Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3885 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6121-2015 proposto da:

P.A., (OMISSIS), M.L., (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SIMON BOCCANEGRA 8, presso lo studio

dell’avvocato MARIO GIULIANI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABIO GIULIANI;

– ricorrenti –

contro

F.A., (OMISSIS), nella qualità di erede di F.F.,

nonchè F.R., (OMISSIS), e FI.AN., (OMISSIS),

nella qualità di eredi di F.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio

dell’avvocato DANIELA GAMBARDELLA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

G.V. nella qualità di erede di F.G., nonchè

FA.RI. e FA.EN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5291/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato FABIO GIULIANI, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

per la condanna alle spese.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 36306/2001, accoglieva la domanda di regolamento di confini proposta da F. e F.G. nei confronti di P.A. e M.L., rigettando l’eccezione di usucapione sollevata da quest’ultimi. Con la stessa sentenza il Tribunale capitolino determinava il confine, disponeva l’apposizione dei termini e la demolizione dei manufatti realizzati dai convenuti sul terreno degli attori.

A seguito di impugnazione la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 4968/2007, rigettava l’appello proposto dai P.- M..

Investita della controversia questa Corte, con sentenza n. 15954/2009, cassava la succitata sentenza di appello accogliendo, in parte, il proposto ricorso dei P.- M. relativamente ai primi tre motivi dello stesso relativi al mancato rigetto della domanda attorea.

A seguito di riassunzione del giudizio la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 5291/2014 rigettava l’appello, condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali. Per la cassazione di tale ultima decisione della Corte distrettuale i P.- M. propongono ricorso fondato su otto ordini di motivi e resistito con controricorso.

Le parti ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per non avere il Giudice del rinvio fedelmente dato esecuzione ai compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè il vizio di motivazione sulla qualificazione della domanda quale azione di regolamento di confini.

3.- Con il terzo motivo parti ricorrenti lamentano l’omesso (qualificazione della domanda quale azione di regolamento di confini) decisivo per il giudizio oggetto di decisione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

4.- I primi tre suesposti motivi possono essere trattati congiuntamente attesa la loro intima connessione ed il relati collegamento sotto il profilo della continuità e contiguità argomentativa e logica.

I suddetti motivi, nella sostanza, pongono la questione della elusione del dictum di cui alla citata precedente sentenza di questa Corte del 2009 dell’omessa pronunzia sulla qualificazione della azione come rivendica e non come regolamento di confini. Le doglianze di cui ai motivo sono, nel loro complesso, infondate.

La sentenza di questa Corte n. 15954/2009, in sostanza, non enunciò un principio specifico, ma richiese, nell’ordine, una approfondimento per “conoscere l’effettiva aderenza della decisione (della Corte distrettuale del 2007) alle risultanze processuali”.

Con l’impugnata sentenza è stato data correttamente risposta a quanto già richiesto da questa Corte senza elusione alcuna di quanto richiesto.

Più in particolare, ancora, va rilevato che la gravata decisione si è correttamente uniformata al dictum di Cass. n. 15954/2009.

Giova in proposito rammentare che quest’ultima, dopo aver formulato una premessa generale sui criteri distintivi fra azione di rivendicazione ed azione di regolamento di confini, ebbe a ravvisare un vizio di motivazione della decisione allora impugnata facendo riferimento agli oneri probatori previsti dall’art. 950 c.c., evidenziando – fra l’altro e proprio in relazione a tale tipo di controversia – la necessità di un approfondimento sulla rilevanza dell’omessa allegazione di planimetria e tipo di frazionamento nel rogito di acquisto dell’immobile da parte dei P.- M..

Da tanto consegue che al Giudice del rinvio era preclusa qualsiasi valutazione sulla natura dell’azione essendosi già provveduto alla qualificazione dell’azione ed il giudice del rinvio era investito della controversia nei suddetti limiti.

I tre motivi vanno, quindi, respinti.

5.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e 394 c.p.a. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e (quindi) il vizio di ultrapetizione.

Il motivo ripercorre, nella sua esposizione, le varie plurime fasi processo adducendo, nella sostanza, che vi era stato un abbandono della domanda di regolamento dei confini, domanda che – quindi – doveva ritenersi rinunciata ed abbandonata.

Il motivo è infondato giacche non vi è stata nessuna rinuncia.

