Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3884 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3884 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 12734-2016 proposto da:
TRENITALLX SPA 05403151003, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROAIA,

FARAVELI,I 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO
NIAR1SCA, che loarappresenta e difende;

– ricorrente contro
ASAMOATI KWAKLI ARTHIJR, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA AGRI, 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
NAPPI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALL’ISSI() VEGGIARI;

– controlicorrente nonché contro

Data pubblicazione: 16/02/2018

INPS – ISTITUTO NAZIONAI T’, DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Direttore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO

– controricorrente avverso la sentenza n. 582/2015 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 19/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA
SP! NA.

Ric. 2016 n. 12734 sez. ML – ud. 05-12-2017
-2-

STUMPO;

PROC. nr . 12734/2016 RG

RILEVATO
che con sentenza del 15.10-25.11.2015 nr. 582 la Corte di appello di
Venezia respingeva il gravame di Trenitalia s.p.a. avverso la decisione del
Tribunale di Verona (sentenza nr. 626/2012), che aveva rigettato
l’opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo di
condanna, quale committente coobbligata solidale ex art. 29 comma 2,

di ASAMOAH KWAKU ARTHUR, lavoratore dipendente della società Pietro
Mazzoni Ambiente spa;
che,

per quel che rileva nella presente sede, veniva ritenuta

l’inammissibilità delle deduzioni
TRENITALIA spa

svolte in udienza dal difensore di

in ordine alla inapplicabilità dell’art. 29 co. 2 d. Igs.

276/2003 per essere applicabile la disciplina degli appalti conclusi dalle PP.
AA. — ex D. L.gs 163/2006— giacchè si trattava della allegazione di fatti
nuovi.
La Corte territoriale osservava poi:

che l’appellato aveva lavorato nel

servizio in appalto per tutto il periodo dal 6.7.2002 al 28.2.2010, non
essendo stato allegato alcun fatto interruttivo; che doveva essere escluso il
diritto di surrogazione di TRENITALIA, all’esito dell’assolvimento degli
obblighi ex art. 29 d.lgs 276/2003, nei diritti del lavoratore verso il Fondo di
Garanzia dell’INPS; che l’obbligo di pagamento del TFR era rimasto a carico
del datore di lavoro— e dunque del coobbligato solidale— anche per le
quote maturate dopo il gennaio 2007, nonostante la applicabilità della
disciplina degli accantonamenti presso il Fondo di Tesoreria

ex lege

296/2006.
che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza TRENITALIA
s.p.a., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui hanno opposto difese
il lavoratore e l’INPS;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;
che l’INPS ha depositato memoria
CONSIDERATO

1

D.L.gs. 276/03, al pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità in favore

PROC. nr . 12734/2016 RG

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
che, la società ricorrente ha dedotto:
– con il primo motivo— ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.—
violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 437 cod.proc.civ., dell’art.
29, 2° co., D. L.gs. 276/2003, dell’art. 118, sesto comma, D. Lgs. 12 aprile
2006 n. 163 e dell’art. 5 del DPR 207/2010, sul rilievo che doveva ritenersi

incontestato tra le parti il presupposto di fatto, ritenuto dalla Corte di
appello tardivamente allegato, della stipulazione tra Trenitalia spa e la
società Pietro Mazzoni Ambiente spa di un contratto di appalto soggetto alle
disposizioni del D.Lgs 163/2006— di cui Trenitalia era soggetto
destinatario— e che il divieto di allegazione dei nova in appello non era
pertinente rispetto a domande o eccezioni fondate su diversi presupposti
giuridici sulla base di medesimi fatti. Il motivo attiene, altresì, alla falsa
applicazione del regime di solidarietà di cui all’art. 29 d. L.gs 276/03 in
luogo delle previsioni del Codice di Contratti Pubblici, con richiamo al
precedente di questa Corte nr. 15432/2014;
– con il secondo motivo— ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.—
violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi da 755 a 757, L.
296/2006, del D.M. 30 gennaio 2007 e dell’art. 29 D. L.gs. 10 settembre
2003 n. 276, sostenendo l’erroneità della decisione impugnata nella parte in
cui non aveva dichiarato la estraneità di TRENITALIA spa al pagamento
delle quote del TFR maturate a far data dall’i gennaio 2007, per essere la
relativa obbligazione a carico del Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS e non
del datore di lavoro – appaltatore;
– con il terzo motivo— ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.—
violazione e falsa applicazione degli artt. 29 d. Igs. 276/2003, 115
cod.proc.civ., 2697 cod.civ., per non avere il lavoratore, a cui carico cadeva
il relativo onere, fornito idonea prova

dell’impiego nei lavori oggetto

dell’appalto per l’intera sua durata;
– con il quarto motivo— ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.—
violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 L. 297/82 e dell’art. 1203 n.
3 cod. civ., sul rilievo che l’adempimento da parte del committente,
coobbligato solidale, dell’ obbligo ex articolo 29 D. L.gs. 276/2003 non
r

