Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3880 del 16/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3880 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei
Portoghesi, 12, è domiciliato
–
ricorrente
–
contro
Toto Giuseppina, Mazza Immacolata, D’Agostino Domenico, Militello
Giuseppina, rappresentati e difesi dall’avv. Angelo Latino, domiciliati
presso la Corte di cassazione
–
controricorrenti
–
nonché contro
Pavolini Rossella, Iannece Dionisia, Letteri Domenico, D’Angelo
Veronica
– intimati –
Data pubblicazione: 16/02/2018
avverso
la sentenza n. 44/2016 della Corte d’Appello di Milano depositata il 22
marzo 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
Rilevato che:
la Corte di appello di Milano ha rigettato l’impugnazione proposta dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la
sentenza del primo giudice che aveva riconosciuto ai lavoratori
indicati in epigrafe – assunti come supplenti con una successione di
contratti a termine – il diritto alla progressione stipendiale spettante
ai dipendenti di ruolo in base all’anzianità di servizio
complessivamente maturata, con conseguente condanna
dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze
retributive;
contro tale decisione il Ministero propone ricorso affidato a due
motivi, cui resistono con controricorso la Toto, la Mazza, il D’Agostino
e la Militello, mentre gli ulteriori intimati non hanno svolto attività
difensiva;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Ritenuto che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
la sentenza impugnata si fonda sul principio di non discriminazione
sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato, allegato alla Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e
recepito nel nostro ordinamento con il d.lgs. 6 settembre 2001, n.
368 (in particolare: art. 6), richiamando i pertinenti precedenti della
Corte di giustizia dell’Unione europea ed escludendo la rilevanza della
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partecipata dell’il_ gennaio 2018 dal Consigliere Ileana Fedele.
specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la
diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo
determinato;
con il primo motivo il Ministero denuncia la violazione e falsa
applicazione della direttiva 99/70/CE e dell’accordo quadro sul lavoro
16 aprile 1994, n. 297, degli artt. 6 e 10 del d.lgs. 6 settembre 2001,
n. 368, dell’art. 9, comma 18, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv.
con modif. dall’art. 1, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 106,
dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, degli artt. 36 e 45 del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, degli artt. 77, 79 e 106 del c.c.n.l.
comparto scuola del 29 novembre 2007, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sul rilievo che i rapporti di lavoro a
tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una
normativa speciale di settore, sicché agli stessi non si applica la
disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001 e sussistono
dunque “ragioni oggettive” idonee a giustificare il diverso trattamento
economico, considerato che il ricorso ai contratti a termine per il
reclutamento del personale scolastico risponde ad esigenze obiettive
di gestione del rapporto di lavoro;
il motivo non è fondato;
come già affermato da questa Corte (Cass. 07/11/2016, n. 22558;
Cass. 23/11/2016, n. 23868; Cass. 29/12/2016, n. 27387; Cass.
05/01/2017, n. 165, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente ai
sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in quanto del tutto
condivise), «La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo
determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione,
impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale
del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della
attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i
dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.
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a tempo determinato ivi allegato, degli artt. 485, 489 e 526 del d.lgs.
Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati
CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in
ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al
trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo
indeterminato»;
cod. civ. e dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., dell’art. 4, comma 43 della
legge n. 183 del 2011, dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del
2001, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte
territoriale respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale,
reputando applicabile quella decennale;
il motivo è inammissibile, in conformità alla valutazione espressa sul
punto da questa Corte in controversia analoga a quella in esame
(Cass. 07/04/2017, n. 9057), perché non indica la rilevanza della
questione prospettata rispetto alla concreta fattispecie in esame (vale
a dire se ed in quale misura la pretesa della controparte possa essere
contrastata dalla eccepita prescrizione quinquennale);
pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va
rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.;
la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle
Corti territoriali e dalla Corte di legittimità soltanto dopo il deposito
del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio
quanto ai controricorrenti, mentre non vi è luogo a provvedere per gli
intimati che non hanno svolto attività difensiva;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato
l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che
gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass.
29/01/2016, n. 1778).
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con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 2947
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate le spese del
giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma
1 quater, del
–
d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
–
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’Il gennaio 2018
Il Presidente
ro Curzio)
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a