Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3880 del 17/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 17/02/2011), n.3880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.V., elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Emilio

n. 34, presso lo studio dell’avv. D’Eramo Santina, rappresentata e

difesa dall’avv. Caridi Saverio per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avv.ti RICCIO Alessandro, Mauro Ricci e

Clementina PulLi, per procura in calce al ricorso;

– resistente –

e

MINISTERO DELL’ECONOMA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 105/2009 della Corte d’appello di Reggio

Calabria, depositata in data 19.02.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17.12.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

D.V. si rivolse al giudice del lavoro di Locri per ottenere la pensione e l’indennita’ di accompagnamento per i soggetti affetti da cecita’ totale. Accolta la domanda solo per l’indennita’ di accompagnamento, la richiedente proponeva appello contestando che erroneamente il Tribunale l’aveva esclusa dalla pensione in quanto ultrasessantacinquenne.

Con sentenza depositata il 19.2.09 la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava l’impugnazione rilevando che il superamento del sessantacinquesimo anno non era ostativo alla concessione della pensione prevista per i ciechi totali e che, tuttavia, la richiesta prestazione non poteva essere concessa, in quanto parte ricorrente non aveva dato prova del requisito reddituale, avendo prodotto documentazione insufficiente, mancando valida attestazione rilasciata dagli uffici finanziari.

D. impugnava la sentenza per cassazione con due motivi, rilevando che era presente in atti autocertificazione del reddito che, assieme alle dichiarazioni CUD ed ad altra certificazione INPS, era idonea ad attestare il richiesto requisito reddituale.

L’INPS e il Ministero dell’Economia e delle Finanze non hanno svolto attivita’ difensiva; l’Istituto ha tuttavia depositato procura.

Il consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha depositato una relazione che e’ stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai procuratori costituiti.

Essendo la sentenza impugnata pubblicata il 19.2.09, il procedimento in questione cade ancora sotto il regime processuale del giudizio di legittimita’ introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; deve dunque verificarsi se sia adempiuto il disposto dell’art. 366 bis c.p.c., per il quale la illustrazione dei motivi di ricorso che denunziano i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4 deve a pena d’inammssibilita’ concludersi con la formulazione di un quesito di diritto, e la illustrazione dei motivi che denunziano vizi di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sempre a pena d’inammissibilita’, deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso o delle ragioni per le quali la motivazione – in ragione delle denunziate carenze – e’ inidonea a giustificare la decisione.

Nel caso di specie con il ricorso sopra sintetizzato la ricorrente, pur svolgendo un’ampia discussione in diritto non sottopone al Collegio alcun quesito di diritto.

Inoltre, nel dedurre il vizio di motivazione non procede alle puntualizzazioni sopra rilevate, non indicando con sufficiente chiarezza quali siano i passi della pronunzia impugnata contestati e, in particolare, le ragioni per cui la motivazione non e’ idonea a giustificare la decisione. In particolare, parte ricorrente non effettua una indicazione riassuntiva e sintetica del fatto controverso e delle ragioni per cui la motivazione e’ insufficiente, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo e consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (circa la necessita’ di tale requisito v. tra le altre Cass. 7.4.08 n. 8897 e 4.2.08 n. 2652).

Il ricorso e’, dunque, inammissibile.

Nulla deve statuirsi sulle spese, non avendo l’INPS ed il Ministero svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, nulla statuendo circa le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2011

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