Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3881 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 17/02/2011), n.3881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi

Gasamatta n. 16, presso lo studio dell’avv. MARINELLI Corrado, che lo

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Leone IV n. 99, int.

14, presso l’avv. Ferzi Carlo, che la rappresenta e difende assieme

agli avvocati Angelo Quello e Cesare Pozzoli per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 174/2009 della Corte d’appello di Reggio

Calabria, depositata in data 6.03.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17.12.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’avv. Ferzi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Palmi, A.E. dipendente di Banca Intesa spa chiedeva che detto datore – a termini del contratto collettivo di categoria – fosse condannato a rimborsargli l’importo di varie spese legali da lui sostenute.

Rigettata la domanda e proposta impugnazione da A., la Corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza depositata il 6.3.09 dichiarava improcedibile l’appello atteso che l’atto relativo, pur tempestivamente depositato in cancelleria, era stato notificato alla controparte non nel termine di legge, ma nel termine successivamente concesso dal Collegio a richiesta di parte all’udienza di discussione.

Proponeva ricorso per cassazione A. deducendo violazione degli artt. 111 Cost., 101, 159, 162, 291, 350, 434, 435, 421 c.p.c. e art. 2964 c.c., con il quesito: dica la CS. se nelle controversie soggette al rito del lavoro la proposizione dell’appello si perfeziona, ex artt. 434 e 435 c.p.c., con il deposito nei termini di legge del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, il quale impedisce la decadenza dall’impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza – giuridica o di fatto -della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione non si comunica all’impugnazione (ormai perfezionata), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo ex artt. 162, 291 e 421 c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso decreto.

Si difendeva con controricorso Intesa Sanpaolo s.p.a., subentrata a Banca Intesa s.p.a.

Il consigliere relatore depositava relazione ex art. 380 bis c.p.c., che era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

Dalla sentenza impugnata risulta che l’atto di appello era stato tempestivamente depositato nella cancelleria del giudice e che non era stato notificato all’appellato assieme al decreto di fissazione dell’udienza di discussione, tanto che all’udienza stessa (25.1.08), in cui compariva il difensore dell’appellante che comunicava la rinunzia al mandato, il nuovo difensore chiedeva la fissazione di una nuova udienza e la conseguente concessione di un nuovo termine per procedere alla notifica. La Corte con ordinanza fissava la nuova udienza (18.4.08) e concedeva il termine; di modo che, solo dopo la notifica, si costituiva l’appellata.

La Corte stessa, aderendo alla giurisprudenza di legittimita’ (S.u.

30.7.08 n. 20604) ha revocato l’ordinanza emessa il 25.1.08 ed ha dichiarato improcedibile l’appello.

Parte ricorrente non apporta nessun argomento tale da porre in discussione il principio affermato dalle Sezioni unite con la sentenza sopra indicata, la quale afferma che nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, e’ improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2, – al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. Il ricorso e’, dunque, infondato e deve essere rigettato.

Costituisce giusto motivo di compensazione delle spese del giudizio di legittimita’ la circostanza che l’orientamento giurisprudenziale sopra riferito sia intervenuto nel corso del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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