Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3883 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3883 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 19881-2015 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DI j,1 ,A PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in
proprio e quale legale procuratore speciale della SOCIETÀ’ DI
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) spa,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n.
29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’AI,OISIO,
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE
ROSE e GIUSEPPE MATANO;

– ricorrente contro
VARRONE VANDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COSSERIA n. 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

At8

Data pubblicazione: 16/02/2018

FRANCISCO ROMÀNI1IJ, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CESARE PIO/LO DI ROSIGNANO;

– controrkorrente avverso la sentenza n. 439/2014 del TRIBUNALE di TORINO,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA
SPENA.

Ric. 2015 n. 19881 sez. ML – ud. 05-12-2017
-2-

emessa il 24/02/2014;

PROC. nr . 19881/2015 RG

RILEVATO

che con ordinanza del 26.5.2015 la Corte d’Appello di Torino dichiarava
inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis cod.proc.civ., l’appello dell’INPS
avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 17.3.2014 (nr. 439), che
su ricorso di VANDA VARRONE annullava l’ avviso d’addebito per il recupero
di contributi pretesi dall’INPS, nel periodo gennaio 2006/dicembre 2012

alla società s.n.c. Innmobiledile di Varrone Ezio e Varrone Vanda, avente
come attività la locazione di un immobile;

che avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso l’INPS, anche
quale procuratore speciale della S.C.C.I. spa, affidando l’impugnazione ad
un unico motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, VANDA
VARRONE contenente altresì ricorso incidentale condizionato, articolato in
due motivi;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;
CONSIDERATO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
che con l’unico motivo l’INPS ha denunziato— ai sensi dell’articolo 360
n. 3 cod.proc.civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 202, 203
e 208, della legge 662/1996, assumendo che l’attività di riscossione dei
canoni di locazione di immobili svolta da una società rientri in quella di
gestione del patrimonio immobiliare, che ha natura di attività commerciale,
come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte sotto il diverso
profilo della assoggettabilità ad IVA delle prestazioni.
Da ciò deriverebbe la sussistenza dell’obbligo contributivo per il socio
della snc che eserciti la predetta attività , giacchè la partecipazione sociale
implica di per sé lo svolgimento di un’attività lavorativa con i caratteri di
abitualità e prevalenza, trattandosi del soggetto abilitato a compiere atti in
nome della società, con piena e diretta responsabilità per la gestione. A tale
riguardo l’INPS ha altresì dedotto che per attività lavorativa deve
considerarsi non solo l’attività materiale o esecutiva ma anche quella di

1

(euro 27.627,07), in relazione alla partecipazione sociale della VARRONE

PROC. nr . 19881/2015 RG

natura intellettuale, quale ricorrente nella ipotesi di riscossione di canoni di
locazione e che il giudizio di prevalenza deve essere compiuto nell’ambito
della stessa società e non rispetto a qualsiasi altra attività eventualmente
compiuta dal soggetto;

che

con il ricorso incidentale condizionato la controricorrente ha

impugnato la statuizione di rigetto della domanda, proposta in via

articolo 24 comma 3 D.Igs. 47/1999 nonché della richiesta subordinata di
sospensione del presente giudizio ex art. 295 cod.proc.civ.

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso principale;
che, infatti, questa Corte (Cassazione civile, sez. VI, 21/08/2017, n.
20236; sez. VI 29 dicembre 2016 n. 27376, sez. VI, 11/02/2013, n.
3145; Cassazione civile, sez. lav., 06/09/2016, n. 17643) ha già chiarito,
con orientamento consolidato che in questa sede va ulteriormente ribadito,
che l’attività di riscossione di canoni di locazione, non finalizzata alla
prestazione di servizi in favore di terzi né ad atti di compravendita o di
costruzione, non esorbita dalla semplice gestione degli immobili concessi in
locazione e, pertanto, non configura esercizio di attività commerciale ai fini
dell’iscrizione nella gestione commercianti.
Presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è
invece, in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1996 n.
662, art. 1 comma 203 ( che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art.
29, comma 1) lo svolgimento di un’attività commerciale.
E’ stato accertato in fatto— con giudizio in questa sede

non

contestato— che la s.n.c. di cui la controricorrente era socia non svolgeva
alcuna attività diretta all’acquisto, alla costruzione ovvero alla gestione di
beni immobili ma si limitava alla riscossione del canone di locazione dell’
immobile di cui era proprietaria. Dovendosi considerare lo svolgimento in
concreto di un’attività commerciale resta invece irrilevante il contenuto
dell’oggetto sociale;

che pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso
va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.;

che resta assorbito il ricorso incidentale condizionato;

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principale, di dichiarazione della illegittimità della iscrizione a ruolo ex

PROC. nr . 19881/2015 RG

che le spese del presente giudizio vanno regolate come da dispositivo;
che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, dPR 115
del 2002;

PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese, che liquida in euro 200,00 per spese ed euro 2.700,00 per compensi

Ai sensi art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del commal bis dello stesso articolo 13
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2017

professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

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