Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3881 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3881 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ha pronunciato la seguente

R.G.N.

16471/08

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

SIMOS s.r.l. in liq.ne , elett.te dom.ta in Roma, presso

Rep.

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata Ud.
e difesa, per procura speciale del 13 maggio 2013
autenticata dal notaio Elia Antonacci di Bologna (rep.
37516), dagli avv.ti Paolo Creta e Fabio Chiarini;

– ricorrente –

contro

LICA s.r.1., elett.te dom.ta in Roma, via Zanardelli
20, presso lo studio dell’avv.
unitamente all’avv.

Luigi

Fabio Massimo Lais

Saglietti,

che,

la rappresenta

e

difende per procura speciale in calce al controricorso;

2013

– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/02/2014

9/12/13

Maria Montersino ved. Porqueddu e Otello Ginebri;
intimati avverso la sentenza n. 664/2007 della Corte d’appello
di Torino emessa il 13 aprile 2007 e depositata il 26
aprile 2007, R.G. n. 2371/02;

Generale Dott. Sergio Del Core che ha concluso per la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

Rilevato che:
l. La s.r.l. LICA, con atto di citazione del 17
luglio 1996, ha convenuto in giudizio, davanti al
Tribunale di Torino, le s.r.l. SIMOS e V.I.P.
deducendo: a) di essere titolare di due brevetti
italiani (n. 1.184.922 e n.

1.218.945, esteso a

livello europeo con brevetto n. 0324448) aventi
ad oggetto apparecchi per applicazioni
controllate sul tessuto umano di sostanze
riducenti per realizzare microabrasioni e
apparecchi per effettuare microabrasioni
unicamente mediante depressione, particolarmente
sul tessuto umano e in generale su corpi ad
aderenza non traspiranti; b) la s.r.l. SIMOS
produceva e offriva in vendita apparecchiature
denominate Skin Renewer per la dermoabrasione
controllata di cui alcuni esemplari erano stati
rinvenuti presso la s.r.l. V.I.P.; c) dette
apparecchiature ponevano in essere una

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sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

contraffazione dei propri brevetti e la loro
commercializzazione determinava una condotta
qualificabile come concorrenza sleale. La società
attrice ha chiesto pertanto adottarsi le
declaratorie, inibitorie e comminatorie di legge
e condannare le società convenute al risarcimento

2. Si è costituita la SIMOS s.r.l. negando che i
propri apparecchi interferissero con i citati
brevetti e contestando la novità e originalità
del brevetto n. 1.184.922 di cui ha chiesto, in
via riconvenzionale, la dichiarazione di nullità
unitamente alla condanna della LICA s.r.l. al
risarcimento del danno anche ex art. 96 c.p.c.
3. Si è costituita la V.I.P. s.r.l. negando di aver
avuto alcun ruolo nei dedotti fatti di
contraffazione e concorrenza sleale in quanto i
macchinari rinvenuti nel proprio magazzino erano
stati richiesti in visione e la segnalazione alla
LICA s.r.l. di una possibile interferenza con i
suoi brevetti era stata fatta proprio dalla
convenuta V.I.P. s.r.l.
4. Sono stati chiamati in causa Otello Ginebri e
Maria Montersino nella qualità di contitolari del
brevetto n. 1.184.922 e nel costituirsi hanno
eccepito la nullità dell’attività istruttoria
svolta precedentemente alla loro costituzione.
Nel merito hanno aderito alle conclusioni di
parte attrice.

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dei danni.

5. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 25
febbraio 2002, ha respinto la domanda di nullità
del brevetto n.1.184.922 e la connessa domanda di
risarcimento danni e ha dichiarato inammissibile
perché proposta tardivamente la analoga domanda
di nullità del brevetto n. 1.218.945. Ha accolto

cui la interferenza con i brevetti LICA dei
macchinari SIMOS (modelli

skin lifting, skín

renewer e skin renewer modificato) era

risultata

all’esito della consulenza tecnica svolta nel
corso dell’istruttoria e conseguentemente ha
pronunciato

le

richieste

di

inibitoria,

fissazione di penale e pubblicazione della
sentenza. Ha respinto le domande proposte nei
confronti

della

V.I.P.

il

riscontrandone

comportamento in buona fede. Ha respinto infine
le

richieste

della

SIMOS

relative

alla

responsabilità del cancelliere del Tribunale di
Torino per la mancata comunicazione di ordinanza
istruttoria

a

due

parti

costituite

con

conseguente dichiarazione di nullità della C.T.U.
collegiale svolta e con incremento di spese per
la ulteriore C.T.U. in rinnovazione.
6. La Corte di appello di Torino ha respinto
l’appello proposto dalla SIMOS nei confronti
della LICA e dei sigg.ri Ginebri e Montersino,

la

domanda della SIMOS di addebito delle spese al
Cancelliere del Tribunale di Torino e di condanna

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le domande della società attrice nei limiti in

al risarcimento dei danni. Ha respinto altresì
l’appello incidentale della LICA nei confronti
della V.I.P. e la richiesta della LICA di
pubblicazione sulla stampa della sentenza di
appello. Ha condannato la SIMOS al pagamento
delle spese processuali nei confronti di LICA e

la LICA al pagamento delle spese processuali nei
confronti di V.I.P.
7. Ricorre

per

cassazione

SIMOS

s.r.l.

in

liquidazione affidandosi a cinque motivi di
impugnazione.
8. Con il primo motivo di ricorso si deduce
violazione e falsa applicazione degli artt.162 e
60 c.p.c. in relazione al rigetto della domanda
proposta dalla SIMOS di condanna del Cancelliere
del Tribunale di Torino al pagamento delle spese
e al risarcimento dei danni provocati dall’omessa
notifica dell’ordinanza istruttoria del 20/23
marzo 1998. La ricorrente
quesito di diritto

con il relativo

chiede alla Corte di

Cassazione: se, al fine della condanna del
Cancelliere, sia richiesta la formale
integrazione del contraddittorio nei confronti
del Cancelliere, ovvero se sia sufficiente la
convocazione o l’audizione del medesimo affinché
sia messo in grado di far valere le proprie
eventuali ragioni; se la parte che abbia chiesto
la condanna del Cancelliere medesimo debba

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dei sigg.ri Ginebri e Montersino e ha condannato

procedere a una formale chiamata in giudizio del
Cancelliere medesimo, ovvero se possa procedere
ex officio il giudice alla chiamata in causa del
Cancelliere, a seguito della domanda di condanna
proposta dalla parte; se la proposizione della
chiamata in giudizio del Cancelliere richieda

implicitamente contenuta nella domanda con la
quale viene chiesta la condanna del Cancelliere
previa sua audizione.
9. Con il secondo motivo di ricorso si deduce
violazione e falsa applicazione dell’art. 345
c.p.c. in relazione alla dichiarata tardività ed
inutilizzabilità dei brevetti anteriori
depositati da SIMOS con l’atto di appello nonché
erronea e/o omessa, insufficiente e/o
contraddittoria motivazione in relazione a un
punto decisivo della controversia ex art. 360 n.
5 c.p.c. La ricorrente – con il relativo quesito
di diritto – chiede alla Corte di Cassazione: se
sia ammissibile la produzione di nuovi documenti
in appello, ex art. 345 c.p.c.; se la richiesta,
da parte dell’appellante, di ammissione di nuova
consulenza tecnica d’ufficio in appello, implichi
la non dirimenza dei brevetti anteriori prodotti
per la prima volta in grado di appello.
10.Con il terzo motivo di ricorso si deduce
violazione e falsa applicazione delle norme di
legge circa la pretesa inammissibilità della

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formule sacramentali o se possa ritenersi

domanda riconvenzionale del brevetto LICA
1.218.945. La ricorrente
quesito di diritto

con il relativo

chiede alla Corte di

Cassazione: se per la formulazione di una domanda
riconvenzionale di nullità di un brevetto sia
necessaria una formula sacramentale ovvero se sia

implicito, dalle deduzioni e dalle richieste
formulate dalle parti.
11.Con il quarto motivo di ricorso si deduce
violazione e falsa applicazione delle norme di
cui al d.lgs. n. 30/2005 (cfr. anche artt. 46 e
48) circa la pretesa riconosciuta validità dei
brevetti della LICA per cui è causa nonché la
erronea e/o omessa insufficiente e
contraddittoria motivazione in relazione a un
punto decisivo della controversia, ex art. 360 n.
5 c.p.c. La ricorrente – con il relativo quesito
di diritto – chiede alla Corte di Cassazione se
nella valutazione della novità e originalità dei
brevetti aventi ad oggetto macchine per la
dermoabrasione il campo della tecnica di
riferimento vada individuato tra tutte le
apparecchiature per la microabrasione di
materiale ovvero unicamente tra le macchine del
settore medico-estetico e chiede altresì alla
Corte di individuare il tecnico del ramo in
relazione alla valutazione dei due brevetti di
LICA per cui è causa. Chiede inoltre se sia

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sufficiente che la pretesa risulti, anche per

ammissibile e legittima una riscrittura delle
rivendicazioni e se possa essere validamente
tutelato solo quanto esplicitamente indicato
nelle rivendicazioni, avendo disegni e
descrizione un ruolo meramente interpretativo.
12.Con il quinto motivo di ricorso si deduce

cui al d.lgs. n. 30/2005 in relazione alla
accertata sussistenza della lamentata
contraffazione nonché la erronea e/o omessa,
insufficiente e/o contraddittoria motivazione in
relazione a un punto decisivo della controversia,
ex art. 360 n. 5 c.p.c. La ricorrente – con il
relativo quesito di diritto – chiede alla Corte
di Cassazione se l’uso di manipoli che non
prevedono alcun convogliatore di flusso del tipo
di quello indicato nel brevetto LICA, e che
determinano un flusso fluido che trasporta le
polveri che, lungi dall’essere lambente, è
incidente rispetto alla superficie da trattare,
possa costituire comunque una contraffazione del
brevetto IICA n. 1.184.922.
13. Si difende con controricorso LICA s.r.l.
14. Non

svolgono difese V.I.P.

s.r.1.,

Maria

Montersino ved. Porqueddu, Otello Ginebri.
15.In data 22 maggio 2013 SIMOS s.r.l. e L.I.C.A.
s.r.l. unitamente ai loro difensori hanno
sottoscritto e depositato una istanza congiunta
di pronuncia di cessazione della materia del

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violazione e falsa applicazione delle norme di

contendere con la quale comunicano alla Corte che
nella pendenza del presente procedimento hanno
raggiunto e sottoscritto un accordo che soddisfa
pienamente i rispettivi interessi e disciplina le
spese del giudizio.
Ritenuto che

per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese
del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
9 dicembre 2013.

16. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile

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