
validamente proposta la domanda, avanzata per la prima volta in (
appello da Copreci, di interferenza del proprio rubinetto con le
rivendicazioni del brevetto 1.200.081

“siccome limitate dal

Tribunale di Forlì con la sentenza n. 192 del 2000”

incertezza di una possibile contraffazione rispetto ai restanti. Ciò

Secondo la ricorrente,la Copreci, resasi conto della correttezza della
sentenza del Tribunale di Forlì, nel secondo procedimento (quello
per cui è causa) ha tentato di rimediare in appello alla domanda

precisando la richiesta di mero accertamento della non interferenza
del proprio rubinetto con le rivendicazioni del brevetto 1.200.081,
aggiungendo la frase “siccome limitate dal Tribunale di Forlì con
la sentenza n. 192 del 2000”.
Il motivo è infondato.
Basta osservare che ,come è noto, costituisce domanda nuova non
proponibile in appello quella che alteri anche uno soltanto dei
presupposti della domanda inizialmente proposta, introducendo un
“petitum” diverso e più ampio, oppure una diversa “causa petendi”,
fondata su situazioni giuridiche in precedenza non prospettate ed in
particolare su un fatto giuridico radicalmente diverso, tale da
integrare una pretesa nuova e da inserire nel processo un nuovo
tema d’indagine. ( ex plurimis Cass 24996/08).
In tal senso non costituisce domanda nuova la riduzione in appello
della domanda originariamente proposta in primo grado, senza
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introduttiva da essa stessa formulata„ modificando la medesima e

sostanziale alterazione dell’oggetto e dei termini della controversia.
(Cass 2278/70;Cass 3004/79 v. anche Cass 4298/93).
Nel caso di specie dunque, anche a voler ritenere che la riduzione della

appello, non vi sarebbe comunque stata alcuna violazione dell’art
345 cpc.
Si osserva comunque,. che questa Corte , cui trattandosi di censura
proposta ai sensi dell’art 360 n. 4 cpc compete il potere di
rivalutare il fatto, condivide la valutazione fornita dalla Corte
d’appello sul punto laddove ha ritenuto che la domanda introduttiva
del giudizio era già limitata all’accertamento della non
contraffazione in relazione alle rivendicazioni del brevetto
n.1.200.081 de La Micromeccanica ,come le stesse erano state
parzialmente modificate a seguito della sentenza della Corte
d’appello di Bologna n 657/02.
La sentenza impugnata ha infatti del tutto correttamente rilevato: a) che
la Copreci si era opposta alla sospensione del presente
procedimento in attesa della decisione di quello ove era già
intervenuta la sentenza n. 657/02 della Corte d’appello di Bologna

I II

domanda in questione sia stata proposta per la prima volta in

considerando ormai acquisito, in assenza di appello incidentale da
parte di La Micromeccanica , il giudicato sul punto ; b) che la stessa
consecuzione degli eventi che avevano preceduto l’introduzione del

parte della Copreci e l’introduzione di un nuovo giudizio per
accertarne la non interferenza con il brevetto di La Micromeccanica)
portavano a far necessariamente ritenere che l’oggetto del giudizio
fosse limitato alle sole rivendicazioni riconosciute valide nel
precedente giudizio ; c) che in sede di consulenza tecnica il quesito
si era limitato a chiedere di verificare se la citata non interferenza
riguardava solo le rivendicazioni ritenute valide dalla sentenza del
tribunale di Forlì passate in giudicato e le parti avevano accettato
siffatto thema decidendum ; d) che anche in appello l’odierna
ricorrente si era difesa riconoscendo che la domanda della Copreci
doveva essere interpretata come limitata alle rivendicazioni
riconosciute valide nel precedente giudizio.
Con il quarto motivo di ricorso La Micromeccanica assume che la
sentenza d’appello ha erroneamente ritenuto di poter individuare
l’oggetto del brevetto (cioè i limiti dell’esclusiva) sulla base del solo ‘

presente giudizio ( creazione di un nuovo rubinetto valvolato da

tenore letterale della rivendicazione n.1 , senza tenere in
considerazione né la descrizione del brevetto né la motivazione
della sentenza che aveva riformulato la prima rivendicazione del

