Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3884 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 18/02/2010), n.3884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14629-2006 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e RASPANTI RITA,

giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del

18/04/06, rep. 70562;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO

36, presso lo studio dell’avvocato MASSANO MARIO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PACHI’ ARMANDO, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 976/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/12/2005 R.G.N. 669/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato FABBI RAFFAELA per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G. conveniva l’INAIL dinanzi al giudice di lavoro di Venezia per ottenere il ripristino della rendita unica, costituita in suo favore nella misura del 22%, relativa a danno da malattia professionale ed infortunio del lavoro, ridotta, in sede di revisione, avvenuta oltre il decennio dalla sua costituzione, nella misura del 14%.

Espletata CTU, nella quale il consulente concludeva per una capacità lavorativa ridotta complessivamente nella misura del 19%, ed entrato in vigore il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 38, art. 9, l’Inail riconosceva la rendita nella misura accertata dal CTU, e per la differenza, rispetto alla precedente rendita, costituiva una prestazione diversa a contenuto economico predeterminato e non aggiornabile.

Insistendo lo S. per il riconoscimento di una rendita pari al 22%, l’adito giudice rigettava la domanda.

La Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda.

I giudici di appello ritenevano che, a seguito dell’entrata in vigore della L. 17 agosto 2005, n. 168, art. 14 vicies quater, non vi era dubbio “che la prestazione mantenuta ha riferimento al genus delle diverse prestazioni previste dalla normativa INAIL e non ad una mera somma di denaro”.

Avverso tale sentenza l’INAIL ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unica censura l’INAIL denuncia violazione e falsa applicazione della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 55, D.L. n. 38 del 2000, art. 9, L. 17 agosto 2005, n. 168, art. 14 vicies quater, artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. ed erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Deduce, al riguardo, l’Istituto che “la Corte territoriale, dopo aver correttamente affermato che la fattispecie deve essere esaminata alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 191 del 5 maggio 2005 nonchè della normativa introdotta dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, art. 14 vicies quater, non ha dedotto la obbligata conseguenza scaturente proprio da una corretta applicazione del suindicato art. 14 vicies quater, che è stato introdotto esclusivamente – e senza altro scopo – a salvaguardia del principi dell’affidamento economico di quei soggetti che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 10 maggio 2005…… si sarebbero visti revocare la prestazione economica di cui al comma 3 del predetto decreto, nel frattempo attribuita dall’Istituto in ossequio al disposto di norme poi dichiarate incostituzionali”.

La censura è fondata.

Invero, questa Corte è già intervenuta sulla questione sancendo il principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale alla stregua di un’interpretazione letterale, sistematica, storica e costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9, comma 3, il mantenimento delle prestazioni indebite erogate dall’INAIL a seguito di errore non rettificabile comporta la cristallizzazione della prestazione al momento in cui l’errore è stato rilevato, e non consente le rivalutazioni periodiche delle rendite INAIL, trattandosi di disposizione più favorevole all’assicurato rispetto alla regola civilistica, che impone la restituzione dell’indebito e alla regola precedente, in “sutajecta materia”, della L. n. 88 del 1989, art. 55 che ne escludeva la ripetizione e non garantiva, a differenza dell’art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 38 cit., la conservazione, per il futuro, delle prestazioni indebite (principio applicato, confermando la decisione di merito, in fattispecie concernente revisione risalente al 1996, vigente la disciplina della L. n. 88 del 1989, art. 55 e prestazione mantenuta a seguito di riesame in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9, comma 5, dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 191 del 2005, con conseguente scrutinio del diritto, a seguito dello “ius superveniens” introdotto dal D.L. n. 115 del 2005, art. 14-vicies quater, conv., con modif., in L. n. 168 del 2006, alla stregua dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38 cit., previa verifica, in sede amministrativa, dei più restrittivi limiti di reddito previsti dal citato D.L. n. 115) (Cass. 19 aprile 2006 n. 9063).

Conforta siffatta interpretazione il rilievo secondo il quale sul piano letterale, il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9 non si riferisce alla conservazione della rendita, ma esplicitamente ed esclusivamente ad una prestazione economica, e cioè alla somma in godimento al momento di rilevazione dell’errore. Inoltre la norma facendo riferimento ad errore non rettificabile, riconosce l’esistenza dell’errore, che, però, in quanto non rettificabile, non permette la riduzione della rendita alla misura corrispondente alla inabilità correttamente rilevata, depurata dell’errore.

Nè può non venire in considerazione che la richiamata norma risulta più favorevole all’assicurato, rispetto non solo alla regola civilistica che impone la restituzione dell’indebito, ma anche alla regola precedente in subiecta materia della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 55, che ne escludeva la ripetizione, ma non garantiva, a differenza della D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 3 la conservazione per il futuro delle prestazioni indebite.

Sulla base delle esposte considerazioni pertanto il ricorso va accolto.

La sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendosi nel merito, la domanda di S.G. va respinta relativamente alla pretesa ulteriore rispetto a quanto riconosciuto dall’INAIL nel corso del giudizio di primo grado.

Nulla deve disporsi per le spese dell’intero processo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., non trovando applicazione ratione temporis il disposto del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respinge la domanda di S.G.. Nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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