Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3881 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24864-2012 proposto da:

M.C., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. ANDRONICO

24, presso lo studio dell’avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO ZORAT;

– controricorrente –

nonchè contro

M.F., C.M.A.A., M.C.F.,

M.M., MO.CE., MO.AL.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 447/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO;

udito l’Avvocato MARCONI Carlo, per delega depositata in udienza

dell’Avvocato PALMA Francesca, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso e deposita 8 cartoline e copia

sentenza Corte Appello di Ancona;

udito l’Avvocato ROMAGNOLI Ilaria, difensore del resistente che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per improcedibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 Con sentenza 12.7.2012, la Corte d’Appello di Ancona, in accoglimento dell’impugnazione proposta da P.P., ha accolto – in riforma della pronuncia di primo grado – la domanda di revindica proposta nel settembre 2002 davanti al Tribunale di Fermo da P.P. contro gli eredi di M.M. (alcuni dei quali in epigrafe indicati) e lo ha dichiarato proprietario di un locale autorimessa sito nel Comune di Fermo (in catasto al fol. (OMISSIS) p.lla (OMISSIS) sub 2). Ha quindi condannato gli appellati soccombenti al rilascio del bene e al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione.

2 Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso C. + ALTRI OMESSI

Resiste con controricorso il P..

3. All’odierna udienza di discussione il relatore ha segnalato che agli atti del processo non si rinviene la “copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione”, la cui produzione è prescritta, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2 e il difensore dei ricorrenti, preso atto, ha proceduto in quella sede al deposito.

Il Procuratore Generale ha concluso preliminarmente per l’improcedibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto.

4. Ciò premesso, rileva il Collegio che pende davanti alle sezioni unite la questione di procedibilità del ricorso per cassazione (rimessa dalla prima sezione civile con ordinanza n. 1081/2016 depositata il 21.1.2016) e che pertanto si rende opportuno, prima di provvedere, attendere la pronuncia delle sezioni unite.

PQM

rinvia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite sulla questione della procedibilità del ricorso rimessa dalla prima sezione civile con l’ordinanza citata in premessa.

Così deciso in Roma, il 24.11.2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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