Con il quinto motivo di ricorso contesta la sentenza d’appello laddove
avrebbe erroneamente ritenuto che l’ambito di tutela del brevetto
La Micromeccanica era stato limitato dai giudicati contenuti nelle
sentenze di accertamento della nullità parziale e di riformulazione
della rivendicazione n.1 alla specifica catena cinematica ivi
riportata, dando esclusivo rilievo ad essa, nella sua specifica
conformazione morfologica, senza tener conto delle dichiarazioni,
delle motivazioni e degli accertamenti contenuti nelle citate
sentenze di nullità parziale del brevetto Micromeccanica passate in
giudicato.
Con il sesto motivo la ricorrente deduce che la sentenza d’appello nel
giudizio di contraffazione per equivalenti del brevetto La
Micromeccanica relativamente al rubinetto di produzione Copreci
non avrebbe proceduto ad accertare la presenza, nel prodotto
oggetto di giudizio di contraffazione, del carattere di originalità o

brevetto.

non evidenza per il tecnico medio del settore della soluzione
alternativa adottata per il medesimo fine, rispetto all’insegnamento
contenuto nel brevetto Micromeccanica.

palese contrasto con quanto accertato nei giudicati esistenti fra le
parti, costituiti dalle sentenze costituenti giudicato rese dal
Tribunale di Forlì e dalla Corte di Appello di Bologna nella prima
causa di contraffazione, in relazione alla portata ed al contenuto
dell’ idea inventiva del brevetto Micromeccanica.
Con l’ottavo motivo di ricorso ripropone questione analoga questione a
quella di cui al sesto motivo , questa volta sotto il profilo
dell’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio in quanto la sentenza
d’appello nel giudizio di contraffazione per equivalenti del brevetto
La Micromeccanica non ha motivato circa la presenza nel prodotto
oggetto di giudizio di contraffazione, del carattere di originalità o
non evidenza per il tecnico medio del settore della soluzione
alternativa adottata per il medesimo fine, rispetto all’insegnamento
contenuto nel brevetto Micromeccanica.
4

Con il settimo motivo deduce che la sentenza d’appello ha deciso in

Con il nono motivo la Micromeccanica lamenta, con riferimento alla
statuizione in ordine all’individuazione dell’ambito e della portata
dei giudicati esistenti tra le parti sulla parte caratterizzante del

impugnazione, che la sentenza impugnata si sia immotivatamente
pronunciata in senso difforme alle decisioni passate in giudicato
rese tra le medesime parti circa la portata, natura ed ambito di
protezione del brevetto.
Il quarto , quinto, il settimo ed il nono motivo che, sotto diversi
profili, si dolgono di una erronea interpretazione del giudicato
possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano
inammissibili.
A seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, la nuova
previsione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ.,
applicabile ratione temporis al caso di specie, oltre a richiedere la
“specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento
del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il
documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale
puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in
-I g

brevetto e in via subordinata rispetto al settimo motivo di

giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di
merito, e, in ragione dell’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc.
civ., anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la

ricorso deve essere dichiarato inammissibile. (Cass 20535/09; Cass
sez un 7161/10).
L’obbligo di cui all’art 366 comma primo n. 6 cpc è stato ritenuto
da questa Corte sussistere anche per le sentenze in relazione alle
quali si invoca l’esistenza di un giudicato esterno in ragione del
fatto che poiché la sentenza prodotta in un giudizio per dimostrare
l’esistenza di un siffatto giudicato rilevante ai fini della decisione
assume rispetto ad esso – in virtù della sua oggettiva intrinseca
natura di documento – la natura di una produzione documentale, il
requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione indicato dall’art.
366 n. 6 cod. proc. civ. concerne in tutte le sue implicazioni anche
una sentenza prodotta nel giudizio di merito, riguardo alla quale il
motivo di ricorso per cassazione ponga la questione concernente
l’esistenza, la negazione o l’interpretazione del suo valore di
giudicato esterno. ( Cass 21560/11).

