Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3883 del 17/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 17/02/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 17/02/2020), n.3883
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27276-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.R. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA NOMENTANA 175, presso lo studio dell’avvocato ASTOLFO
PELLEGRINI, rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO SANTAGATA,
RAFFAELE DI TELLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1533/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 14/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO
GORI.
Fatto
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 1533/27/18 depositata in data 14 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 5886/8/16 della Commissione tributaria provinciale di Caserta, relativa ad avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2008 emesso nei confronti di della società C.R. Costruzioni Società Cooperativa in Liquidazione, in relazione ad operazioni ritenute inesistenti;
– La CTR condivideva la decisione dei giudici di prime cure, non essendo stato l’avviso sottoscritto dal capo dell’ufficio o da persona da questi delegata, appartenente alla carriera direttiva;
– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo, che illustra con memoria;
– La contribuente si è difesa, depositando controricorso;
– Considerato che, ai fini della decisione, è necessario acquisire i fascicoli di merito.
P.Q.M.
La Corte:
manda la Cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli di merito.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020