Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3885 del 17/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 17/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 17/02/2020), n.3885
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 33745-2018 proposto da:
MILK TRADE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 44, presso lo
studio dell’avvocato PAOLO MAZZOLI, rappresentata e difesa dagli
avvocati ANTONIO COMELLA, CARLA COMELLA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
Fatto
RITENUTO
CHE:
1 Con sentenza n. 7247/1/18, depositata in data 2 agosto 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 14739/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale aveva accolto il ricorso della Milk Trade Srl contro diniego di rimborso IVA 1989 e 1990 in relazione alla ritenuta illegittimità dell’applicazione del condono ex L. n. 413 del 1991, per tali periodi di imposta. In particolare, la sentenza della CTR sfavorevole alla contribuente ha fatto seguito alla sentenza della Corte n. 22399 del 2017 di cassazione con rinvio di una prima sentenza del giudice d’appello che aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia ritenendo tardiva l’eccezione dell’Agenzia di decadenza dall’azione di rimborso formulata dalla contribuente;
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuenti deducendo un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Con un unico motivo dedotto – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la contribuente lamenta la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per aver la CTR ritenuto la contribuente decaduta dall’azione di rimborso formulata il 29 marzo 2013 in relazione a somme versate in presenza di diniego di condono per gli anni di imposta 1989 e 1990, diniego divenuto definitivo il 21.12.2010 per effetto del passaggio in giudicato di precedenza sentenza della CTR che li aveva accertati.
2. Ritiene il Collegio che la controversia non si ponga in termini dell’immediata evidenza decisoria con specifico riferimento alla questione dell’applicazione del termine biennale di decadenza del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, anche alla richiesta di restituzione di somme per l’istanza di condono dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato.
3. La causa va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo disponendo la trasmissione alla Sezione Quinta per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020