-f 9

conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il

Nel caso di specie la parte ricorrente non indica dove tra gli atti
della fase di merito siano rinvenibili le sentenze n.192/00 del
tribunale di Forlì e n. 657/02 della Corte d’appello di Bologna in

base alle quali si è invocato il giudicato di cui si discute.
Ciò rende i motivi in esame non scrutinabili.
Sotto un diverso profilo di inammissibilità va osservato che ,come
di dirà in seguito, non è contestabile che l’accertamento della
interferenza del nuovo rubinetto Copreci con il brevetto de La
Micromeccanica è stato effettuato dal consulente d’ufficio proprio
in relazione alla rivendicazione n. 1, come risultava modificata dalle
dianzi citate sentenze emesse nel precedente giudizio tra le parti.
In tal senso la sentenza , nel riferirsi alle risultanze della CTU, ha
ritenuto che la parte caratterizzante il brevetto consisteva nella
conformazione morfologica dei componenti la catena cinematica )
come accertata dalla riformulazione della rivendicazione n. l e che
in relazione ad essa non vi era interferenza da parte della catena
cinematica messa in atto nel nuovo rubinetto Copreci.
Con tale valutazione, la Corte d’appello ha, da un lato, effettuato
una interpretazione del giudicato e,dall’altro,ha valutato in relazione
2_ O

/

ad esso l’esistenza o meno della contraffazione del brevetto de La
meccanica.
I motivi in esame tendono a prospettare una diversa interpretazione

oltre alla catena cinematica ,ed in particolare alla foronomia, senza
però in alcun modo indicare come tali aspetti inventivi rilevassero
nello caso di specie e perché il nuovo rubinetto Copreci ne
costituisse contraffazione.
Sotto tale profilo i motivi si presentano inammissibili in quanto
generici e non del tutto afferenti alla ratio decidendi poiché
propongono una astratta censura basata su una interpretazione
olistica del giudicato senza però argomentare sul perché nel caso di
specie oltre alle rivendicazioni inerenti la catena cinematica, ed in
particolare alla prima rivendicazione, rilevassero anche le altre
rivendicazioni.
Ciò esonera la Corte dal procedere essa stessa

ad una

interpretazione del giudicato, pur consentitale in ragione del fatto
che detta interpretazione è equiparabile ad una interpretazione di
legge.

2_ l

del giudicato, facendo riferimento ad altri aspetti in esso compresi

Per ciò che concerne il sesto e l’ottavo motivo gli stessi si rivelano
inammissibili sotto diversi profili.
In primo luogo/ la sentenza impugnata, nel riportare le conclusioni

della Copreci del brevetto Micromeccanica, ha rilevato che” contro
le conclusioni predette l’appellata neppure in questo grado di
giudizio ha sollevato obiezioni” e su tale affermazione non si
rinviene nel ricorso censura.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha a più riprese
affermato che il giudice del merito, che riconosca convincenti le
conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporre
in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l’obbligo
della motivazione è assolto già con l’indicazione delle fonti
dell’apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le
contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate,
con la conseguenza che la parte, la quale deduca il vizio della
sentenza impugnata, ha l’onere di indicare in modo specifico le
deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non
si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente neppure il

aa

della CTU che aveva escluso la contraffazione del nuovo rubinetto

mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio ( Cass
19475/05) mentre , sotto un diverso profilo, una mera disamina,
corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato

peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione
di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità. (Cass
1022/09- Cass 23530/13).
Nella specie era dunque onere della ricorrente presentare nella fase
di merito contestazioni alle risultanze ed alle argomentazioni della
espletata consulenza tecnica d’ufficio in ordine alla valutazione
della equivalenza; valutazioni fatte poi proprie dalla Corte
d’appello che ha riportato integralmente il brano della CTU relativo
a tali aspetti.
In assenza dunque di contestazioni alle risultanze della CTU dinanzi al
giudice di appello, deve necessariamente ritenersi corretta la
valutazione del giudicato operata dalla Corte d’appello sulla base
delle argomentazioni della CTU che ha ritenuto quanto segue.
“Non è lecito ritenere, nel caso specifico, che ogni meccanismo che sia
in grado di trasmettere una movimentazione sghemba tra asta di
comando del rubinetto ed otturatore della valvola di sicurezza, sia

