Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3885 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 18/02/2010), n.3885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13929-2006 proposto da:

P.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato RINALLO CALOGERO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e FAVATA EMILIA,

che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale atto Notar

Carlo Federico Tuccari di ROMA del 24/05/2006 rep. n. 70836;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1709/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/01/2006 R.G.N. 1809/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato RASPANTI RITA per delega FAVATA EMILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata del 21 gennaio 2006 la Corte d’appello di Palermo, all’esito di nuova consulenza, confermava la statuizione di primo grado con cui, in parziale accoglimento della domanda proposta da P.M. nei confronti dell’Inail, l’Istituto era stato condannato ad elevare al 24% la rendita per infortunio sul lavoro, che era stata originariamente liquidata nella misura del 35% ed era stata poi ridotta al 21% a seguito di revisione. La Corte territoriale negava preliminarmente che la revisione fosse tardiva perchè la rendita era stata costituita con provvedimento del 27 ottobre 1989 e la visita di revisione era stata effettuata l’11 ottobre 1989, ossia nel termine decennale, epoca nella quale, inoltre, si era verificato il miglioramento poi confermato dal CTU, il quale aveva anche precisato che la reclamata misura del 35% è configurabile solo nei casi di cecità monoculare e non già quando, come nel caso di specie, il residuo visivo era di 2/50, per di più migliorabile fino a 5/10.

Avverso detta sentenza il P. propone ricorso con quattro motivi, illustrati da memoria. L’Inail resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denunzia violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 83 e 137 perchè il dies a quo del termine di decadenza decennale depone non già dalla data del provvedimento di liquidazione della rendita, ma dal momento di maturazione del relativo diritto e, nella specie, la prestazione era stata riconosciuta con decorrenza dal 22 febbraio 1988, mentre la visita di revisione era stata effettuata l’11 ottobre 1999 e quindi dopo 11 anni e otto mesi dalla decorrenza originaria.

Con il secondo motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83 e difetto di motivazione, si assume che i Giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che l’Inail aveva emesso un provvedimento di revisione per miglioramento, mentre si era trattato di rettifica per errore, avendo il CTU affermato che le condizioni visive di esso ricorrente erano rimaste immutate, ma che i sanitari dell’Istituto avevano effettuato una valutazione in eccesso, dal momento che la rendita al 35% è ammissibile solo nei casi di cecità monoculare.

Con il terzo motivo si sostiene in ogni caso la inammissibilità della rettifica per errore, giacchè il provvedimento di riduzione della rendita dal 35% al 21% era stato emesso dall’Inail il 16 marzo 2001, mentre la comunicazione del provvedimento iniziale di costituzione della rendita era del 27 ottobre 1989, di talchè era trascorso il decennio di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9.

Con il quarto mezzo si censura la sentenza per violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 84, perchè avrebbe errato il Giudice d’appello nel confermare la sentenza di primo grado in punto di decorrenza della rendita, giacchè il grado di invalidità del 24%, riconosciuto come esistente dal consulente d’ufficio, doveva decorrere dal primo novembre 1999, data a partire dalla quale la prestazione era stata ridotta dall’Inail e non già dal primo gennaio 2001.

I primi tre motivi di ricorso, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, non sono fondati.

Va premesso che l’errore è verificato dal giudice indipendentemente dal fatto che l’Inail abbia aperto un procedimento rivolto al riesame di quanto deciso in precedenza oppure di revisione per sopravvenuto mutamento delle condizioni dell’assicurato (cfr. Cass. n. 10842 del 16/08/2000). Nella specie non di revisione per miglioramento si tratta, ma di rettifica per errore, dal momento che il CTU ha accertato che la percentuale del 35% non competeva neppure dall’inizio, in sede di primo riconoscimento della rendita.

Se dunque di rettifica si tratta, non sono applicabili i termini previsti per la revisione, come si sostiene in ricorso, e quindi rimane ininfluente accertare se il termine decennale previsto per la revisione decorresse dalla data di maturazione del diritto a rendita, oppure dalla data successiva del provvedimento che la riconosceva.

Si tratta dunque di rettifica di errore, a cui non è applicabile il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9, giacchè il medesimo, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 2005, non può operare in via retroattiva. L’obbligo di procedere alla rettifica nel decennio scatta infatti solo dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000 e quindi non può riguardare la presente fattispecie, in cui la rendita era stata costituita nel 1989 e la visita di revisione era stata effettuata nel 1999, che rimane regolata dalla L. n. 88 del 1989, art. 55 che consentiva la rettifica per errore senza limiti di tempo (nello stesso senso Cass. n. 3486 del 15/02/2007). E’ invece fondato il quarto motivo.

Infatti la rendita originaria del 35%, frutto di errore, era stata ridotta dall’Istituto al 21%. Tale riduzione era errata, avendo il CTU accertato che il grado di invalidità era del 24%, onde la rendita spettava nella suddetta misura del 24% nello stesso momento in cui l’Istituto la ridusse al 21%, giacchè la prestazione deve in ogni momento corrispondere alla effettiva entità della riduzione dell’attitudine al lavoro.

Questo motivo va quindi accolto e la sentenza sul punto va cassata con rinvio ad altro Giudice, che si designa nella Corte d’appello di Caltanissetta, la quale accerterà la data precisa in cui la rendita fu decurtata, affinchè da quello stesso momento venga ripristinata nella misura del 24%.

Il Giudice del rinvio provvederà anche per le spese del presente processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, e rigetta i primi tre, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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