Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3883 del 18/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 18/02/2010), n.3883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14638-2006 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e RASPANTI RITA,

giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del

18/04/06, rep. 70563;

– ricorrente –

contro

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36,

presso lo studio dell’avvocato MASSANO MARIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PACHI ARMANDO, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 985/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/01/2006 r.g.n. 344/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato FABBI RAFFAELLA per delega LA PECCERELLA LUIGI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice del lavoro di Venezia, T.F., titolare di rendita INAIL per ipoacusia commisurata al 21% fino alla data della rettifica del 19.5.1998, chiedeva che venisse dichiarata l’illegittimità del provvedimento INAIL di cessazione della rendita dall’1.6.1998 con condanna dell’Istituto a ripristinarla nella misura precedentemente goduta, nonchè a corrispondergli i ratei maturati e non riscossi dall’1.6.1998 oltre interessi legali fino al saldo.

Dopo l’espletamento di CTU medico-legale, che accertava in capo al ricorrente un’invalidità pari al 13%, l’adito Giudice, con sentenza 14.5/20.5.2002 dichiarava il diritto del ricorrente a percepire la prestazione economica nella misura del 21% in godimento alla data di annullamento della rendita, previa restituzione all’INAIL dell’importo di Euro 11.127,58, erogato dall’Istituto in data 25.10.2001. Per l’effetto l’INAIL veniva condannato a corrispondere al ricorrente i ratei arretrati, oltre interessi legali fino al saldo.

La Corte di appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’Istituto, accertato e dichiarato il diritto di T. F. a percepire la rendita per malattia professionale nella misura del 21%, condannava l’INAIL all’erogazione della rendita nella misura suddetta ai sensi del D.L. n. 115 del 2005, art. 14, conv.

nella conv. nella L. n. 168 del 2005, con detrazione di quanto liquidato in linea capitale in data 25.10.2001, oltre interessi legali. A sostegno della decisione, dopo avere puntualizzato che la questione controversa in causa era quella concernente l’interpretazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9, con riferimento alla locuzione “mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui l’errore stesso è stato rilevato”, accoglieva la tesi propria del T., secondo cui si trattava della rendita che veniva mantenuta in quanto propriamente rendita, come tale soggetta agli adeguamenti periodici, e di non condividere quella sostenuta dall’Istituto appellante secondo cui si trattava di una prestazione diversa, a contenuto economico predeterminato e non aggiornabile, di ammontare pari a quello in atto al momento della scoperta dell’errore, ossia di una sorta di rendita “cristallizzata”, che verrà corrisposta immutata dall’Istituto.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’INAIL sulla base di un unico motivo. Il T. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unica censura l’INAIL denuncia violazione e falsa applicazione della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 55, D.L. n. 38 del 2000, art. 9, L. 17 agosto 2005, n. 168, art. 14 vicies quater, artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. ed erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Deduce, al riguardo, l’Istituto che “la Corte territoriale, dopo aver correttamente affermato che la fattispecie deve essere esaminata alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 191 del 5 maggio 2005 nonchè della normativa introdotta dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, art. 14 vicies quater, non ne ha dedotto la obbligata conseguenza scaturente proprio da una corretta applicazione del suindicato art. 14 vicies quater, che astato introdotto esclusivamente – e senza altro scopo – a salvaguardia del principio dell’affidamento economico di quei soggetti che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 10 maggio 2005……si sarebbero visti revocare la prestazione economica di cui al comma 3 del predetto decreto, nel frattempo attribuita dall’Istituto in ossequio al disposto di norme poi dichiarate incostituzionali”.

La censura è fondata.

Invero, questa Corte è già intervenuta sulla questione sancendo il principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale alla stregua di un’interpretazione letterale, sistematica, storica e costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9, comma 3, il mantenimento delle prestazioni indebite erogate dall’INAIL a seguito di errore non rettificabile comporta la cristallizzazione della prestazione al momento in cui l’errore è stato rilevato, e non consente le rivalutazioni periodiche delle rendite INAIL, trattandosi di disposizione più favorevole all’assicurato rispetto alla regola civilistica, che impone la restituzione dell’indebito e alla regola precedente, in “subjecta materia”, della L. n. 88 del 1989, art. 55 che ne escludeva la ripetizione e non garantiva, a differenza dell’art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 38 cit., la conservazione, per il futuro, delle prestazioni indebite (principio applicato dalla S.C., confermando la decisione di merito, in fattispecie concernente revisione risalente al 1996, vigente la disciplina della L. n. 88 del 1989, art. 55 e prestazione mantenuta a seguito di riesame in forza del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9, comma 5, dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 191 del 2005, con conseguente scrutinio del diritto, a seguito dello “ius superveniens” introdotto dal D.L. n. 115 del 2005, art. 14-vicies guater, conv., con modif., in L. n. 168 del 2006, alla stregua dell’art. 9, D.Lgs. n. 38 cit., previa verifica, in sede amministrativa, dei più restrittivi limiti di reddito previsti dal citato D.L. n. 115) (Cass. 19 aprile 2006 n. 9063).

Conforta siffatta interpretazione il rilievo secondo il quale sul piano letterale, il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9 non si riferisce alla conservazione della rendita, ma esplicitamente ed esclusivamente ad una prestazione economica, e cioè alla somma in godimento al momento di rilevazione dell’errore; inoltre la norma facendo riferimento ad errore non rettificabile, riconosce l’esistenza dell’errore, che però, in quanto non rettificabile, non permette la riduzione della rendita alla misura corrispondente alla inabilità correttamente rilevata, depurata dall’errore.

Nè può non venire in considerazione che la richiamata norma risulta più favorevole all’assicurato, rispetto non solo alla regola civilistica che impone la restituzione dell’indebito, ma anche alla regola precedente in subiecta materia della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 55, che ne escludeva la ripetizione, ma non garantiva, a differenza della D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 3 la conservazione per il futuro delle prestazioni indebite. Sulla base delle esposte considerazioni pertanto il ricorso va accolto La sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendosi nel merito, va dichiarato il diritto di T.F. a continuare a percepire la prestazione economica nella misura erogata fino al momento della rettifica, così come sostenuto dal ricorrente Istituto.

Quanto alle spese le modifiche del quadro normativo inducono a compensare quelle di primo grado, mentre nulla deve disporsi per quelle del grado di appello e del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di T. F. a continuare a percepire la prestazione economica nella misura erogata fino al momento della rettifica. Compensa le spese del giudizio di primo grado; nulla per quelle del giudizio di appello e di cassazione.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA