Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3882 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3882 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei
Portoghesi, 12, è domiciliato
– ricorrente contro
Mariotti Sandra

intimata –

avverso
la sentenza n. 528/2016 della Corte d’Appello di Firenze depositata il
31 maggio 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’Il gennaio 2018 dal Consigliere Ileana Fedele.
Rilevato che:

Data pubblicazione: 16/02/2018

la Corte di appello di Firenze ha respinto l’appello proposto dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e confermato la
sentenza del giudice di primo grado che, previa dichiarazione di
illegittimità dei contratti a termine stipulati con Sandra Mariotti,
aveva condannato l’amministrazione a corrispondere alla lavoratrice

fatto, oltre al diritto alla progressione economica prevista per i
dipendenti a tempo indeterminato in relazione all’anzianità di servizio
complessivamente calcolata computando i rapporti a termine;
contro tale decisione il Ministero propone ricorso affidato ad unico
motivo;
la Mariotti, nei cui confronti la notifica è stata ritualmente eseguita
nel domicilio eletto (Cass. 17/05/2002, n. 7214; Cass. 18/10/2004,
n. 20392; Cass. 15/02/2006, n. 3307; Cass. 31/07/2007, n. 16925;
Cass. 02/07/2009, n. 15523), non ha svolto attività difensiva;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
l’amministrazione ricorrente ha depositato memoria.
Ritenuto che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
la sentenza impugnata ha ritenuto l’illegittimità dei contratti
sottoscritti dalle parti sul rilievo che, in difetto di adeguata deduzione
e prova da parte del Ministero circa la temporaneità delle esigenze
sottese all’apposizione del termine, anche le supplenze conferite fino
al 30 giugno, vale a dire fino al termine della attività didattiche,
concorrano al superamento del limite massimo del triennio, sicché,
nella specie, poiché la Mariotti aveva prestato attività a tempo
determinato per un numero di anni superiore ai tre, in forza di
incarichi sino al termine delle attività didattiche e/o di incarichi
annuali sino al 31 agosto, doveva reputarsi illegittima la reiterazione

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un’indennità risarcitoria pari a sei mensilità di retribuzione globale di

dal quarto successivo contratto a tempo determinato; quanto alle
conseguenze sanzionatorie, esclusa la conversione del rapporto, i
giudici territoriali hanno liquidato un’indennità pari a sei mensilità di
retribuzione globale di fatto, oltre al diritto alla medesima
progressione economica prevista per i lavoratori a tempo

con l’unico motivo il Ministero censura, in relazione all’art. 360, n. 3
cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione della direttiva
1999/70/CE del 28 giugno 1999 e della clausola 5 dell’accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato alla stessa allegato, degli artt. 485,
489 e 526 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, dell’art. 4 della legge 3
maggio 1999, n. 124 del 1999, dell’ art. 5, comma 4 bis e dell’art.
10, comma 4 bis, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, dell’art. 36 del
d.lgs. 165 del 2001, degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., dell’art. 1,
commi 95-132 della legge 13 luglio 2015, n. 107, assumendo la piena
compatibilità della disciplina speciale sul reclutamento del personale
scolastico con la normativa europea, l’insussistenza del diritto al
risarcimento nel caso della stabilizzazione del lavoratore e,
comunque, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha
assimilato, equiparandole, le supplenze annuali conferite su “organico
di fatto” rispetto a quelle su “organico di diritto”;
il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione;
come già affermato da questa Corte (Cass. 07/11/2016, n. 22556;
Cass. 07/11/2016, n. 22557; Cass. 05/12/2016, n. 24813, alle cui
motivazioni ci si riporta integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att.
cod. proc. civ., in quanto del tutto condivise), «La disciplina del
reclutamento del personale a termine del settore scolastico,
contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs.
n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall’art. 70,
comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un
connotato di specialità. Per effetto della dichiarazione di illegittimità

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indeterminato;

costituzionale dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e
in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far
tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati
ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima
dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,

tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e
disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano
avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a
trentasei mesi»; inoltre, nelle medesime pronunce, è stato
condivisibilmente ritenuto che «Nelle predette ipotesi di reiterazione
di contratti “a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze
su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé
configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo quadro allegato alla
Direttiva fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare
il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze,
prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche
condizioni concrete della medesima»;
sul punto la sentenza impugnata non è dunque conforme ai principi di
diritto affermati da questa Corte, avendo equiparato, ai fini del
superamento del limite dei trentasei mesi, le supplenze su organico di
diritto e quelle fino al termine delle attività didattiche, in difetto di
specifiche deduzioni di circostanze concrete che consentano di
ritenere permanenti e durature le esigenze di copertura dei posti di
fatto disponibili, senza limitarsi a prospettare la mera reiterazione dei
contratti a termine;
pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione per
nuovo esame circa la domanda di accertamento di illegittima

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rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo,

apposizione del termine, attenendosi ai principi di diritto sopra
enunciati e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di
appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di

provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

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