Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3882 del 14/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 14/02/2017, (ud. 29/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15256-2015 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’Avvocato

FRANCO CARILE;

– ricorrente –

contro

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO

CARDARELLI, 9, presso lo studio dell’avvocato VERA SANNIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERNANDO PIAZZOLLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1827/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. MANNA FELICE;

udito l’Avvocato SANNIO Vera, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PIALLA Fernando, difensore del resistente che si è

riportata agli scritti difensivi depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Decidendo su contrapposte domande avanzate reciprocamente dagli ex coniugi B.A. e A.R., il Tribunale di Ancona con sentenza n. 795/2000 scioglieva la comunione tra le parti ed assegnava alla B. l’appartamento sito in Ancona, viale della Vittoria, con i relativi mobili, e all’ A. gli appartamenti ubicati in (OMISSIS). Rigettava inoltre le domande riconvenzionali formulate dall’ A. dirette ad ottenere sia il rimborso della quota di 1/2 dei lavori eseguiti e pagati nell’immobile di viale della Vittoria, sia il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento dell’appartamento di via (OMISSIS).

Provvedendo sull’impugnazione principale dell’ A. e incidentale della B., la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma di detta sentenza, condannava la prima a pagare in favore del secondo la somma di Euro 7.746,83 a titolo di parziale rimborso delle spese eseguite per migliorie sull’immobile di viale della (OMISSIS). Dichiarava, invece, inammissibile per difetto di specificità il motivo d’appello dell’ A. relativo al risarcimento dei danni da illegittima detenzione dell’immobile di via (OMISSIS); e inammissibili, perchè integranti a suo giudizio una domanda nuova, i motivi d’appello della B. diretti a contestare il valore della casa di viale della (OMISSIS) e il ritenuto mutamento di destinazione d’uso dell’immobile di Via (OMISSIS), da casa di abitazione a studio professionale.

Limitatamente a tali capi d’inammissibilità, detta sentenza d’appello era annullata da questa Corte Suprema cori sentenza n. 21791/10, che escludeva sia la aspecificità del motivo di gravame sia la novità delle questioni poste dalla B..

Riassunta la causa, la Corte d’appello di Bologna, designata quale giudice di rinvio, accoglieva la domanda dell’ A. diretta ad ottenere dalla B. il pagamento di una somma per il godimento esclusivo dell’immobile di via (OMISSIS), somma che liquidava in Euro 29.747,92, oltre rivalutazione ed interessi, e rigettava le doglianze della B. sulla valutazione dell’appartamento di viale della Vittoria. Osservava la Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, che la clausola della separazione personale dei coniugi, in base alla quale, in caso di locazione dell’immobile di via (OMISSIS) l’ A. riconosceva la prelazione in favore della B., non attribuiva a quest’ultima un uso esclusivo del bene, ed anzi lasciava intendere che l’ A. avrebbe avuto diritto in tal caso alla sua quota di frutti. Pertanto, la B., nel trattenere l’immobile per sè, adibendolo a proprio studio professionale, nonostante la richiesta dell’altra parte di rientrare nel godimento del bene, aveva violato l’art. 1102 c.c., con conseguente obbligo della B. di risarcire il danno, esclusa in tal caso l’applicabilità dell’art. 1105 c.c., invocata da quest’ultima. Osservava, ancora, il giudice di rinvio che la somma liquidata per le migliorie apportate dalla B. a quest’ultimo immobile non poteva essere maggiorata per le sue prestazioni di architetto, non essendovi prova della necessità di tali prestazioni tecniche; che correttamente il Tribunale aveva poi ritenuto che il credito della B. fosse di valuta e non di valore, non derivando tanto dalla ridetta clausola della separazione personale quanto piuttosto dalla norma dell’art. 1108 c.c.; e che gli oneri per spese condominiali relative alla quota di comproprietà del fondo di viale della (OMISSIS) erano estranei all’apprezzamento del valore del bene.

Per la cassazione di tale sentenza B.A. propone ricorso, affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso A.R..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione del giudicato formale in relazione alla ritenuta ammissibilità del gravame dell’ A., poichè questi avrebbe dovuto impugnare la sentenza di primo grado anche con riguardo a tutte e tre le rationes decidendi in forza delle quali il primo giudice aveva escluso che il possesso esclusivo dell’appartamento di via (OMISSIS) da parte della sola B. fosse illegittimo.

1.1. – La censura è manifestamente infondata, per l’effetto preclusivo della sentenza di cassazione.

Infatti, l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione comporta che il giudice di rinvio non possa rilevare d’ufficio questioni preesistenti (come il giudicato interno o esterno) che a sua volta il giudice di legittimità non abbia rilevato (Cass. n. 2411 del 2016, n. 16171 del 2015, n. 13787 del 2006 e n. 6260 del 2005).

2. – Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1105 c.c., perchè in caso di mancato accordo sulla gestione di un bene comune la norma applicabile non è l’art. 1102 c.c., come ritenuto dalla Corte d’appello, ma l’art. 1105 c.c..

2.1. – Anche tale motivo non ha pregio.

I frutti civili, dovuti dal comproprietario che abbia utilizzato, in via esclusiva, un bene rientrante nella comunione, hanno, ai sensi dell’art. 820 c.c., comma 3, la funzione di corrispettivo del godimento della cosa e possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato (v. Cass. n. 5504 del 2012).

3. – Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 1223 c.c., circa il nesso causale tra il danno lamentato e il comportamento dannoso, ed in subordine l’errata valutazione del danno e la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 delle preleggi e 1362 e ss. c.c..

Nell’utilizzare l’immobile di via (OMISSIS) la B. non ha commesso, si sostiene, alcun illecito, perchè tra le condizioni della separazione i coniugi avevano previsto in favore di lei una prelazione per la locazione di detto appartamento, una volta ristrutturato a spese comuni. Clausola che dimostra la comune intenzione delle parti di adibire l’immobile ad uso professionale della B., così escludendo in radice di ritenere illegittima l’occupazione del fondo da parte di lei.

In subordine, la Corte territoriale avrebbe dovuto detrarre dal quantum una somma per le spese di ristrutturazione dell’immobile e di conservazione e manutenzione per i 16 anni in cui lo stesso è stato utilizzato dalla B..

3.1. – Il motivo è infondato sotto entrambi i profili, principale e subordinato.

3.1.1. – Sebbene il godimento esclusivo del bene comune da parte di uno solo dei comproprietari non sia in partenza e di per sè illecito (dato il principio di godimento promiscuo, che connota la comunione per quote ideali), sono ad ogni modo dovuti – come s’è detto sopra, ai sensi dell’art. 820 c.c., comma 3, – i frutti civili, calcolati pro quota e, se del caso, attraverso il ricorso al canone figurativo di locazione.

Al di là, dunque, dell’improprio richiamo alla nozione di illecito civile, la sentenza impugnata ha correttamente riconosciuto tale diritto all’odierno controricorrente, sulla base di un’interpretazione dell’accordo di separazione che il motivo in esame non vale a censurare efficacemente nel senso della pretesa violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c..

A tale ultimo riguardo, infatti, va richiamato il costante indirizzo di questa Corte in base al quale la parte che denunci un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ma ha l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 25728 del 2013).

Nello specifico parte ricorrente prospetta una possibile alternativa interpretazione degli accordi di separazione più consona ai propri interessi, ma non dimostra affatto che quella prescelta dalla Corte felsinea sia illogica o altrimenti contraria ai canoni dell’ermeneutica contrattuale. Nè ha pregio alcuno sostenere che il senso della clausola della separazione dei coniugi sarebbe stato quello per cui l’ A. avrebbe dovuto “sottoporre alla moglie un contratto di locazione a terzi per l’esercizio della prelazione” (v. pag. 12 del ricorso). In disparte l’uso improprio del termine di prelazione con riferimento ad una convenzione sul godimento di un bene comune, l’assunto non muta la sostanza delle cose, perchè in ogni caso l’odierna ricorrente avrebbe dovuto corrispondere all’altro comproprietario l’equivalente della quota parte del godimento di lui, effettivo o figurativo che fosse il canone di locazione.

3.1.2. – La Corte d’appello ha conteggiato in L. 30.000.000 il costo delle migliorie apportate dalla B. all’immobile di via (OMISSIS) (v. pag. 11), sicchè non è dato di comprendere il senso della doglianza.

4. – Il quarto motivo espone la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, cpv. e 1223 c.c., in ordine alla mancata prova delle spese tecniche sostenute per la ristrutturazione dell’immobile di via (OMISSIS) e per il ritenuto carattere nominalistico del credito per le spese di ristrutturazione.

4.1. – Anche tale motivo è infondato.

La Corte territoriale ha escluso la prova delle spese tecniche (cioè di progettazione, si ricava dal motivo) della ristrutturazione dell’immobile, e tale motivazione non è censurata nè del resto censurabile ai sensi del nuovo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Va esclusa la fondatezza, poi, dell’assunto per cui, trattandosi di obbligazione inadempiuta (quella derivante dall’accordo di separazione, per cui l’immobile doveva essere ristrutturato a spese comuni) il debito sarebbe di valore. Infatti, è stata esercitata un’azione non già di risarcimento del danno, ma di inadempimento contrattuale di debiti pecuniari, come quello di contribuire a pagare le spese di ristrutturazione, che dà vita ad un debito di valuta e non di valore.

Quanto poi all’osservazione (v. pag. 15 del ricorso) che l’analogo credito dell’ A. per le spese sostenute per l’abitazione coniugale è stato liquidato dal Tribunale come credito di valore, va detto che tale statuizione non forma oggetto del giudizio di rinvio e, pare di capire dalla narrativa, non fu impugnata in allora.

5. – Il quinto motivo allega la violazione degli artt. 723 e 725 c.p.c., in riferimento all’omessa inclusione nella stima dell’immobile di viale della (OMISSIS) del debito lasciato inadempiuto dall’ A. per spese condominiali.

5.1. – Il motivo è fondato.

Il pagamento delle spese condominiali relative ad un’unità immobiliare comune a più persone è oggetto di un’obbligazione solidale. La circostanza che tali oneri siano “estranei alla valutazione del valore dell’immobile” (v. pag. 12 della sentenza impugnata), non significa, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, che nel complessivo assetto dei rispettivi diritti delle parti condividenti non se ne debba tenere conto. Infatti, ai sensi dell’art. 1115 c.c., n. 5, il partecipante che abbia pagato il debito in solido e non ottenuto il rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.

6. – La sentenza impugnata va dunque cassata limitatamente a quest’ultimo motivo, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, che provvederà anche sulle spese del presente processo di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA