Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3884 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 17/02/2011), n.3884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.N., elettivamente domiciliata in Roma, via Romeo Romei

n. 24, presso lo studio dell’avv. Martinelli Simona, rappresentata e

difesa dagli avvocati Gavuoto Carmela e Pellegrino Gavuoto per

procura in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

via della Frezza, n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccio Alessandro, Nicola Valente

e Antonella Patteri, per procura in calce alla copia notificata del

ricorso;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1250/2009 della Corte d’appello di Napoli,

depositata in data 26.03.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17.12.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

B.N. conveniva in giudizio l’INPS dinanzi al giudice del lavoro di Benevento per ottenere l’assegno ordinario di invalidita’ ai sensi della L. n. 222 del 1984.

Rigettata la domanda e proposto appello dall’assicurato, la Corte di appello di Napoli con sentenza depositata in data 26.3.09 dichiarava nulla la sentenza impugnata sostenendo che in veste di litisconsorte avrebbe dovuto essere citato anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42 (conv.

dalla L. 24 novembre 2003); rimetteva, pertanto, la causa al primo giudice assegnando termine per la riassunzione.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione B. denunziando violazione dell’art. 101 c.p.c., della L. n. 222 del 1984 e del D.L. n. 269 del 2003, in quanto la norma applicata dal giudice di merito attiene ai giudizi in materia di invalidita’ civile e, quindi, all’assistenza, mentre egli aveva invocato l’accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale quale l’assegno ordinario di invalidita’, per la cui concessione unico legittimato passivo e’ l’INPS. L’INPS non ha svolto attivita’ difensiva, ma ha depositato procura.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la quale e’ stata comunicata al Procuratore generale ed e’ stata notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso e’ fondato.

Dalla lettura della norma indicata dal giudice di merito emerge che il Ministero dell’Economia e Finanze deve essere necessariamente evocato in giudizio nelle controversie “concernenti l’invalidita’ civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilita’ ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro”, nelle quali il Ministero stesso assume la veste di litisconsorte necessario, sia pure a fini di mera partecipazione al giudizio per effetto di denunzia di lite, con funzioni di controllo delle condizioni sanitarie dell’invocato trattamento (Cass. 9.8.04 n. 15347). La norma fa, dunque, riferimento alle cause aventi ad oggetto prestazioni assistenziali e non previdenziali, quale quella intentata dal B., che ha come unico legittimato passivo l’INPS, quale Ente assicuratore.

Il ricorso e’, dunque, fondato e deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice indicato in dispositivo, per un nuovo esame e per la pronunzia sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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