Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3879 del 26/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3879 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Torino con ordinanza n. R.G. 25127/2013, depositata il 23/12/2014
nel procedimento pendente tra:
DE FRANCESCO FABRIZIO;
SORIS RISCOSSIONI SPA;
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. PAOLA
MASTROBERARDINO che visto l’art. 380 ter cpc chiede che la
Corte di Cassazione voglia respingere il ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Data pubblicazione: 26/02/2016

R.g.n. 1042-15 (c.c. 10.6.2015)

Ritenuto quanto segue:
§1. Con ordinanza del 23 dicembre 2014 il Tribunale di Torino ha
elevato conflitto di competenza d’ufficio riguardo a parte della controversia
davanti ad esso riassunta dall’Avvocato Fabrizio De Francesco contro la Soris
Società Riscossioni s.p.a. ed il Comune di Torino, a seguito di declinatoria
della competenza da parte del Giudice di Pace di Torino resa con l’ordinanza

del 22 maggio 2013, davanti al quale era stata introdotta con ricorso del 15
marzo 2013.
§2. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.
§3. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione ai sensi dell’art.
380-ter c.p.c. è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di
formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito è stata fissata
l’odierna adunanza della Corte.
Considerato quanto segue:
§1. Il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni ha rilevato
l’infondatezza dell’istanza di regolamento di competenza d’ufficio.
§2. Il Collegio ritiene di non potere esaminare nel merito detta istanza, in
quanto, nell’esercizio dei poteri di statuizione d’ufficio sulle questioni di
competenza, ivi comprese quelle relative alle modalità di tempestiva
rilevazione prospettazione — in àmbito di regolamento d’ufficio — del
dissenso del giudice ad quem, deve rilevare che l’istanza è stata proposta dal
Tribunale di Torino inammissibilmente, cioè per tardivo esercizio del potere
di conflitto.
Invero, è giurisprudenza costante di questa Corte quella che afferma il
seguente principio di diritto: «In tema di conflitto di competenza, nel regime
anteriore alla modifica recata all’art. 38 cod. proc. civ. dalla legge 18 giugno
2009, n. 69 e in riferimento alla disciplina dettata dagli arti. 183 e 184 cod.
proc. civ., nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dal di 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80,
Est. Cdns..Raffae1e Frasca

t

R.g.n. 1042-15 (c.c. 10.6.2015)

allorquando – a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice
adito – la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto
competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre
la prima udienza di trattazione ex art. 183 citato, rimanendo altrimenti
preclusa per lui la possibilità di chiedere d’ufficio il regolamento di
competenza, anche nel caso in cui egli abbia concesso termine per la

trattazione scritta e nel contempo fissato anche l’udienza ai sensi dell’art. 184
cod. proc. civ., per poi riservarsi, in quest’ultima udienza, sulla possibilità
stessa di proporre il conflitto di competenza. Infatti il rinvio per la trattazione
scritta – giacché può condurre soltanto ad una precisazione o modificazione
della domanda – non è in grado di incidere sulla determinazione della
situazione che giustifica l’elevazione del conflitto, la quale deriva dall’atto di
riassunzione relativo alla domanda proposta davanti al primo giudice.»
(Cass. (ord.) n. 15951 del 2011; conformi, ex multis, Cass. (ord.) n. 23106 del
2015; (ord.) n. 16888 del 2013; adde Cass. (ord.) n. 16143 del 2015, a
proposito di regime anteriore dell’art. 183 c.p.c. e già Cass. (ord.) n. 11185
del 2008).
§2.1. Ora, dal’esame del fascicolo d’ufficio rimesso dal Tribunal di
Torino, si rileva che lo svolgimento processuale dopo la riassunzione operata
dal De Francesco, ebbe il seguente corso: a) l’udienza di prima comparizione
indicata nella comparsa riassuntiva notificata nell’agosto del 2013 dal
medesimo nel 20 dicembre 2013, venne differita con decreto del giudice
istruttore del 20 settembre 2013, al 21 gennaio 2014; b) in detta udienza,
tenutasi ai sensi del’art. 183 c.p.c., il Tribunale concesse i termini di cui al
sesto comma di detta norma, rinviò per l’ammissione dei mezzi di prova
all’udienza dell’ 8 maggio 2014 e si riservò di fissare il calendari delle udienze
qualora l’istruttoria non si fosse esaurita nella sola fissanda udienza di
assunzione;

c)

all’udienza dell’8 maggio 2014 il Tribunale, nella

comparizione dell’attore e del Comune di Torino che instavano per
Est. C ns. Raffaele Frasca

3

R.g.n. 1042-15 (c.c. 10.6.2015)

l’ammissione delle prove, nonché della Soris che chiedeva fissazione
del’udienza di precisazione delle conclusioni, si riservava e, con ordinanza
fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell’art.
281-sexies c.p.c. l’udienza del 2 dicembre 2014 ed in essa, però, fissava per
«per pronuncia della sentenza» al 13 gennaio 2015; d) dopo di che, invece,
dicembre 2014 e dispone la separazione di una delle domande e fissa
l’udienza di discussione su di essa per il 20 gennaio 2015, mentre richiede il
regolamento di ufficio sulle altre domande.
Ebbene, in base al ricordato principio di diritto il potere di elevare il
conflitto si precluse irrimediabilmente all’udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c.
e, pertanto, il Tribunale non poteva esercitarlo.
§3. Ne segue la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza d
regolamento di competenza d’ufficio.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza
d’ufficio.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 20
gennaio 2016.

è riportata l’ordinanza di elevazione del conflitto che appare pronunciata il 23

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA