Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3880 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3880 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 21783-2012 proposto da:
ULISSE

SHIPPING

SRL

05640881008 in

persona

dell’amministratore, elettivamente domiciliata in ROMA, BORGO
PIO 160, presso lo studio dell’avvocato CHIARANTANO BRUNO,
rappresentata e difesa dagli avvocati FERRARO GIAMPIERO
PIETRO, RIJLI SALVATORE, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
ROLLS ROYCE ITALIA SRL 02654190103 in persona
dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO
8, presso lo studio dell’avvocato CARLEVARO ANSELMO, che la

Data pubblicazione: 19/02/2014

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FILIPPO BRUNO,
MORDIGLIA MICHELE, giusta procura in calce al controricorso;
– contraticorrente avverso la sentenza n. 333/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/01/2014 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

Ric. 2012 n. 21783 sez. M3 – ud. 16-01-2014
-2-

GENOVA del 13.3.2012, depositata il 21/03/2012;

3

Ricorso n. 21783/2012
Ordinanza
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione,
regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il
relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati,

1.La Ulisse Shipping s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova nella
causa tra la Ulisse Shipping s.r.l. e la Rolls Royce Marine Italia
s.r.l. e depositata il 21.3.2012, con la quale veniva dichiarato
inammissibile l’appello proposto dall’attuale ricorrente contro la
sentenza tra le stesse parti del tribunale di Genova del 2.1.2009.
L’intimata resiste con controricorso.
2.1.Preliminarmente

all’esame

dei

motivi

va

dichiarata

inammissibilità del ricorso per omessa valida esposizione dei
fatti di causa.
Le S.U. di questa Corte hanno affermato che la prescrizione
contenuta nell’art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.,
secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena
d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non
può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna
narrativa della vicenda processuale, né accenni all’oggetto della
pretesa,

limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al

ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di
tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa
l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo
allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la
comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della
sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di
censura (Cass. civ., Sez. Unite, 17/07/2009, n. 16628).
Successivamente il principio è stato ribadito, affermando che è
inammissibile il ricorso nel quale l’er4LSAJ-24,01

sommaria dei

sia compiuta attraverso la integrale trascrizione degli atti
3

osserva:

4

del giudizio di merito. Tale modalità, infatti, equivale nella
sostanza ad un mero rinvio agli atti di e viola, di
conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso (Cass.
S.U. 19255 del 09/09/2010).
2.2.Nella fattispecie

l’esposizione dei fatti, contenuta nel

ricorso, consiste esclusivamente nella trascrizione integrale
dell’atto di appello e della successiva sentenza di appello (fino

Tanto determina l’inammissibilità del ricorso in applicazione del
principio sopra esposto”.
3.Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti
nella relazione che non risultano superati dalle osservazioni
mosse nella memoria di parte ricorrente;
che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna

la

ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del
giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5200,00, di cui duecento
per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, lì 16 gennaio

2014

(

Il Pres d’ente est.

alla trentanovesima pagina).

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