2

PROC. nr . 12734/2016 RG

poteva escludere il proprio diritto a rivalersi sul Fondo di Garanzia in
surroga del lavoratore, ex articolo 1203 cod.civ.;
che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;
che, infatti:
-quanto al primo motivo, deve rilevarsi – con efficacia assorbente
rispetto alla questione della ritualità della allegazione in appello della

questa Corte (ex multis: Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2017, n. 10777,
Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2016, n. 10731), cui va data in questa
sede continuità, l’art. 29, secondo comma d.Ig. 276/2003 trova applicazione
nei confronti dei soggetti privati, quale Trenitalia s.p.a., anche qualora ad
essi si applichi il codice dei contratti pubblici. Nei citati precedenti si è
evidenziato come la esclusione della applicazione dell’articolo 29 D.Lgs.
276/2003 per i soggetti committenti aventi natura di enti pubblici discenda
unicamente dalla previsione contenuta nell’articolo 1 dello stesso D.Lgs.
276/2003 e non anche da una pretesa esaustività della disciplina degli
appalti pubblici o dalla incompatibilità tra le due discipline in
considerazione.
-Quanto al secondo motivo, occorre premettere, come già precisato da
questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2016, n. 10354) con
orientamento qui condiviso, che l’onere probatorio del lavoratore che agisca
nei confronti del committente del datore di lavoro per il pagamento del TFR
riguarda il fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dal rapporto di
lavoro subordinato e dal contratto di appalto ( nel senso dell’impiego nei
lavori appaltati) e non anche l’effettivo versamento da parte del datore di
lavoro dei contributi dovuti al Fondo di Tesoreria ( a norma della L. n. 296
del 2006, art. 1, comma 756, seconda parte) . Il versamento dei contributi
al Fondo di Tesoreria costituisce, infatti, fatto estintivo della pretesa dei
lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore e, di conseguenza,
nei confronti della committente, obbligata solidale

ex lege;

rientra,

pertanto, nell’onere di allegazione e di prova a carico di quest’ultima, che lo
opponga in eccezione. L’art. 1 della I. 296/06 prevede, infatti, al comma
756, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene

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applicabilità del D. L.gs. 163/2006 – che per consolidata giurisprudenza di

PROC. nr . 12734/2016 RG

effettuata dal Fondo di cui al precedente comma 755 «limitatamente alla
quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre
per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro».
Ne consegue che TRENITALIA spa non poteva limitarsi a sostenere il
proprio difetto di legittimazione passiva per le quote del TFR maturate dall’I_
gennaio 2007 ma avrebbe dovuto allegare ( e provare) i versamenti al

AMBIENTE spa).
Il motivo di ricorso non indica, come era necessario al fine della
decisività della censura, le allegazioni compiute nelle fasi di merito circa
l’effettivo versamento dei contributi al Fondo di tesoreria (da parte del
datore di lavoro). Piuttosto si limita a riproporre in questa sede la questione
del difetto di legittimazione passiva di TRENITALIA spa e sotto tale aspetto
è infondato.
-Il terzo motivo è inammissibile, in quanto, ancorchè formalmente
qualificato come vizio di violazione di norme di legge, contesta la
valutazione degli elementi di prova (nella specie, documentale) effettuata
dal giudice del merito in ordine all’impiego continuativo del dipendente
nell’appalto di TRENITALIA. Trattasi di un giudizio di fatto, censurabile in
questa sede di legittimità nei limiti della deducibilità del vizio di
motivazione, ex articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ. Nella fattispecie la
denunziabilità del vizio di motivazione è in radice preclusa dalle disposizioni
dell’articolo 348 ter, commi 4 e 5 cod.proc.civ., applicabile

ratione

temporis, per la conformità dell’accertamento di fatto nei due gradi di
merito.
motivo è stata già affrontata nei

– la questione posta con il quarto

precedenti di questa Corte (cfr. Cass. 20.5.2016 nn. 10543 e 10544), qui
condivisi, che hanno evidenziato come la posizione giuridica soggettiva della
committente (nella specie, Trenitalia s.p.a.) che, in forza dell’art. 29 d.lgs.
n. 276 del 2003, corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti
del proprio appaltatore non è riconducibile a quella dell’ «avente diritto dal
lavoratore», quest’ultimo beneficiario della garanzia del Fondo istituito ai
sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 (a tenore del quale il Fondo di Garanzia

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Fondo di Tesoreria effettuati dalla società-appaltatrice (PIETRO MAZZONI

PROC. nr . 12734/2016 RG

si sostituisce al datore di lavoro insolvente nel pagamento del TFR
spettante ai lavoratori «o loro aventi diritto»).
Il committente adempie ad un’obbligazione propria nascente dalla
legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore e non ha titolo
per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della L. n. 297
del 1982; è, piuttosto, legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, deve
pervenirsi al rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza manifesta alla
luce dei precedenti richiamati;

che le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo,
seguono la soccombenza

che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, DPR 115
del 2002 nei riguardi della ricorrente;

PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento
delle spese, che liquida per ciascuna parte in C 200 per spese ed C 1.200
per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di
legge.
Ai sensi dell’ art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma ibis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella adunanza del 5 dicembre 2017

verso il datore di lavoro-appaltatore, ex art. 1203, n. 3, cod.civ.

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