Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3880 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26736-2012 proposto da:

G.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio dell’avvocato CARLO MARTUCCELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIER LUIGI FERRARA;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUNIO

BAZZONI 5, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CIRIGLIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOSUE’ SOLE;

COMUNE TERRANOVA DI POLLINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 8, presso lo studio dell’avvocato CATERINA ALAGGIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE CARLUCCIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 166/2012 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 15/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO;

udito l’Avvocato M.C. con delega depositata in udienza

dell’Avvocato C.P., difensore del Comune che si

riporta agli atti e chiede il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza 15.6.2012, la Corte d’Appello di Potenza, per quanto ancora interessa in questa sede, ribaltando la decisione del Tribunale di Lagonegro, ha rigettato la domanda che G.R. aveva proposto nel 2002 nei confronti di C.L. e del Comune di Terranova di Pollino per fare accertare, sulla base di un precedente giudicato (sentenza n. 41/2000), il suo diritto di proprietà su una porzione di suolo nel predetto Comune, che riteneva illegittimamente occupata dal C..

Per giungere a tale soluzione, la Corte d’Appello ha rilevato che il Tribunale, con la citata sentenza 41/2000, non aveva riconosciuto alcun diritto alla G. sulla particella in discussione, la limitrofa particella n. (OMISSIS) che il Comune (appellante incidentale) aveva precedentemente ceduto al C. con atto del 19.3.1995. Ha precisato che il dispositivo di quella pronuncia faceva riferimento solo alla particella (OMISSIS) e non ad altre particelle e che dalla motivazione non potevano evincersi elementi per estendere gli effetti della pronuncia a suoli censiti con altre particelle. La Corte di merito ha tratto argomenti di convincimento anche dal tenore della domanda introduttiva di quel giudizio promosso nel 1997 e conclusosi con la pronuncia oggi invocata con autorità di giudicato.

2 Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la G., sulla base di due motivi.

Resistono con separati controricorsi sia il Comune di Terranova di Pollino che il C..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1-2 Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.. Ad avviso della ricorrente, correlando la motivazione col dispositivo, non sembra possano sussistere incertezze sulla portata della statuizione, riguardante anche il terreno venduto dal Comune al C. nel 1995 costituente anche l’oggetto di causa. Si rimprovera altresì alla Corte di merito di non avere considerato che l’appello del Comune era precluso dall’esistenza del giudicato formatosi sulla sentenza 41/2000 sul fatto non contestato che la rivendicazione aveva ad oggetto anche la porzione di terreno poi trasferita al C.. Rileva anche che il Comune non aveva contestato nel relativo giudizio la circostanza della avvenuta vendita al C. della porzione da lei rivendicata.

Osserva che il C. in primo grado non aveva mai eccepito l’impossibilità di individuare il bene di cui alla sentenza n. 41/2000 sicchè l’eccezione non era neppure deducibile in appello ex art. 345 c.p.c..

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione sul fatto controverso rappresentato dall’esistenza e dalla portata del giudicato di cui alla sentenza n. 41/2000 e richiama al riguardo i riferimenti all’estensione del terreno reclamato e ai dati catastali, nonchè alle superfici possedute e ai rispettivi confini, evidenziando anche l’individuazione della particella da parte del CTU.

I due motivi, che per il comune riferimento all’interpretazione del giudicato esterno, ben si prestano ad esame unitario, sono inammissibili.

Innanzitutto, va rilevato che la dedotta violazione dell’art. 345 c.p.c., avrebbe dovuto formare oggetto di appello incidentale da parte della G. e non lo è stato, sicchè oggi è inammissibile – perchè introdotta per la prima volta in questa sede dal nuovo difensore della G. – la relativa questione, implicante evidenti accertamenti in fatto, quali l’esatta individuazione del bene.

Ciò premesso, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l’inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica (v. tra le varie,; Sez. 5, Sentenza n. 16227 del 16/07/2014 Rv. 632127; Sez. 1, Sentenza n. 17649 del 2012 non massimata; Sez. 3, Sentenza n. – 6184 del 13/03/2009 Rv. 607128 anch’essa non massimata; Sez. L, Sentenza n. 26627 del 13/12/2006 Rv. 593799).

Il ricorso non si premura di riportare il giudicato la cui autorità oggi invoca e pertanto non coglie nel segno.

Solo per completezza, essendo stato dedotto anche un vizio di motivazione, è il caso di ricordare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, anche a sezioni unite – ed oggi ribadito la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382).

Ebbene, nel caso di specie, si è senz’altro al di fuori di tale ipotesi estrema, perchè la Corte d’Appello ha rilevato che nel precedente giudizio l’attrice aveva domandato l’accertamento dell’usucapione limitatamente alla particella (OMISSIS) e non di altre particelle, ed ha fondato tale giudizio non solo su dispositivo e motivazione della pronuncia del Tribunale, ma anche sul contenuto della relativa domanda di parte, di cui ha riportato il passaggio contenente una “riserva” di azione in relazione alla particella di 350 mq, coincidente, sempre secondo l’apprezzamento della Corte d’Appello, con la particella (OMISSIS) di mq. 350, di cui oggi si discute.

Come si vede, trattasi di un percorso argomentativo lineare, giuridicamente corretto e privo di vizi logici, come tale non attaccabile dalla critica mossa dalla ricorrente, tendente, invece ad una rivalutazione di elementi di fatto, quali confini, dati catastali, estensione dei rispettivi fondi, attività che è decisamente preclusa nel giudizio di legittimità, a meno di non volerne stravolgere la natura.

In definitiva, il ricorso va respinto con ulteriore addebito di spese a carico della parte soccombente.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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