Il complessivo contenuto della domanda svolta dagli odierni contro ricorrenti, anche alla luce delle conclusioni del giudizio di riassunzione, non potevate indurre dubbi sul fatto che oggetto del petitum era l’accertamento dello sconfinamento.

Tanto emerge con chiarezza laddove ancora si faceva riferimento alla richiesta di conferma della sentenza del Tribunale che aveva provveduto, per l’appunto, sul confine.

Il motivo va, dunque, respinto.

6.- Con il quinto motivo del ricorso si deduce il vizio di omesso esame di un fatto (effettiva estensione del terreno di proprietà P.- M.) decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Alla trattazione del motivo deve premettersi che nell’ipotesi trova applicazione – ratione temporis – l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Secondo tale norma è inammissibile il motivo di ricorso per l’omesso esame di elementi istruttori ove il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque considerato dal Giudice. Infatti la riformulazione, innanzi citata, dell’art. 360 c.p.c. deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici, dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata e prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta della motivazione anche sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della “sufficienza” della motivazione.

Tanto alla stregua dei condivisi principi già affermato da questa Corte (Cass. civ., S.U. 8053/2014 e Cass. n. 14324/2015).

Oltre che per effetto dell’applicazione, nella specie, della citata e novellata norma e dei suoi conseguenti effetti, il motivo è del tutto inammissibile pure in ragione di altra ragione.

Il dictum della gravata decisione si fonda su una precisa ricostruzione fattuale svolta dal Corte di merito in ordine all’identificazione di quanto acquistato dalle parti in causa (ed, in particolare, dagli attori odierni controricorrenti in virtù del loro atto di acquisto del (OMISSIS) ove l’estensione del terreno era precisamente indicata in base al frazionamento di lottizzazione ivi indicato).

Tanto, per di più, con corretta applicazione del condiviso canone ermeneutico già affermato e ribadito da questa Corte (Cass. n. 512/2006 e Cass. n. 17756/2015) per cui in caso di discordanza di casi deVe farsi riferimento al frazionamento di data meno recente.

A fronte di tale precisa ricostruzione il motivo in esame si risolve in una impropria ed ingiustificata istanza di riesame di risultanze già correttamente valutate in giudizio.

Infatti “è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e,in particolare, prospetti un preteso, migliore e più appagante coordinamento dei fatti acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata.

In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione” (Cass. civ., 26 marzo 2010, n. 7394).

Il motivo qui in esame è, quindi, inammissibile.

7.- Con il sesto si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli alt. 1537 e 1538 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Col motivo, in sostanza, si lamenta questione dell’identificazione come vendita a corpo o a misura del terreno che i ricorrenti ebbero ad acquistare dal “Villaggio dei lavoratori”.

Il motivo è infondato e va rigettato per lo stesso ordine di argomentazioni già esposte, con riferimento al quinto motivo, al precedente punto sub 6. e che evidenziano la irrilevanza delle deduzioni sulla natura della vendita.

8.- Con il settimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè vizio di motivazione sulla domanda di garanzia per evizione.

La doglianza di cui al motivo è infondata.

La gravata sentenza ha correttamente provveduto all’interpretazione degli atti di acquisto escludendo che la porzione di terreno per cui è controversia fu trasferita agli odierni ricorrenti con l’atto di acquisto del 1979 e, per conseguenza, che vi fu una perdita del bene acquistato, che avrebbe potuto sostanziare i presupposti per l’azione di evizione. Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.

9.- Con l’ottavo ed ultimo motivo del ricorso si deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo ribadisce, in sostanza, precedenti deduzioni ed attiene a questioni, tutte in fatto (quali l’acquisto anche da parte dei coniugi P.- M. di un una fascia di terreno).

Viene, quindi, perseguita impropriamente una revisione – in questa sede non più possibile – della valutazione in fatto già adeguatamente svolta dai Giudici del merito.

Al riguardo e conclusivamente va riaffermato il principio per cui “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga una totale obliterazione di elementi” (Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148).

Nè, d’altra parte, “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 può equivalere e risolversi nella revisione del “ragionamento decisorio” (Cass. civ., Sez. L., Sent. 14 no novembre 2013, n. 25608).

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

10.- Alla stregua di tutto quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

11.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (applicabile ratione temporis poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013).

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido, al pagamento in favore delle parti contro ricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 4.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello tesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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