Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3883 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3883 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA
sui ricorsi riuniti nn. R.G. 7947/08 e 11969/08, reciprocamente proposti
DA
TARI’ soc. consortile per azioni, in persona del legale rapp.te p.t, elettivamente
domiciliata in Roma, alla via Nizza 59, presso lo studio degli avv.ti Astolfo Di Amato
ed Emilio Battaglia, che la rappresentano e difendono giusta procura a margine del
ricorso.

Osgzse)goeltRICORRENTE/CONTRORICORRENTE AL RICORSO INCIDENTALE
CONTRO

VANVITELLI REAL ESTATE s.r.l. in liquidazione; CONTE GIOIELLI s.r.I.; I.P.M. di
MASTROBUONO RAFFAELE & C. s.a.s.; DI CONNO s.r.I., ciascuna in persona del
rispettivo legale rapp.te p.t., tutte elettivamente domiciliate in Roma, alla piazza
Cavour 17, presso lo studio dell’avv. Ferdinando Barucco e difese dall’avv. Mario
I

Ciancio, giuste procure a margine del controricorso. – c.F, : o 2.5132.0

0-63
2ots

CONTRORICORRENTI/RICORRENTI INCIDENTALI

Data pubblicazione: 19/02/2014

avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa il 21.12.07,
depositata il 7.1.08;.
udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 19.11.2013 dal consigliere dr.
Magda Cristiano;
udito il P.M., nella persona del Sostituto P.G. dr., che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in accoglimento
del ricorso ex art. 2437 ter, 60 comma c.c., presentato da Business and Innovation
Centre Caserta s.r.I., Di Conno s.r.I., Conte Gioielli s.r.l. e I.P.M. di Mastrobuono
Raffaele & C. s.a.s. – preso atto che le istanti avevano esercitato, in tutto o in parte,
il loro diritto di recesso dalla società consortile per azioni Tarì a seguito di
modificazioni dello statuto della partecipata deliberate a maggioranza, e con il loro
voto contrario, dall’assemblea straordinaria dei soci , e che gli amministratori non
avevano provveduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni — nominò un
esperto per la stima di detto valore e pose le spese del procedimento a carico della
consortile.
Il reclamo ex art. 27 d. Igs. n. 5/03 proposto dal Tarì contro il provvedimento è stato
respinto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, con
decreto del 7.1.08.
li giudice del reclamo ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla
reclamante, qualora gh amministratori vengano meno al dovere di determinare il
valore di liquidazione delle azioni in prossimità di un’assemblea avente ad oggetto
una o più delle deliberazioni che legittimano il recesso dei soci ai sensi dell’art. 2347
c.c., gli azionisti che intendono esercitare tale diritto non sono tenuti ad impugnare
la deliberazione legittimante, siccome inficiata dall’omissione, ma possono avvalersi
del rimedio di cui all’art. 2437 ter, 6°comma c.c., utilizzabile non solo nel caso,
espressamente disciplinato, in cui la valutazione sia stata compiuta ma sia

l’inammissibilità del ricorso

contestata, ma anche nell’ipotesi di silenzio- inadempimento dell’organo di gestione,
che, ostacolando l’interesse del socio ad esercitare il recesso in modo pieno e
soddisfacente, determina anch’essa una situazione di conflitto obiettivo.
Il tribunale ha poi escluso di poter esaminare il motivo di reclamo con il quale il Tarì
contestava Che ricorressero, in concreto, i presupposti legittimanti il diritto di recesso

2437 ter, 60 comma, c.c. ha ad oggetto esclusivamente la determinazione del valore
delle azioni e che pertanto le ragioni ostative al recesso avrebbero dovuto essere
fatte valere dalla consortile attraverso l’instaurazione di un apposito giudizio di
accertamento.
Il decreto è stato impugnato dal Tarì con ricorso straordinario per cassazione affidato
ad un unico motivo, con il quale, denunciando violazione dell’art. 2437 ter u. comma
c.c., la ricorrente torna a contestare che il procedimento disciplinato dalla norma in
esame sia utilizzabile nel caso in cui gli amministratori abbiano omesso di stimare il
valore delle partecipazioni.
Vanvitelli Real Estate s.r.l. (nuova denominazione sociale di Business and Innovation
Centre Caserta s.r.I.), Di Conno s.r.I., Conte Gioielli s.r.l. e I.P.M. di Mastrobuono
Raffaele & C. s.a.s. hanno resistito con un unico controricorso, illustrato da memoria,
con il quale hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso ed hanno
proposto ricorso incidentale, cui il Tarì ha a sua volta replicato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Infatti, come già rilevato da questa Corte con la sentenza n. 13760/09, emessa in
fattispecie analoga alla presente, il provvedimento reso dal collegio in sede di
reclamo contro il decreto di nomina di un esperto per la valutazione del valore di
liquidazione delle azioni del socio receduto, è privo del carattere della decisorietà,
sia perché la stima è operata dall’esperto nell’ambito di un procedimento
espressamente richiamato dall’art. 29 del d. Igs. n. 5/03 fra quelli che si svolgono nei

delle società reclamate, Q»ervandd a riguardo che il procedimento dl cui all’art.

confronti di una sola parte e che pertanto non richiede l’instaurazione di un vero e
proprio contraddittorio, sia perché essa si risolve in una misura che, ancorché
coinvolga diritti soggettivi, non statuisce sugli stessi a definizione di un conflitto fra
parti contrapposte e non ha attitudine ad acquistare autorità di giudicato. Va
aggiunto che, poiché il 6° comma dell’art. 2437 c.c. richiama l’art. 1349 1° comma

manifesta iniquità od erroneità.
Il provvedimento di accoglimento dell’istanza è, inoltre, privo del carattere della
definitività, perché, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. citato, in presenza di nuove
circostanze, può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha
emesso.
Trova dunque applicazione nella specie il principio giurisprudenziale, costante e
consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il provvedimento che
difetta dei requisiti della definitività e della decisorietà in senso sostanziale non è
impugnabile col ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost. neppure se il
ricorrente contesti lo stesso diritto della controparte ad ottenerg gi’emission9
provveci:4e; atteso che la pronuncia del giudice del merito sul punto ha
necessariamente la medesima valenza dell’atto giurisdizionale cui è preordinata, e
pertanto non può assumere autonoma natura di provvedimento decisorio e definitivo.
li ricorso, infine, non può ritenersi ammissibile per il solo fatto che il ricorrente è stato
condannato al pagamento delle spese, atteso che la relativa statuizione (ancorché
ritenuta autonomamente ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost.) non costituisce
oggetto di specifico motivo di impugnazione.
All’inammissibilità del ricorso principale consegue, ai sensi dell’art. 336 c.p.c.
l’inefficacia di quello incidentale tardivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano corna da dispositivo.
P. Q. M.

c.c., il sindacato giurisdizionale sulla stima é consentito solo se ne sia dedotta la

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale;
condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali, che liquida in
€ 2700, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori.

Roma, 24.11.2011.

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