Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3885 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3885 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 14324-2016 proposto da:

mATTEou CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VERCELLI 19, presso lo studio dell’avvocato GENNARO
ZICCARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO
REALE;

– ricorrente contro
TRENITAI,IA SPA 05403151003, in persona dell’institore,
elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA MAZZINI 27, presso lo
studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIR0′, che la rappresenta e
difende;

– controricorrente nonché contro

Data pubblicazione: 16/02/2018

INPS – ISTITUTO NAZIONALE D’AIA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Direttore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VI CESARE BECCARLA 29, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DEIEISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO

– contronecorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 8848/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, emessa il 9/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA
SPENA.

Ric. 2016 n. 14324 sez. ML – ud. 05-12-2017
-2-

STUMPO;

PROC. nr . 14324/2016 RG

RILEVATO
che, con sentenza in data 9.12.2015-22.1.2016 nr. 8848/2015, la
Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame di TRENITALIA s.p.a.
ed in riforma della decisione del Tribunale della stessa sede, respingeva la
domanda proposta da CLAUDIO MATTEOLI per la condanna della società
TRENITALIA spa, nella qualità di coobbligata solidale ex art. 29, 2° comma,

11.094,81) maturato quale dipendente della società Pietro Mazzoni
Ambiente s.p.a., appaltatrice del servizio di pulizia da TRENITALIA spa;

che il giudice del gravame riteneva estensibili alla fattispecie di causa i
principi affermati da questa Corte nell’arresto nr. 15432/2014, in particolare
in ordine alla inapplicabilità agli appalti pubblici del disposto di cui all’art.
29, comma 2 D. L.gs 276/2003;

che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza CLAUDIO
MATTEOLI, affidando l’impugnazione a due motivi, cui oppongono difese,
con relativi controricorsi, TRENITALIA s.p.a e l’INPS, che ha altresì proposto
ricorso incidentale, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso
TRENITALIA spa;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;

che l’INPS e TRENITALIA spa hanno depositato memorie
CONSIDERATO
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
che il ricorrente ha denunziato:
– con il primo motivo—ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ.—
violazione e falsa applicazione dell’art.437, 2° comma, cod.proc.civ., sul
rilievo che Trenitalia spa aveva tardivamente eccepito soltanto in sede
di gravame l’inapplicabilità nella vicenda di causa dell’art. 29, 2°
comma, D. L.gs 276/2003, in ragione della applicazione del D.LGS. n.
163 del 2006, in violazione del divieto dei nova sancito dall’art. 437
cod.proc.civ.;

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D. L.gs 276/2003, al pagamento del trattamento di fine rapporto ( euro

PROC. nr . 14324/2016 RG

– con il secondo motivo—ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ.—
violazione e falsa applicazione dell’art. 29 , 2° comma, D.L.gs. 276/2003,
osservando che la applicazione nell’appalto di causa del D.L.gs. 163/2006
non escludeva la applicabilità dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003
giacchè il primo testo normativo ( cd. codice degli appalti pubblici)
conteneva una disciplina derogatoria rispetto a quella comune riguardo alla

codice degli appalti pubblici non disponeva trovava applicazione la
disciplina privatistica. Al di fuori del caso delle amministrazioni pubbliche,
alle quali l’art. 29, comma 2, non si applicava per il disposto dell’articolo 1
comma 2 dello stesso testo di legge ( come chiarito dall’art. 9 D.L. 76/13)
per gli altri soggetti non vi erano ragioni per non ritenere pienamente
applicabile la normativa generale di cui al suddetto articolo 29, comma 2.

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;
che, con efficacia assorbente rispetto all’esame del primo motivo, va
rilevata la fondatezza del secondo motivo.
In questa sede si intende assicurare continuità al principio di diritto , già
enunciato da questa Corte ( Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, n.
10777, Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2016, n. 10731), secondo cui in
materia di appalti pubblici la responsabilità solidale prevista dall’art. 29,
comma 2, del D.LGS. n. 276 del 2003— esclusa per le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001— è,
invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie Trenitalia s.p.a., società
partecipata pubblica).
Nei citati precedenti si è evidenziato come per i soggetti pubblici la
esclusione della applicazione dell’articolo 29 D.Lgs. 276/2003 discenda
unicamente dalla previsione contenuta nell’articolo 1 dello stesso D.Lgs. e
non anche da una pretesa esaustività della disciplina degli appalti pubblici o
dalla incompatibilità tra le due suddette discipline. In questo senso la
disciplina del decreto legge 76/2013, articolo 9, comma 1— (secondo cui le
disposizioni dell’articolo 29, comma 2 del D.L.gs. 276/2003 non trovano
applicazione per le sole pubbliche amministrazioni individuate dall’articolo

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sola procedura ed alle regole di scelta del contraente mentre lì dove il

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1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)— ha chiarito un
principio immanente nel sistema.
La differente regolamentazione tra «aggiudicatori» privati ed
«aggiudicatori» pubblici non è sospettabile di illegittimità costituzionale, con
riguardo al rilievo della disparità di trattamento fra enti pubblici e privati
imprenditori ed alla limitazione di iniziativa economica di tali ultimi enti, per

L.GS. 276/2003. Quanto al primo profilo, sono state già evidenziate da
questa Corte le peculiarità delle due situazioni a confronto, che giustificano
la diversità delle discipline (v. da ultimo Cass. 10.10.2016 n. 20327),
osservandosi che nell’appalto privato il committente non incontra alcun
limite nella scelta del contraente laddove nelle procedure di evidenza
pubblica la tutela dei lavoratori è assicurata sin dal momento della scelta del
contraente, poiché gli enti aggiudicatori nella valutazione delle offerte «sono
tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto
al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza…» (art. 86 D.L.GS
163/2006) oltre che ad effettuare controlli preventivi anche in merito al
rispetto da parte della impresa concorrente della normativa in materia di
sicurezza, degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, degli adempimenti
previdenziali ed assistenziali (art. 38 D.L.GS 163/2006). La diversità delle
situazioni a confronto e degli interessi che in ciascuna vengono in rilievo
giustifica la posizione più onerosa prevista per gli imprenditori privati con
partecipazione pubblica rispetto a quella di altri operatori economici, privati
o pubbliche amministrazioni, in relazione alla peculiarità della loro
qualificazione giuridica, che li rende soggetti ad entrambe le discipline. In
relazione all’ulteriore profilo di incostituzionalità deve osservarsi come non
sia precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla
diversa natura dei committenti.
che resta assorbito il ricorso incidentale dell’INPS, di carattere adesivo
a quello del lavoratore;
che il contenuto della memoria della controricorrente TRENITALIA spa
è inidoneo ad incidere sulla soluzione della controversia, riproponendo

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l’aggravio connesso alla previsione di responsabilità ai sensi dell’art. 29 D.

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questioni già motivatamente disattese da questa Corte nei propri precedenti
arresti sul tema, cui in questa sede si fa integrale rinvio;

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, deve
accogliersi il ricorso del lavoratore per manifesta fondatezza, con cassazione
della decisione impugnata e rinvio alla Corte di appello di Roma, che
provvederà a nuovo esame della controversia alla luce del principio di diritto

legittimità;

PQM
La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia— anche per le spese— alla Corte
di appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza del 5.12.2017

enunciato, nonchè alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di

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