Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3883 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/02/2017, (ud. 29/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22671-2015 proposto da:

B.G., BO.GI., B.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PIETRO OTTOBONI 96, presso lo studio

dell’avvocato EMANUELA PALAGI, rappresentati e difesi dagli avvocati

MARISTELLA PAIAR, ENZO PAIAR;

– ricorrenti –

contro

BA.MA.RO., B.E., B.A.,

B.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo

studio dell’avvocato GIAMPAOLO ROSSI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANO BACIGA;

– controricorrenti –

nonchè contro

D.M., b.g. anche quale erede di BO.LU.,

R.U., R.D., R.C., R.A.

quali eredi di D.F., O.A. vedova B.,

AUREA DOMUS SRL, TOANTE SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 347/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. MANNA FELICE;

udito l’Avvocato BRUNI Tiberio con delega orale dell’Avvocato PAIAR

Enzo, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato ROSSI Giampaolo, difensore dei resistenti che si è

riportato agli scritti difensivi depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso o, in subordine, per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Provvedendo all’esito di una complessa causa di divisione ereditaria iniziata nel 1983 e dell’annullamento con rinvio disposto da questa Corte Suprema con sentenza n. 737/12, la Corte d’appello di Trento, quale giudice di rinvio, esclusa la legittimazione alla divisione delle società Toante s.r.l. e Aurea Domus s.r.l., acquirenti per differenti titoli di una quota dei beni immobili caduti in successione, rideterminava gli addebiti di eccedenza dovuti da Gi., g., G. e B.L., assegnatari dei beni.

In particolare, tale pronuncia prendeva atto che la sentenza n. 737/12 di questa Corte, nell’accogliere i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, aveva escluso che le predette due società fossero automaticamente entrate a far parte della comunione ereditaria per effetto dell’acquisto di una quota di taluni dei beni comuni, sicchè l’unico capo della sentenza (definitiva) d’appello annullato dalla S.C. riguardava l’ammontare dei conguagli, che andava, pertanto, rideterminato, indicando quali beneficiari in luogo delle ridette società, i coeredi a suo tempo cedenti la quota.

Contro tale sentenza Gi., L. e B.G. propongono ricorso, affidato a cinque motivi.

Resistono con controricorso A., M. ed B.E. e Ba.Ma.Ro..

Entrambe dette parti hanno depositato memoria.

Gli altri intimati meglio specificati in epigrafe non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 383 e 158 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza impugnata per difetto di costituzione del giudice, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la sentenza impugnata è stata emessa dalla prima sezione, integrata ad hoc da due giudici della seconda sezione, ancorchè quest’ultima avesse pronunciato la sentenza annullata da questa Corte di cassazione.

1.1. – Il motivo è manifestamente infondato.

Il principio dell’alterità del giudice di rinvio, sancito dall’art. 383 c.p.c., è rispettato sia quando, dopo la cassazione la causa venga rinviata ad altro ufficio giudiziario, sia quando il rinvio avvenga allo stesso ufficio in diversa composizione, ovvero ad altro giudice monocratico dello stesso ufficio, purchè non sussista identità personale tra il giudice del rinvio e quello che pronunziò la sentenza cassata. E’, pertanto, onere della parte che, ricorrendo per cassazione avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio, ne invochi la nullità per violazione dell’art. 383 c.p.c., allegare e provare che la pronuncia di rinvio sia stata decisa dalle stesse persone fisiche che pronunciarono la sentenza cassata con rinvio (Cass. n. 8723 del 2012).

Allegazione e prova, nella specie, mancate, non senza considerare che dal controricorso (v. pag. 9) emerge, semmai, che nessuno dei giudici che deliberò la sentenza annullata ha preso parte alla pronuncia di rinvio.

2. – Il secondo motivo allega la violazione dell’art. 392, art. 163 c.p.c., n. 4 e art. 327 c.p.c. e l’estinzione del processo per mancata riassunzione della causa nei termini. Sostiene parte ricorrente che la riassunzione della causa in esito alla sentenza di annullamento emessa da questa Corte di cassazione, non sarebbe validamente avvenuta per “la mancanza di domanda relativamente alla questione, per risolvere la quale la Suprema Corte aveva operato il rinvio” (così a pag. 15 del ricorso). Ad avviso della parte ricorrente, l’atto di riassunzione, dovendo avvenire con citazione, e dovendo quest’ultima includere gli elementi di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 163 c.p.c., avrebbe dovuto “contenere la domanda che la Corte del rinvio accertasse se risultasse “anche attraverso il comportamento delle parti (rappresentato, ad es., dall’inserimento dell’acquirente nella gestione della comunione), l’intenzione delle stesse, pur attraverso la menzione dei soli beni economicamente più significativi, di trasferire l’intera quota spettante all’alienante”” (così, a pag. 17 del ricorso).

2.1. – Il motivo (il disparte il suo difetto di autosufficienza) è manifestamente infondato, visto che in sede di rinvio non sono ammissibili domande nuove (del resto già precluse in appello), ma solo consentite – e dunque non già imposte quoad validitatem relativamente all’atto di riassunzione del processo – le conclusioni diverse eventualmente necessitate dalla sentenza di cassazione (art. 394 c.p.c., comma 3). Richiamata la quale, la parte che riassume il giudizio non ha necessità di esplicitare altro che la propria volontà di ottenere la pronuncia di merito a sè favorevole, atteso che l’accertamento fattuale derivante dalla sentenza di cassazione riguarda i poteri del giudice di rinvio, non la domanda giudiziale, che si forma e si definisce esclusivamente nel giudizio di primo grado.

Non senza rimarcare che il giudizio di rinvio è a cognizione limitata, in quanto il thema decidendum è predeterminato nella precedente fase del processo nell’ambito dei capi della sentenza cassati o da essi dipendenti, tant’è che il giudice di rinvio non può conoscere di una domanda che, pur non essendo nuova, non sia stata oggetto del ricorso per cassazione (cfr. ex multis, Cass. n. 9474/04).

3. – Il terzo, subordinato, mezzo d’annullamento espone, in subordine, la violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. e per l’effetto la violazione del giudicato e l’omessa pronuncia sulla domanda di nullità dell’intavolazione, nonchè la violazione dell’art. 63 della legge tavolare.

3.1. – Anche tale motivo è infondato.

Premesso che la pronuncia è omessa quando il giudice non prenda in considerazione la domanda, non già quando escluda positivamente di poterlo fare, va osservato che nella specie la Corte distrettuale ha espressamente ritenuto di non potersi pronunciare sulla nullità dell’intavolazione, essendo la relativa domanda di competenza del giudice tavolare.

E sebbene non si possa parlare tecnicamente di una “competenza” del giudice tavolare (infatti, in materia tavolare, l’azione di cancellazione è un’azione ordinaria, da proporsi al giudice competente secondo le regole generali, atteso che il R.D. n. 499 del 1929, artt. 61 ss., si limitano a prevedere che delle azioni tavolari la parte possa o debba chiedere l’annotazione al giudice tavolare e non stabiliscono, con ciò, un criterio speciale di competenza collegato alla competenza del giudice tavolare: v. Cass. n. 9170 del 2005), tale mera imprecisione non sortisce effetti di sorta. Infatti, la dedotta nullità dell’intavolazione in favore delle società Toante s.r.l. e Aurea Domus s.r.l. è ad ogni modo questione estranea al giudizio di rinvio ed in tal senso va corretta ex art. 384 c.p.c., u.c., – la decisione impugnata, tant’è che essa presuppone proprio il passaggio in giudicato della sentenza di rinvio che ha escluso la legittimazione delle società stesse.

4. – Il quarto motivo lamenta la violazione del giudicato e l’errata interpretazione della sentenza n. 737/12 di questa Corte, perchè, sostiene parte ricorrente, la circostanza che b.g. sia rimasta contumace nel giudizio di rinvio comporta il ritiro dell’adesione di lei all’assegnazione congiunta dei beni.

4.1. – Il motivo è infondato.

La sentenza di questa Corte si è limitata a porre un principio di diritto (“Ai sensi dell’art. 757 c.c. la alienazione da parte di un coerede dei diritti allo stesso spettanti su alcuni beni facenti parte della comunione ereditaria non fa subentrare l’acquirente nella comunione stessa, a meno che non risulti, anche attraverso il comportamento delle parti (rappresentato, ad es., dall’inserimento dell’acquirente nella gestione della comunione), l’intenzione delle stesse, pur attraverso la menzione dei soli beni economicamente più significativi, di trasferire l’intera quota spettante all’alienante”) che ha portato il giudice di rinvio ad escludere dalla comunione le due società. Null’altro. Sicchè l’annullamento della sentenza d’appello non ha travolto l’assegnazione chiesta ex art. 720 c.c., nè quest’ultima costituisce capo dipendente dall’esclusione delle due società dalla comunione ereditaria, la qual cosa ha comportato solo una rideterminazione dei conguagli.

5. – Il quinto motivo lamenta la violazione degli artt. 726 e 727 c.c., perchè la Corte d’appello avrebbe omesso di adeguare il valore di mercato dei beni alle condizioni dell’attuale crisi del mercato immobiliare.

5.1. – Il motivo è inammissibile perchè pone a questa Corte una pura quaestio facti, preclusa dalla natura del giudizio di legittimità.

6. – In conclusione il ricorso va respinto.

7. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza delle parti ricorrenti in solido tra loro.

8. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, a carico solidale dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese, che liquida in Euro 10.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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