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ti

equivalente a quanto oggetto della rivendicazione 1 del brevetto
Micromeccanica nella sua nuova riformulazione. In sostanza, per
dirla in altro modo, se la parte caratterizzante del brevetto consiste

componenti il cinematismo di trasmissione, poiché evidentemente è
stato sancito nel primo Giudizio di merito che tutto quanto afferente
il resto era comunque parte dello stato dell’arte anteriore. . .é
pacifico che questa conformazione morfologica non debba poter
impedire a terzi di conseguire un identico risultato meccanico, cioè
una trasmissione sghemba di atto pressorio, ma con una soluzione
tecnica alternativa. Ed è innegabile che la soluzione tecnica ideata
da Copreci nella nuova versione del rubinetto Cal 22100 non abbia
nulla a che vedere con il cinematismo Micromeccanica se non,
come detto, il solo risultato finale, e che pertanto tale soluzione

proprio, e solamente, nella conformazione morfologica dei

non interferisca con la nuova rivendicazione principale che lo
tutela…”.
Occorre a tale proposito rammentare che la sentenza impugnata ha
rilevato che i quesiti posti al CTU nominato nel giudizio di appello
richiedevano proprio di verificare l’esistenza o meno della

2h

k

contraffazione del brevetto della ricorrente da parte del nuovo
rubinetto Copreci in relazione alle rivendicazioni ritenute valide
dalla sentenza n. 192 del 2000.

tesi dei due consulenti di parte e riporta il relativo brano della
consulenza ove risulta che il CTP di parte ricorrente aveva sostenuto
che “poiché nella precedente causa è stata riconosciuta la
interferenza tra il vecchio rubinetto Copreci ed brevetto
Micromeccanica, seppure nella sua formulazione limitata, in virtù
di un principio di equivalenza meccanica tra i cinematismi che
azionavano l’otturatore della valvola di sicurezza, anche nel
presente accertamento tale principio dovrebbe essere identicamente
applicato poiché, pur essendo strutturalmente differenti i singoli
componenti, e per quanto strutturalmente più complessi rispetto al
brevetto Micromeccanica, è pur sempre attraverso l’assemblaggio
sinergico tra essi che viene conseguito il medesimo risultato
meccanico, ossia che l’otturatore della valvola di sicurezza viene
premuto comunque attraverso la rotazione di un corpo all’interno
del rubinetto”.

La sentenza dà altresì atto del fatto che il CTU ha riassunto le diverse

Non è quindi dubbio che la consulenza tecnica d’ufficio abbia
tenuto presente le prospettazioni del Consulente di parte ricorrente
in ordine alla equivalenza meccanica anche se le ha

A fronte di dette risultanze della consulenza era pertanto onere
specifico della parte contestarle dinanzi alla Corte d’appello.
Nulla di -tutto ciò è avvenuto, onde la sentenza, che sul pulito fa
espresso riferimento alle risultanze della consulenza tecnica
d’ufficio, deve ritenersi adeguatamente motivata mentre le censure
che, in particolare con il sesto motivo, la società ricorrente muove
alla valutazione della sentenza basata sulla CTU in ordine ad una
presunta erronea applicazione del giudizio di equivalenza, tendono
invero a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze
processuali investendo in tal modo inammissibilmente il merito
della decisione.
Il ricorso va in conclusione respinto.
Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese
processuali liquidate come da dispositivo
PQM
2b

successivamente disattese in base alla motivazione dianzi riportata.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio liquidate in euro 8000,00 oltre euro 200,00 per esborsi

ed oltre accessori di legge.

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