Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3882 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 17/02/2011), n.3882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M.A., elettivamente domiciliata in Roma, VIA Guido

D’Arezzo n. 2, presso lo studio dell’avv. Nespega Alessandro,

rappresentata e difesa dall’avv. Tarantini Luciano Aldo per procura a

margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

legale rappresentante pro impone, elettivamente domiciliato in Roma,

via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avv.ti RICCIO Alessandro, Mauro Ricci e

Clementina Pulli e Giuseppina Giannico, per procura in calce al

ricorso;

– resistente –

avverso la sentenza n. 527/2009 della Corte d’appello di Lecce,

depositata in data 16.03.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17.12.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza 28.4.93 il Pretore di Lecce riconosceva a D. M.A. l’assegno ordinario di invalidita’ a decorrere dall’1.7.92. Revocato l’assegno con decorrenza 1.7.95, la D. M. adiva nuovamente il Pretore chiedendo il ripristino della prestazione a decorrere dalla revoca.

2.- Rigettata dal Pretore la domanda per insussistenza del requisito sanitario (sentenza 13.10.97), l’assicurata proponeva appello lamentando che il primo giudice non aveva accertato se fosse intervenuto un miglioramento in relazione alle condizioni sanitarie accertate con la sentenza 28.4.93. Il Tribunale di Lecce con sentenza 6.3.03, previo rinnovo della consulenza medico – legale, accoglieva parzialmente l’impugnazione riconoscendo l’assegno ordinario a decorrere dall’1.2.99.

3.- Proposto ricorso per cassazione dalla D.M., la sentenza di secondo grado era cassata da questa Corte con la sentenza 24.8.06 n. 18453, la quale affermava che nel caso di riconoscimento della prestazione a seguito di accertamento giudiziale il giudice deve verificare se la revoca della prestazione stessa sia o meno conseguenza di un miglioramento delle condizioni di salute (o comunque della capacita’ di guadagno) rispetto alla situazione accertata nel precedente giudizio.

4.- Riassunta la causa dinanzi alla Corte d’appello di Lecce, D. M. chiedeva la riforma della sentenza 13.10.97 con riconoscimento del diritto all’assegno ordinario a decorrere dall’1.7.95 (data della revoca della prestazione originariamente riconosciuta dalla prima sentenza). La Corte di merito, espletata nuova consulenza medico legale, con sentenza depositata il 16.3.09 rilevava che le infermita’ da cui era affetta la D.M. erano le stesse originariamente accertate dal Pretore e che nessun miglioramento era intervenuto; riconosceva, pertanto, l’assegno a decorrere dall’1.7.95, condannando l’INPS al pagamento delle relative prestazioni ed alle spese dell’intero giudizio.

5.- Propone ricorso per cassazione D.M. deducendo difetto di motivazione e violazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 censurando la liquidazione delle spese effettuata dalla Corte di merito. Quantificati diritti ed onorari spettanti per ciascuna delle fasi processuali sopra indicate in conformita’ della nota spese presentata alla Corte d’appello all’atto della discussione finale, parte ricorrente lamenta che gli importi liquidati sono inferiori ai minimi di legge, in violazione del principio dell’inderogabilita’ legislativamente sancito.

L’INPS non ha svolto attivita’ difensiva, ma ha depositato procura.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la quale e’ stata comunicata al Procuratore generale ed e’ stata notificata ai difensori costituiti.

6.- Il ricorso e’ meritevole di accoglimento.

In materia di liquidazione degli onorari degli avvocati, il giudice e’ tenuto al rispetto dei minimi e massimi prescritti dalla tariffa professionale forense in relazione al valore dalla causa, in ottemperanza alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 in materia di onorari di avvocato e di procuratore per le prestazioni giudiziali in materia civile. Il superamento da parte del giudice dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando e pertanto per l’ammissibilita’ della censura per cassazione e’ necessario che nel ricorso siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimita’ senza dover espletare un’inammissibile indagine sugli atti di causa (v., tra le tante, Cass. 16.2.07 n. 3651).

Nel caso di specie il giudice di merito ha liquidato le competenze e gli onorari del giudizio di secondo grado in favore della ricorrente in riassunzione D.M. in misura minore a quanto previsto dalla tariffa professionale madia torpore vigente, approvata con il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 e con il D.M. 8 aprile 2004, n. 127, procedendo ad una liquidazione in misura inferiore ai minimi ivi previsti, giusta la specificazione dei conteggi effettuata da parte ricorrente nel ricorso.

7.- Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale procedera’ a nuova liquidazione delle spese, tenendo conto delle tariffe previste dalle fonti sopra indicate in relazione alle attivita’ processuali concretamente poste in essere.

Il giudice di rinvio provvedera’ anche a pronunziare sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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